Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

. ' ? l l IN ITALIA \ .,. \ J -::....._ • 'l . ' l l / l • ~ l l ' ~- , " .. l 11 _!. \. ~ "- ., • ,. l~ • ' \ ( -'. ~ DISCORSI dell'o~revole ' .... , / r.... '· ' ' ( , ' ~ ~- ' DEP.._lE~IS , PRESIDENT~ DEL QONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTRO DELL'INTEltNO l, y ~ ~ ' 1 pronunziati , . . \, / l - t ' \ ', .__,. \. ALLA CAMERA :OEI .DEPUTA 'l'I ì ' ' ' i : nolle tornate dei 3 e 4 aprile 1879 \ t<' ./ l , ~ .. ' 1 ROMA ' l . ' '· l \ ' l t l A \ '( Il l ~ l J ~ .. • ,. t l ( \ l

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. . • f . . IL DIRITTO·ùl ASSOCIAZIONE • E IL DIRITTO DI RIUNIONE IN ITALIA dell'onorevole PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTIW DELL'INTERNO pronunziati ALLA CAMERA DEI DEPUTATI .. nelle tornate dei 3 e 4 aprile 1879 .. ROMA t TIPOGRAFIA EREDl BOTTA 1879 /

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• ., l , OSSERVAZIONI PRELIMINARI I. La ripubblicazione dei discorsi pronunciati dall'onorevole Depretis, in occasione della gravissima discuse ·Si()ne che ebbe luogo alla Camera dei deputati sul diritto di associazione e sul diritto di riunione, mentre .attinge nelle circostanze presenti un'opportunità che non può sfuggire ad alcuno, parve soprattutto avere un'utilità particolare, in quanto che per la prima volta, ei può dire, in seguito a una delle più elevate discus- . sioni che abbiano onorato un Parlamento, venne stabi- . lita una chiara e sicura giurisprudenza costituzionale sul carattere e sui limiti di due libertà che sono parte integrale delle nostre istituzioni, ma il cui esercizio fu lungamente abbandonato o agli apprezzamenti arbitrari del potere esecùtivo o all'azione inefficace dell'autorità giudizia.ria. Un ésame diligente dei principii che banno ottenuta la san_zione della Camera e che hanno, per così dire, il valore di una dichiarazione autentica della. nostra legislazione sul diritto di associazione e sul diritto di r\unione, avrà, insieme al merito di giungere opportuno, anche quello di fornire una norma regolatrice per

l' ' ) . 4 le autorità politico-amministrative onde risol vere i ca.si che possono sorgete nellit pratica. di questi diritti che lo Statuto guarentisce, esplicitamente o implicitamente, · ai cittadini: e può non essere inutile ~H' autorità giudiziaria, cui l'interpretazion~ data dal Parlamento alle leggi del nostro diritto pubblico èguida autore~ole nell'applicazione delle leggi medesime. ) . II. Mentre la splendida discussione che precedette il voto dell'Il dicembre, sotto l'impressjone vivissima del più ·atroce fra gli attentati, aveva lasciata qualche incertezza sui veri principii cui la Camer~ intendeva dare l~ sua adesione., la. discussione che venne coronata col ~ voto del 4 aprile, più pratica e più feconda, determina.và i risultati seguenti: 4 l o L'accordo quasi unanlme di tutti i partiti costituzionali·circa le regole di Gov:e~no formolate ~all'onore·· vola Depretis sulle questioni fondamentali del .nos,trodiritto pubblic9 interno; . 2° Il ristabilimento dell'antica unione fra quasi tutte'. le gradazioni della Sinistra parlamentare; 3° Il riconoscimento, per parte della Sinistra mede-· sima, del dovere che lo Statuto impone al Gov-ern~ del Re di mantenere intatto l'esercizio del diritto di riu-· nione e del diritto di associazione, finchè si svolgono. entro i confini segnati daUa legge, .e, n.ello stesso tempo,. d~l dovere non meno imperioso che gl'inco~be d'impe· dire, di vietare e di reprimere 'secondo le necessità del-· l'ordine pubblico, ogni atto, emblema o manifestazione· che abbia carattere apertamente ostile alle nostre isti- . tuzioni o a. gli obblighi .internazionali di ogni Statq civile. .. III. Prima però di raccogliere le dichiarazioni di principii fatte dall'onorevole. Depretis nei suoi diversi' discorsi pronuncìati nel dicembre 1878 e nell'aprile. 1879, non è inopportuno sottoporre ad accurata analisi le djsposizioni di legge che regolano in.italia. il diritto di.. • .. .

• 5 associazione e il diritto di riunione: chè da questa analisi apparirà ma.nifesto quanto quei principii siano conformi alla. lettera è .allo spirito delle istituzioni politiche dello Stato. · Non troviamo, nella. nostra legislazione, alcuna. disposizione positiva che statuisca norme precise· sul di- ' ritto di associazione. E noto pe~ò che il Codice penale albertino del 26 ottobre 1839 conteneva dieci articoli, i quali reprimevano severamente qualunque aSSOClazione e riunione non autorizzata. Non sarà senza interesse il conoscerli; eccoli: ~ 483. E vietata. qualunque as§Jociazione di più persòne organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi in tutti i giorni, od a. giorno determinato per ocèuparsi senza promessa ·o vincolo di segreto di oggetti, siano religiosi, siano .letterari, siano politici od altri, se non è. formata con permesso dell'autorità legittima, e siano osservate le condizioni da questa imposte. c 484. Ogni associazione d~lla natura sovra espressa, formata senza autorizzazione, o 'che dopo averla ottenuta avrà violata le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dall'autorità competente, ed i capi, i direttori od amministratori della medesima saranno puniti col carcere 9 col co~fino ovvero con multa, secondo le circostanze. . . « 485. Se gli individui di un'associazione.già disciolta , tornano a. riunirsi, saranno puniti colla pena imposta ai ·capi, direttori od amministratori, giusta l'articolo precedente. « I capi, direttori ed a~ministratori saranno in questo da.so puniti col carcere non minore di mesi sei o col confino, secondo le circostanze. c 486. Chiunque avrà concednto l'uso di sua. casa o di una porzione di essa per la riunione dei membri di un·a. associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipa l'autorità competente prima. che se- •

l . • ,l 6. gua. la· riunione, sotto pe~a di mnlt& estensibile a lire l . duecento• . c 487. Qualora l'associazione vietata contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo una setta, qualunqu~ ne ·sia la denominazione· o l'oggetto, e qualnnq~e si& il numero degli individui che ne fanno parte, sarà inflitta agli associati la pena del carcere non minore di un anno. . « I capi, direttori ed amministratori saranno Pll:Diti colla relegazione non minore di anni cinque. c 488. Gli emblemi, carte e libri od altri distintivi di ·.· ·· sette, di cui nell'articolo precedente, i mobili ed il danaro che si ritroveranno nelle sale di riunione saranno confiscati. c 489~ I venditor~ o distributori di emblemi, carte, libri od altri distintivi di sette, ~i cui nell'articolo precedente, saranno puniti col carcere non minore di un . anno, òltre al confhio. c Coloro che scientemente riterranno.tali oggetti potranno essere puniti col carce;re. ·c 490. Coloro che avranno conceduto o permesso l'uso della loro casa od abitazione o di altro luogo·di loro uso o proprietà. per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti colla. pena inflitta ai membri componenti la stessa associazione. « Ove poi essi facciano inoltre parte·della medesima setta, sono puniti come i capi, i direttori e gli amministratori di tale associazione. c 491. La ~isposizione contenuta nell'art. 4:87 è applicabile anche a coloro, che senza intervenire nelle adunanze delle sette vi fossero però affigliati, o ·tenessero colla. associazione una corrispondenza relativa. allo scopo della. medesii~1a, quand'anche le .adunanze avessero luogo in Stato .estero. « 492. Qualunque impiegato od ufficiale pubblico colpevole dei·reati enunciati negli articoli -4=85, 486, sarà • l

l : • v l 7 . . inoltre sospeso dalla. sua. carica. od impie.go ed interdetto dai pubblici .uffizi nei casi indicati negli articoli 487, 489 e 490. • c 493. Le disposizioni contenute nel presente capo non escludono l'applicazione di pene maggiori a ter- ~ini del presente Codice nel ·caso di reati più gravi, e particolarmente contro la. sicurezza interna od esterna dello Stato. ~ . V. Ma con decreto legislativo del .6 settembre 1848, emanato in virtù. delle facoltà straordinarl.e conferite al Governo del Re colla. legge 2 agosto dello stesso anno, · gli articoli 483-486 dei Codice ·penale ·venivano· abroga.ti. È meritevole di attenzione la motivazione di questo decreto: c: Nall'intendimento di fare scomparire. dal Codice 4: penale, da noi sanzionato il 20 di ottoòre 1839, alcune <{ disposizioni che non ·sono più in armonia coll'attuale c ordine poli~ico, siccome già ebbimo a riconoscere neic l'estendere col decreto del 5 del prossimo passato c agosto lo stesso ·Codice alla Sardegna ; c Sull'avviso conforme del Cons1glio dei ministri, c Abbiamo ordinato ed ordini~mo quanto.segue: c Sono ab:t:ogate (omissis) ; ' c go Le disposizioni contenute nell,articolo 483 e nei · c tre articoli suécessiv1, come ogni altra disposizione c di detto Codice contraddicente al~o Statuto fonda- « mentale. ~ · Questo decreto era controfirn;1ato dai ministri·P. D. Pinelli, O. di ·Revel, F. Colla; e i loro nomi vogliono ·essere ricordati a titolo di lode dà noi ehe non siamo immemori di altri atti degli uomini stessi che solleva- . rono acerbe censure degli uomini liberali. La. necessità di questo decreto legislativo era :perfettamente spiega.t& dal silenzio dello Statuto, il ·qua,le . mentre sanciva espressamente il diritto dL riunione, • l

,• ,, . ' 8 tacque del diritto . di associazione. Il Codic·e. penale del 20 novembre 1859, modellato ad un tempo e sul Codice ·penale francese del1810 e sul Codice penale albertino del1839, tacque del pari. I tentativi fatti pér regolare legislativamente questa materia naufragarono miseramente. VI. Su che ad'lnque si ·fonda il diritto di associazione? Esso ha la sua ragione giuridica: io Nall'articolo 26 de p o Stat\ito · che guaren~isce la . libertà individu_ale in ~utte le .sue legittime manifestazioni, e quindi anche nell'e~ercizio del diritto di asso- , ciazione; 2° Nall'articolo 27 delle Statuto, che proclama la inviolabilità del domicilio, e quindi la inviolabilità del · luogo in.cui si raccoglie l'associazione operante nei limiti stabiliti dalla legge; . 3° Nella volontà del -legislatore manifestatasi col decreto·legge sopra citato del 20 settembre 1848, con cui viene soppressa ogni disposizione penale per· l'esercizio ·del di~itto di associazioner; 4° Nei principii g~n~rali del diritto pubblico di ogni Stato libero, pei quali tutto ciò éhe non ·è espressamente vietato si presume permesso, e, ~el dubbio,- favendum est libertati. · ) · E l'onorevole Depretis, ;Con una formala generale, proclam.ava· la ragione giuridica di questa libertà qu~ndo, nella s'eduta dell' 11 dicembre 1878, così si esprimeva: _· « Io dichiaro che il diritto di associazione è fondato sul diritt.o naturale; e perciò anteriore _e superiore alla legge scritta; chè, a mio avviso, esso non ·deriva dall'articolo 32 dello S.tatuto, che gna.rentisce il diritto di' riunione, ma dalle disposizioni statutarie che garantiscono la libertà individuale. Nessun impedimento preventiv.o ali'esercizio di questo diritto. La sua .natura esclude la prevenzione. L'esercizio di questo diritto . , . . ,) • ,- . ) ' .

• 9 però, come qualunque altro, ha dei limiti determinati dalla legge, e può ess~re dalla, legge regolato . » . · Più assai precisa è.la legge per quanto riguarda il diritto di riunione• Lo riconosce formalmente l'articolo 32 dello Statuto e ne danno la reg'ola. e la sanzione gli articoli 26, 29, 114 e 115 della legge di pubblica sicnr~zza, combinati cogli articoli 247 e seguenti del Codice penale. · VII. Che queste disposizioni preve;ntive e repressive si applichino alle riunioni~ · non può esservi dubbio, chè la legge parla. CO:t:l una precisione che lascia. poco & desiderare. Ma si estendono esse alle associazioni politiche o religiose? In altri termini, mentre .abbiamo .nel • nostro qiritto pubblico la guarentigia implicita del diritto di associazione, troviamo noi nell~ ieggi vigenti · delle disposizioni per le quali l'autorità politico-amministrativa. possa prevenir0 e provvedere, e l'autorità ·giudiziaria· reprimere? ·Ecco ciò che importa ricercare. · L'autorità politico-amministrativa riceve le sue attrib~zioni dalla legg.e, ed essa. le esercita in conse · guenza di queH'imperium che è inerente alla sovranità, qualunque sia la 'forma di governo. La nostra legislazione, sia pei principii generali che la infor.mano·, sia per le precìse sue disposizioni, dà all'autorità politico-~mministrativa l'alta tutela dell'ordine .Pubblico e della, pubblica sicurezza. Per _verità, non 'definisce nè l'o_:r;dine pubblico, nè la pubblica sicurezza; ma in ciò, .anzichè una. lacuna, bisogna vedere unA. · prova di sapienza ·legislativa, essendo sempre ver~ la gran regula juris dei giureconsulti romani, che omnis deflnitio in jure pericuZosa est, parum est en~m ut non subvertipossint(l). Ma, anche senza definizione, in tn.tti i paesi del mondo s!intende ciò c:he vogliono significare le leggi quanqo. parlano d'ordine pubbl~co e di pubblica (1) L. 202, D. de regul. juris (L. 17). • . ' • •

• ,. ' \ , ,.. lO " sicurezza. Solamente è da avere sempre presente il diverso spirito QOn cui debbono intende.t:si ed . applicarsi ·" }le disposizioni di legge, secondo la diversità delle isti- · tuzioni, dei luoghi e deì tempi. · . VIII. Veniamo ora, alle nostre leggi'. c L'amministrazione di pubblica sicurezza è diretta dal ministro dell'interno, e, per esso, dai prefetti e dai sottopre.fetti. ~ Così l'art. l della .legge sulla pubblica sicurezza. . < Il prefetto (così l'art. 3 dellà legge comunale e provinciale) rappresenta il potere esecutivo in tutta la pro· • vincia.... Bopraintenàe alla pubblica sicuresza, ha diritto di disporre della forza pubblica e ·di richiedere la . fo.rza armata. Pipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni. :. , c Gli uffiziali ed agenti di pubblica· sicarezza (cofiì l'art. 9 della legge sulla pubblica sicurezza) debbono vegliare all'osservanza delle leggi ed al m_antenimento dell'ordine .pubblico, e specialment'e a prevenire i reati.•.. :. Tutte queste aispo~izioni si riassumono in un concetto unico e fondamentale: - che, cioè, l'autorità politico-amministrativa ha l'alta direzionè e la responsa.:. bilità di tutto quanto concerne così il mantenimento come il ri~tabilimènto dell'ordine· pubblico e della pubblica sicurezza, e che essà non deve. aspettare . che il reato sia. compiuto per provvedere (1). (1) Di regola, avvertiva venti secoli fa Catone, non·si deve procedere contro i reati che quando sòno commessi; ma vi sono casi in cui bisogna agire per prevenire, perchè il danno che ne deriverebbe, Be si compiessero, sarebbe irreparabile, e vanamente si ricorrerebbe ai magistrati: " caetera tum persequare, ubi facta sunt: hoc nisi provideris ne accidat, nbi evenit, frustrajudicia implores, (SALLUBTIO, Catilina, Lll) E TACITO:"' natura in~rmitatis bumanae, tardiora sunt remedia quam mala , (Agric. 3). • .. l \ . .. •

.... •, 11 IX. Come agisce adunque la polizia giudiziaria in relazione alla polizia. amministrativa? Ce lo spiegava ottimamente l'on. Taiani, nella seduta dell'Il dicembre, quando .d.eterminava le attribnzioni rispettive deU'una e dell'altra, combinando le disposizioni della legge sulla. pubblica sicurez~a. con quelle del Codice di procedura penale. c L'art. l di questa legge, diceva egli parlando della. legge di pubblica. sicurezza, dispone che è preposto a questo ramo d~lla. pubbli.ca amministrazione il mini'str() dell'interno; egli ne è il supremo arbitro, e quindi ne & supremamente responsabile, e sotto la. sua. direzione e responsa.bilittt stanno i prefetti, i sotto-prefetti, i questori e tutti i funzionari di sicurezza. pubblica. c L8. seconda parte, che è l'azione giudiziaria quando si entra nel periodo punitivo, si esercita dai procuratori generali, dai procuratori del Re, dai giudici istruttori, sotto la· direzione suprema di chi, o signori ? (N otate bene) Sotto la direzione ~n prema del procuratore generale; il Governo resta estraneo, perchè si tratta di azione giudiziaria. Quindi le due materie- distinte in due leggi diverse. L'una per il suo organismo del persopa.1e di procedura risale fino al ministro dell'interno; l'altra ris&le fino al procuratore generale del Re, e là si ferma. c Ma v'ha di più, o signori; v'è nn anello di concatenazione tra queste due parti, perchè noi notiamo gli stessi nomi di funzionari çhe sono accennati dall'articolo 57 della procedura penale, e negli articoli 1 e 9della legge di ~icurezza pubblica. Perchè l'articolo 57 della legge di procedura vi dice: che ufficiali di polizia giudiziaria sono anche i delegati, gli ispettori, .i carabinieri, ecc., mentre questi stessi nomi Ii·troviamo nella legge di sicurezza pubblica. « Ciò avviene perchè in questi funzionari (ed è quello che ha· prodotto oggi alquant'a confusione) ·si cumula una doppia qua.li tà.; sono coetoro ufficiali della polizia ordinaria quando esercit~no le ~ttribuzioni loro affidate dall'articolo 9 deH& legge di sicurezza. pubblica, cioè di mantener l'ordine, assicurare la esecuzione delle leggi, e specialmente prevenire~ reati; e quando il reato è con- .·

• • l . \ L \ : • 12 .. ·' l .l sumato diventano ufficiali di polizia giudiziaria., perchè compiono due fanzioni giudiziarie, '.cioè il rapporto e le p~ime indagini. . . . . . . · · « Ecco percbè quando gli uffi01ah d1 swurezza. pub · blica passano ad adempiere queste fnnzi~ni, ~ella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, 'djpendono non più d'~l mil).istro dell'interno, ma dal procuratore generale del Re. . . l ., • . « Infatti, la legge sull~ pubblica sicU:rez ~.a che cosa dice? Dice.che gli ufficiali di sicurezza pubbliéa che sono posti sotto la sorveglianz~ e la·respon'sabilità del m}nistro deil'interno devono: l o·sorvegliare l'esecuzione delle leggi; zo màntenere integro l'ordine pubblicò; 3° e specialmente prevenir~ i reati ..,. ~ · . . \ · Queilte facoltà e ·queste funzioni sono talmente inerenti all'autorità. politico-~mministrativa, c~e, anche nel silenzio delle leggi, le si dovrebbero riconoscere; esse rispqndo'no alla necessità di .ogni civile consorzio. X. ·se si esaminano po.i que~te facoltà e queste funzio_ni in ordine allo scioglimento delle associazioni, è facile vedere eome l'autorit.à politico-amministrativa rimanga pienamente nella .cerchia della. più stretta legalità. Quando un'associazione~ per la. sua indole, per la .sua qua.li~cazione e nel suo scopo, costituisce una. violaJione delle leggi dello Stato, il diritto e il dovere deWautorità politico·amministrativa di ordinarne lo scioglimento e di deferirne i membr.i all'autorità gindiziari.a. è troppo evidente perchè vi · sia ~estiel'i di dimo~trarlo·. Tanto gli ufficiali della polizia ammin:istrativa, come gli ufficia.~i della polizia giudiziaria, e, a fortior·i, quelli che fanno parte de.ll'nna e dell'altra, hanno l'imperioso dovere di c prendere · notizia di qualunque crimine, de- « litto, contravvenzion~, ·commessi nei luoghi ove essi « esercitano le ' loro funzioni, quando si tratti di reati · « di azione pubblica. ~ (C. proc . pen., art. 62: vedansi pure gli articoli 63 e seguenti, e si raffrontino all'art. 9 della legge di pubblica si'curezza). La legge~ come apparisce da, queste .diverse dispos~~ . / ' . • l •

.. 13 zioni, nella qualifica dei r'ea.ti da prevenire e da reprimere, non fa altra distinzione che tra reati di azion·e pubblica e reati di azio.ne privata. XI. Qaali siano gli ·estremi pel cui concorso l'esistenza di un'a~sociàzione costituisca reato, è quistione di facile soluzione. È delittuosa ogni associazione c che ha per oggetto di c cangiare o di distruggere la forma del Governo, o di ~ eccitare i regnicoli o· gli abitanti' ad armarsi contro « i poteri dello Stato.:. (Cod. pen., art.. 156 e seguenti). ' . . E criminosa ogni associazione che co~ atti ostili esponga il Go:verno del Re od i regnicoli ai pericoli contemplati dagli articoli 174 e 175 dei Codice penale. La misura della responsabilità sarà naturalmente varia, secon'do la ·fa.se ~n cui si troverà l'azione ·dell'associaziqne; si appli~ ch~ranno le norme di diritto comune ~ul tentativo, sugli a.genti principali e sui complici; ma, stabilito il carattere delittuoso di un'associazione, ne nasce nell'autorità politico-amministrativa il diritto ed il dovere di proceqere allo scioglimento di essa. e di prom.uovere il pro· cedimento penale. Non potrà ·mettersi in dubbio da chicchessia il carattere ad un te~po illegale ed incostituzionale dt uDa associazione che si qualificbi apertamente·repubblicana, o che nel suo titolo o nei suoi scopi si dichiari contraria . ' all'unità nazionale. Che se poi .l'associazione . si sia costituita. collo scopo dichiarato di lavorare segretamente o pubblicamente alla. distruzione dell'or~ine monarchico e costituzionale, sia in favore della repubblica, sia in favore di uno ~ei Governi cessati, non possono disconoscersi in questo fatto gli estremi di un reato. Di qui il diritto ed il dovere dell'autorità politica e ummini· strativa di ordinare lo scioglimento dell'associazione e ·. di deferirne i membri all'autorità giudiziaria. (l) (1) "Non è contrastato al Governo dello Stato il diritto an-

' l • l ' ' ' '. 14 XII. Non sarebbe serio argomento dire che Passociazione, costituendo un ente morale, ha Hberrefici01dell3t re- · · gola di giure penaleper la qua.le univèrsitas non delinquit. : È antico ed universale principio di ·diritto pubblico che· nessun ente o corpo morale o perso~a giuridica, avente scopo politico osociale, possa esistere (come non può stare in giudizio) senz,a. il riconoscimep.to l"egale ·della pubblica. autorità, la quale ha il diritto di sciogliere anche le persone giuridiche costituite a~ antiquo. E questo principio venne appunto applicato, pel concorso di tutti i partiti, nello scioglimento legislativo delle corporazioni ecclesiastiche. · · . Una illustrazione di questo concetto ci è fornita.dalla Costituzione belga, forse la più liberale di Europa: l'articolo 20 dice: « Les Belges ont le droit· de ~'associar;' ce droit ne peut etre soumis à aucune mésure préven· tive ~ Sono le stesse parole adoperate da.li'onorevole J?epretis, e che sono riferite più sopra (n. VI). Ma nella discussione di ques~o articolo il Congresso dichiarò che le associazioni civili, politiche e religiose che di sciogliere quelle associazioni le.quali, senza incorrere . direttamente nel giudizio penale, seguono una direzione pe.::. ricolosa a~lo Stato. A ll'individuo dev'essere libero di avere e dichiarare (rancamente un sentimento il quale sia in diretta contraddizione coi principii costituzionali: ma le asso- ·: ciazioni l.e quali riconoscono un priacipio politico che è inconciliabile col principio dello Stato, per esempio, associa- . zioni repubblicane nelle m.onarchie, e monarchiche nelle repubbliche, associazioni comuniste nel modern,o Statò civile, sono eserciti nemici che si raccolgono sotto una bandiera. Un Governo il quale non si decida a combatterle quando sono pericolose allora rinuncia per principio alla sua ésistenza. Però questo diritto del Governo non dev'essere abusato in modo d·a paralizzare la vita dei partiti politici ad una legittima opposizione, nè impedire gli sforzi verso la riforma della Costituzione e delle leggi. , (BLUNTSCHLr, Di-· r i tto pubblico universale, XII, 8). Sono degne di nota le dichiarazioni, pienamente conformi a queste, di G. Washington.. ). (Lettere del 30 settembre 1786 e del 26 agosto 1796.) •

15 che si còstituiscono in virtù dell'articolo .stesso non di· ._ verrebbero mai persone giuridiche senza un· espresso riconoscimento del potere civ}le. Lo stesso principio vale in tutti gli Stati d~l mondo. Di qui la frequente necessita di applicare al .diritto di associazione le regole del diritto qi riunione,. e la confusione non meno frequente, ma. inevitabi'le, fra l'uno e l'altro diritto. XIII. Nel fatto .adunque di un'associazione costituita non solo all'infuori dell'autorità·della legge, ma contro le leggi, non si ha già una universitas~ o una persona giu- · ridic.a, distinta e indipendente dalle persone dei soci che la compongono, ma una riunione più o meno perma- . nente di individui, o, ·se si vuole, una serie di riunioni, i cui .membri · agiscono senza dubbio collettivamente, mentre ciascuno d~ essi serba la propria personalità e porta la pr~pria responsabilità, a norma detlà legge penale. XIV. Quando l'autorità politica amministrativa orclina lo scioglimento di un'associazione illegale od inoostituzion&le, si può dire con verità che essa vieta agli individui che la compongono di riunirsi periodicamente, di · concertarsi per un'fine che la legge condanna, ma non già che toglie l'esistenza ad una. persona giuridica che non fu m&i tale. Ecco perchè le parole ~ scioglimento di un'assòciazione ~ uon sono affatto giuridiche. Non si scioglie se non un ente che esiste. Ma quando s'intìm& a un'associazione di sciogli~rsi, l'a-qtorità non trova dinanzi a sè che degli individui. Se questi individui, ricevuta l'intimazione, obbediscono, spetta all& autorità politica-amministrativa, come spetta al Pubblico Ministero, lo esaminare se negli a.tti precedenti . dell'associa~ione vi siano stati gli estremi di un reato . per cui procedere; _è un apprezzamento che la legge ·Confida .loro, nel quale essi tengono conto di tutte le circostanze di tempo ~ di luogo che devono determinare la loro condotta. 2 - Depretis.

.... 16 Se, invece, .gli individui che avevano co·stituita l'associazione resistono éolla. forza all'ordine dello sciogHmento questo solo fatto basterà a costituirli in istato ' ' di violazione della legge penale. « E reato di ribellione · <L (così l'art. 247, n. 2, del Codice penale), ogni violenza <L o via di fatto ... per impedire l'esecuzione... di qualun- <L que ordine dell'autor ità legittima, o per sottrarsi~ll'a­ « dempimento di un dovere imposto dalla. medesima. ~ Se gli individui facienti parte dell'associazione non si oppongono colla forza aperta all'ordine dell'autorità legittima, ma vi sia sta.to da parte loro rifiuto di ott emperarvi, sono allora applicabili ·gli articoli 27-29, 113 e114 della legge sulla pubblica sicurezza. Non agisce senza dolo, ci dicono i giureconsultÌ romani, chiunque non obbedisca prontamente al comando del magistrato (1). E ques_te disposizioni della. legge sulla pubblica sicurezza che r egolano le riunioni sono tanto più applicabili ai membri delle associazioni sciolte, in quanto essi non formano più neppure un'associazione nel senso volgare della parola, ma una pura e semplice riunione nel senso degli articoli 26 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza. XV. Le indagini che furono fatte sulle a~sociazioni sciolte dall860 a tutto il1878 dimostrano che le regole seguite in questi diciott'anni furono quasi cQstantemente le seguenti: • L'autorità. amministrativa ordina~a Io scioglimento · delle associazioni che per l'i;ndole, lo scopo o gli atti apparivano contrarie all'ordine pubblico. , Si ordinava agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. di procedere a perquisizioni nei locali che servivano di sede alle associazioni sciolte. . (1) Non potest dolo car ere qui imp·erio magistratus non paruit ·(L. 1991 D. df: regu~. jur. (L. 17). . .

( ' l 17 E i mempri di esse, cogli oggetti sequestrati, erano deferiti ·all'autorità giudi~iaria. In questo periodo di tempo furono sciolte 333 asso- .ciazioni, delle .quali .92 con decreto ministeriale, e 241 con decreto prefettizio; e di questi ultimi, 186 furono a~torizzati da dispqsizioni ministeriali. · L'ordine di deferire le associazioni sciolte all'autorità giudiziaria ~on si riscontra per 104 associazioni sciolte, dalle quali però debbono dedursi 84 colpite col decreto mi~isteriale 20 agosto '.1862 che scioglieva la. Soéietà Emancipatrice·colle sue affiliazioni; poichè, se l'ordi-ne . . . non esisteva nel decreto, è .stato però separatamente dato colla circolare del giorno stesso che accompagnava la. trasmissione del decreto ai prefetti, ai quali era ordinato di deferire le associazioni sciolte all'autorità giudiziaria: sicchè quelle che non le furono deferite si riducono a sole 20 contro 313. Oltre queste assodazioni, furono sciolti, com'è noto, 8 circ.oli Barsanti. (l) XVI. Fu espressa ripetutamente in Parlamento la. massima. elle la materia delle .associazioni politiche debba essere esclusivamente devoluta. all'autorità giudiziaria: e qualche oratore, volendo meglio precisare il concetto, ha dichiarato che al solo Pubblico Ministero. o, secondo i casi, al giudice istruttore spetta di vigilare e di ordinare, occorrendo, . lo scioglimento di una associazione. Qualche altro oratore, andando più in là, non esitò ad attribuire tale facoltà ai soli tribunali. Queste dottrine non rispondono però n:è alle disposi- . zioni delle .nostre l~ggi, nè all'indole degli uffici della autorità giudiziaria. È assolutamente erroneo il vedere nel Pubblico Ministero un'autorità giudiziari.a;. Tia legge (art. 129 del de- (1) Vedi in fine la tabella delle associazio~i sciolte dal .1860 a tutto il 1878. l • • •

l . • ., . . . \ 18 creto legislativo sull'ordinamento giudizi~rio) d!ehiara che <~: il Pubblico Ministero è il rappresentant-e del po- « tere esecu_tivo pressa. l'autorità giudiziaria, ed è posto « sotto la direzione del M~nistro della giustizia. » Il Pubblico Ministero, aggiungono gli articoli 139 e 140, « veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e · regolare amministrazione della giustizia... , promuove la repressione dei reati. » In materia penale procède per via di azione. Gli articoli 42 e 57 del Codice .di procedura penale gli danno uffici essenzialmente ·repressivi, in questo senso, che egli deve ricercare i reati di ogni genere per procurarne la punizione. Ma ne~suna legge gli dà il potere/ come ~gli non ha i · mezzi, di sorvegliare le associazioni politiche e di ordinarne lo scioglimento. Se gli consta che un'associazione· abbia sc.opi criminosi e vi siano gli estremi di un reato o tentato o consumato, egJi procede, non contro l'associazione, bensì contro i membri di essa. La. sorveglianza, e, occorrendo, lo scioglimento di un'associazione rimane · ufficio esclusivo dell'autorità politico-amministrativa, la qltale sola ha i criteri per apprezzare e i mezti per eseguire. XVII. Tanto meno poi può ammetterai l'opinione che, . nello stato presente della nostra legislazione, possa l'autorità giudiziaria- cioè i magistrati esercenti giurisdi- · zione - esercitare.una sorveglianza od ordinare lo scio.;. glimento di un'associazione. Questo errore dipende da una confusione singolare fra l'imperium, che spetta al potere esecutivo, e che implica una inizia~iva da lui esercitata nella pienezza della libertà d'azione a lui con- - cessa dalla legge- e lajurisclictio, là quale, in mate~ia penale, si esplica unicamente con sentenze pronunciate dai Tribunali e dalle·Cotti fra il Pub~lico Ministero,. · organo della legge e dello Stato, e l'accusato. · È vero ~he, in virtù degli articoli . 139 e 144 della · legge sull'ordinamen:to giudiziario, il Pubbl~co Minister()· • •

( 19 ·fa eseguire i giudicati in materia penale. Ma questi giudìcati non riguardano, nè possono riguardare che gli individui .condannati. Quando adunque un tribunale condanna più individui per reato commesso in associa- ·zfone fra loro, non colpisce l'associazione, sibbene gli individui. La facoltà di seiogliere l'associazio_ne essendo atto d'imperium e non di giurisdizione, spetta esclusivamente, come si è detto, all'autorità politico-ammini- . strativa. XVIII. I principii sopra esposti ispirano i discorsi che pubblichiamo, i 4_uali, più che discorsi, furono-veri atti di Governo, e che div~nnero, per così ùire, un ius receptum per la splendida sanzione che ebbero dal voto quasi unanime della Came.ra. Rispondendo alla domanda: quali fossero i criteri ·che avrebbero servito di norma al Governo del Re circa il diritto di associazione, l'on. Depretis così si espri.-· . meva: ~ I criteri adottati furono i seguenti. Nessun prov.. vedimento finchè queste associazioni rimangono nel -campo puramente speculativo. È difficile che rimangano nel campo puramente speculativo .... Perchè, o signori, se escono dal campo speculativo ed entra1;1o nel campo -dell'azione, come alcune di queste associazioni hanno · · recentemente e_pubblicamente d~chiarato di voler fare, in questo caso le cose cambiano ed il Governo deve a ·sua volta riservare la. sua libertà d'azione per repri- · merle. ·«Altro criterio, o dirò piuttosto dovere, che il Governo s'impone: attenta ed assidua vigilanza sopra di esse. Vigilanza che non limita la. libera discussione nel -campo del pensierq_. Finalmente il grosso della quistione è sciolto colla massima. seguente: immediata repres- :sione all'apparire di qualsiasi fatto che.a termini delle leggi vigenti costituisca un reato o l'evidente preparazione a. commettere un reato. « Io non so se questi criteri saranno accettati da molti 0 da pochi : certo è che questi criteri sono stati <3.mmessi ed adottati sia da me, sia dal mio onorevole c

v r '{ l l 20 amico il guardasjgilli, sia unanimamente da tutti gli altri co~pone.nti il Consiglio dei ministri. ·Forse il Ministero avrà in qualche caso interpretato la. legge in modo diverso da quello con cui può essere interpretata. da qua.lcun altro in questa Camera: ma il Mini~tero non ha mai inteso e non intende di allontanarsi da queste norme. « Venjamo all'applicazione dj questi criteri. c Io vi domando: si può permettere o tollerare in uno Stato che, ai termini dell'articol6 2 deJlo Statuto, è retto da un (}overno monarchico rappresentativo, che ·appariscano pubblicamente, come pubblica manifestazione ed affermazione, bandiere dichiaratamente repubblicane, pubblica affermazione di un'associazione contraria. all'attuale forma di Governo? « Ecco tutto il quesito sul quale dobbiamo discutere e sul quale urge, l'ammetto io pel primo, che la Camera si pronunzi. Il Ministero è d'opinione che nè si possano permette~e nè si possano tollerare queste manifestazioni, queste pubbliche affermazioni, le quali evidentemente sono un principio di azione. Il Ministero è d'avviso che la pubblica ostentazione di simili bandiere, di simili emblemi, debba GOmprendersi nei reati previsti da un articolo (l) del nostro Codicet penale; e che quando si tratta ~i preparazio~e evidente ad un reato previsto da qualche disposizione del nostro Codice penale, in tale caso il Governo abbia il diritto di applicare lè disposizioni dell'articolo· 9 della legge di pub~lica sicurezza. . · « E di conformità a questi criteri, che mi pai.one aJr bastanza chiari, che il Ministero si è regolato : e sono conformi a questi criteri, da applicarsi con fermezza e moderazione (perchè non bisogna mai esagerare) le istruzi.oni ch'egli ha date ai prefetti, ·ai de,Positari dell~ pubblica autorità per la sicurezza. pubblica. « Può darsi che ad alcuno non sembrino cliiare le disposizioni deila legge, come sembrano chiarissime ai Ministero . E non è a dissimulare che, dovendosi rifare una legge sulla pribblica sicurezza, e non già fare una. legge speciale, può essere opportuno che, tanto sotto il punto di vista dottrinale che sotto . il punto di (1) L'articolo 471 del Codice penale. • \ . l. . '

. ) ( . ) 21 vista pratico, questi criteri possano essere esaminati, c.onfermati o 'modificati. ~ Io, francamente, non credo che in un Governo come il nostro, questi principii, nella pratica, possano essere messi in discussione. Ma io domando: in Francia, dove vi è la r~pubblica, si lascierebbe passeggiare per le vie la bandiera ,bianca del Borbone? Si lascierebbe passeggiare la bandiera rossà della.. 001nune? Io non lo credo. · XIX. Non furono ·diversi i principii che l'onorevole Depretis professava sul suo banco di deputato, quando, nella seduta dell'li dicembre, parlava in questi termini: « L'associazione come diritto politico è uno strumento assai più po~ente che non siano i discorsi, che non sia la stampa. E più potente della stampa, :ina non è nello stesso grado essenzial~ alla vita pubblica. « Riunirsi vuol dire illuminarsi, pensare. Associarsi vuol dire costituirsi, contarsi, avere una meta determinata, agire per giungervi. Una definizione diversa io · non la comprendo nè per le associazioni civili nè per le politiche. . « Fu citata ieri l'opinione di un celebre pubblicista, il. quale dice, ed a ragione, che il diritto di associazione è il più difficile a praticarsi e qualche volta il più pericoloso. ~iò vuoi dire che rispetto alle associazioni, nella difesa sociale, }.a; vigilanza del · Governo e la sapienza del legislatore a preservare da ogni offesa. .gli interessi sociali, deve essere massima. « Queste mie·dichiarazioni non vorrei che facessero nascere il dubbio che iò voglia in questa circostanza, sotto le impressio~i di una. p:reoccupazione profonda, contraddire a tutta quanta la mia vita, ed esprimere idee·che non pot@ssero essere professate ed accolte dalla ·Sinistra, nel cui seno ho militato tanti anni. lo non esito ad accettare l'adagio: Malo periculoscim liber~atem quam q~~ietum servitium ; sè non chQ sunt certi denique (ines. · . · · . « Bisogna conciliàre l'esercizio dei diritti politici c~l massimo dei diritti dello Stato, quello della sua esistenza. '> E dopo avere esaminate l~ condizioni morali e politi- . ' ..

( .. S·,_ .•= . ') . . ·-· ' \ 22 . . . che del paese, i preceden~i della· nostra storia costitu- ~ zionale, l'onorevole .Depretis così proseg~iva: ·.. - « Noi dobbiamo 'stabilire le norme con cui si d,eve governare. Ed io dico ·che il titolo o la 'denominazione di una associazione, co~e nel caso dei circoli Barsanti, è un 1;eato per sè, e il potere ese_cutiyo non può limit3}rsi a denunz1.are. il fatt9 delittuoso all'autorità giudiziaria, la quale poiJ, secondo le forme rituali, QSServ.ate le cautele che sono nella natura stessà dei potere giudiziario, dovrà cominciare la procedura. · , · « A·me pare, signori, impossibile ammettere'. questò sistema senza grave pericolo dell-o Stato. L'associa:zione delittuosa è ;un reato in perman.enza; ma ·come· vol~te · sost enere che un reato pe~manente possa· lasciarsi con~ tinuare, quando·apbiamo·nelle -leggi la disposiziòne che ., il Go;verno deve prevenire i reati? 1 « E .badate che la .preve-nzione ·migliore è que.lla. .che / consiste nel reprimere i rea~i mi_nori. Infatti le nostre leggi talora. reprimon<? · i~ tentativo ·del tentativo,..per servirmi della espressione d'all'onorevole Ta.iani .. 'E ·quindi, io credo che quando · il fatto stesso della associazione.costituisce un reato a. termini delle leggi pe-· nali, in questi casi comincia. immediat~mente il dovere del Governo, ·appena l'associazione sia costituita, di . ag~re come autorità di .·sicurezza. pubblica, ·per .racco- · gliere le prove, i corpi del re~.tto, ed' impedire che il · -' . · .. reato continui, deferendone il giudizio·all'autorità giu- · diziaria. . . . :. . · · . XX. Elevandosi finalmente .a piu .gravi consider-azioni, ·e spogliando la questione delle piccole considerazioni che potevano .offuscarla, l'on~revole Depretis così conchiudeva: «Bisogna c)le il Gòverno abbia sempre dinanzi a sè l'obbiettivo della sua nobile missiòne. Governo e Parla-· mento debbono adoperarsi a f~r ·sì che tutti i citt~dini · · · senza scossa ed in forza delle istituzioni e. del~e leggi giungano ad un grado s_empre più elevato·di moralità, di istruzione e di benessere. . ·· « Questo è il mandato dei legislatori e del Governo. Ma prima con~izione all'esercizio :sicuro eQ. efficace di· . .. ) .- l • ! ' ' . . (: l • ./ ·., . '

. ': ' . 23 questa suprema missione, prima principalissima norma che ci pos~.a permettere di arrivare alla ·meta, è, o signori, che della ·stabilità dell'ordine politico non possa sorgere il più piccolo dubbio. Senza di ciò la vostra opera procederà incerta, intermittente, incompleta; diaordinata; costretti talora ad interromperla, talora ad affrettarla per modo che per foga mal èalcolata non potrete arrivare alla. meta perchè vi verranno meno le forze. ~ La pressione del vapore eia proporzionata alla resistenza della lami~ra che lo rinserra, il peso e la velocità della locomotiva abbia sotto di sè rot aie abbastanza robuste per sopportarla . Senza di ciò, o signori, voi traverserete infeconde agitazioni, dovrete superare l'ostacolo di sterili e pericolose convulsioni politiche; e nulla di utile nè alle istituzioni, nè alla patria potrà sorgere se questa condizione essenziale della. solidità immuta- . bile degli ordini politici non vi serve di base. 1> (l) . Il voto dell'Il dicembre, combinato e completato da que.llo del 4 a.pril~, hanno mostrato èhe il Parla~ento e il paese davano piena adesione a questi principii, i quali avevano già avuto una solen'ne sanzione nell'ordine del giorno Mancini, votato dalla Camera nella. tornata dell'li febbraio 1867, in seguito all'i~terpellanza Cai- . roli, ·ordine del giorno che, sebbene si riferisca più particol~rmente al diritto di riunione, è pienamente applicabile al diritto di associazione C~). • XXI. Ed è appuntonell'appli~azione di questi principii alle condizioni politiche del nostro paese che si presenta tosto u~a . considerazione di fatto la quale è norma alla linea.di condotta del Governo del Re, qualunque sia il partito che governa. . (1) Già CICERONE sagacemente avvertiva che la licenza tumultuaria delle riunioni menò a rovina le libertà greche :· quella G-recia, sclama egli, q_uae q_uondam· opibus, imperio, gloria flo.ruit, hoc uno malo concidit, libertate immodera!a et licentia coucionum, CICER. pro L. Fiacco, VII). (2) L'ordine del giorno Mancini era cosi concepito: " La .Camera, confidando che il Governo farà cessare gli impedimenti che si oppongono all'esercizio del diritto costituzionale di libera riunione finchè non trasmodi in offesa alle leggi ed in colpevoli disordini, passa all'ordine del giorno. , •

/ f. : -. 24 Lo svolgimento delle attività inconstituzionali per mezzo del diritto di associazione e.del diritto di riunione può aver luogo .(come già più sopra abbiamo avvertito) così per opera del partjto che ha per progra.mmà il sovvertimento delle istituzioni a beneficio della repub- , blica, ·come ·per opera di quello che mira a ricostituire, più o meno modificato, · l'antico ord~namento politico della penisola, e segnatamente il pqtere temporale. Il primo agisca più scoperto e rumoroso; il secondo più cauto e silenzioso. Ma.' i seguaci di questo partito antinazionale invocano la libertà per valersene · contro la libertà, e distruggere l'edificio na.ziona.Ìe: ond'è che 11?-eritano il severo giudizio dello storico: ut imperium evertant, libertatem prae{erunt: si perv.erterint, aggrediuntur libertatem (l). . Il diritto che rivendica H Governo del Re ·di provve- ' deré alla incolumità delle istituzioni è un'arma che . . le leggi gli debbono ~rnire contro chiunque minaccia di detrimento la cosa pubblica. . XXII. Ma v'èun aspetto della quistione che non venne ·ancora toccatò, e che merita un breve esa~e. ' Un'associaziòne o una riunione può éostituirsi non solo con fini avversi alle istituzioni dello Stato, ~a altresì con un programma èhe implichi una minaccia a Stati amici e, quindi, Ul\. turbamento alle buone relazioni internazionali. Quando concorrono gli estremi degli articolf169e seguenti del Codice penale, l'azione dell'autorità viene da semeqesima. Ma· se l'a.ssociaziqne sia allo stadio delle minaccia odelle provoca,zioni, offendendo cpsì quella comitas gentium che è la legge naturale degli. Stati civili, do.vrà essere tollerata, per ciò solo che non potrà essere efficacemente deferita all'autoritàfgiudizia-· ria? La soluzione alla, g;rave quistione ce la dà il buon sénso pratico, il quale riconosce al Governç> un (1? 'fACITo, .A.nn. XVI, 22. l ' l ' · l ' . '

.. 25 alto potere di apprezzamento degli effetti di un'agitazione politica, la quale cessa di essere legittima quando può turbare, con grave danno della cosa pubblica e con iattura della legittima influenza. intern~zionale delJo Stato, le nostre buone relazioni estere. Dell'uso che faccia il Governo del suo diritto di apprezzamento è chiamato a rendere conto dinanzi al Parlamento. XXIII. Esaminata. la parte giuridica e costituzionale della questione, resta da esaminare la q~estione stessa sptto l'aspetto dei principii generali e della. pratica più costante degli altri Stati liberi moderni. L'onorevole Depretis, rispondend0 a. coloro che invi- ~ tavano il Governo a. imitare il mirabile esempio della Gran Bretagna e degli Stati Uniti per impararvi la fiducia nell'uso ampi9 e senza limiti delle pubbliche libertà, e segnatamente della. libertà di associazione e della. libertà di riuni9ne, li avvertiva che, se l'eseinpiv è infatti mirabile, il nostro paese lo .._deve considerare più.assai come degno d'imitazione, ch,e facile àd essere prontamente imitato, quando non si ha dietro di sè, come l'Inghilterra, lunghi secoli di self-government, applicato a tutti i rami della vita pubblica e prfv.~ta. Potrebbe anche dimostrarsi, colla storia e colle leggi inglesi alla mano, che il Governo vi è potentemente arm&to contro gli eccessi delle p.ssocia.zioni e delle riunioni e che, occorrendo, · sa. valersi delle armi di cui dispone (1). Ma non vogliamo disconoscere che qualche (1) Manca una storia comparata, e sarebbe interessante, del diritto di aasociazione in Inghilterra e sul continente. Coloro però, i quali affermano che in Inghilterra ·il potere ~secutivo non ha il diritto di sciogliere le associazioni, ignorano le leggi e la storia di quel popolo cosi praticamente liber.ale: La verità è che leggi severe vi sono tuttora in vigore, e che, occorrendo, sono rigorosamente applicafe. Furono sciolte, o vietate, ancora pochi anni or sono, con ordinanza di Ministri o di autorità locali, associazioni e riunioni ....

26 differenza. esiste circa il modo onde s.~intende e si applìca così il diritto di riunione eome il diri tto di associazione · in Inghilterr~ e sul continente, e, quindi, anche in · Italia. .XXIV. A chi però fosse disposto ad esagerare questa differenza sottoponiamo alcune considerazioni di urio dei liberali più provati del Regno Unito, lord Brougham; considerazioni che per la loro evidenza si possono applicare perfettamente a qualsiasi Stato liber~, costituzio:J;Iale o repubblicano. • · Ecco come si esprime il grande statista inglese: « Il diritto di .riunione è ill:discutibile .per ogni Stato libero. Mandare petizioni al Governo o al Parlamento: votare istruzioni ai propri rappresentanti : ·reclamare contro i mali e gli abusi che sianq sfuggiti all'attenzione dei rappresenta.~ ti medesimi; vigilar questi .perchè n~on't:rascurino l'adempimento dei loro d'overi e non . tradiscano la. fiducia in loro riposta- tutte queste cose for~ano ogget to legittimo di riunioni ~di associazioni. Ma questi diritti debbono essere sobriamente e moderatamente esercitati. Se il popolo minaccia i suoi rappr~sentanti o il Gov~rno : se pretenqe imporre loro la. linea di co:t;J,dotta per ciascun ·caso: più an~or·~, s'e p~l numero o per la soverchiante apparenza di forz~ malte-· riale, o colla frequenza. ~ la regolarità delle riunioni mostra la. intenzione di US1J.rp.are le funzioni •dei deputati, a.llora il principi.o rappreséntativa è intier~mente violato... » r , .. che-vennero giudicate pericolose alla pubblica tranquillità; · nè vi fu ricorso a giudizi penali. Non si. può dire ser~amente. che glj s~ioglimenti furono ordinati dai magistrati, ben sapendosi che le funzioni di un magistrato locale inglese sono1 miste, giudiziarie cioè ed amministrative. Vedi nn interessante riassunto delle vicende dal diritto di associazione e . .. . ~ . del diritto di riu~ione in .ERSKINE M AY, nella sua Storia . costituzionale d'Ingh.ilterra dal 1760 al 1860. \ l ' . l (. ' . , . ) . '

\ . " 27 Parlando poscia delle agitazioni provocate in 'Irlanda ~alle assoc~a.zioni e dalle~ riunioni, l'illustre· statista in- . glese prosegue : « Non bisogna mai peraere di vista. che queste adunanze sono convocate, non ~er deliberare o per discutere, ma per ben . diversi propositi. ·Sono costituite di uomini di un~ sola, opinione, .uniti cuore ed anima, per . raggiungere un solo intento. Si u·niscono per eccitarsi . l'un l'altro: non sopportano contraddizioni, non ascoltano ragioni. Sono associazioni format e, non per consultare e dibattere, ma per agire. Il loro oggett~ reale è di ·preparare qualche atto violento e di terrorizzare il Governo. Ora, un Governo che tollera simili cose non merita più questo nome, perchè ha abdicato alle suè -funzioni. )) (l) . · .XXV. Queste considerazioni, la cui importanza non isfuggirà ad alcuno, acquistano maggior forza ove ven-· gano poste a confronto col!o spirito che domina nell'esercizio del diritt,o d.i associazione agli ~tati Uniti. Uno dei più sagaci osservatori politici, il cui libro, dopo quasi • m~zzo secolo,. nulla ha perduto della sua verità, Tocqueville, avvertiva come negli Stati europei i partiti .vedono sempre nella associazione un'arma di guerra, fabbricata in furia, per adoperarla subito sul campo di battaglia. Si .associano bensì collo scopo di parlare, ·ma il pensiero di .agire preoécupa immediatamente gli spiriti. Un'associazione è un esercito: ci si discorre per con .. tarsi e poi si marcia, cont:ro il nemico. ·Agli occhi di co- (1) ..... A government which can suffer them, no longer des- . . serves its n.ame, for it has abdicate its fonctions. Lord BRouGHAM, The British Oonstitution, is hist(lry, structure, and worloing, Chap. IX. Non bisogna dimenticare che in Inghilterra il diritto di sciogliere le ass·ociazioni e le riunioni di tre o più persone è .atto dell'autorità politica amministrativa, al · quale segue o non segue, secondo i casi, il giudizio. \ •

l ) . l " 28 l loro che le compongono, l~ risorse l~gali possono parere mezzi, ma non sono mai l'unico mezzo di riuscire. « Non· è così che s'intende agli Stati Uniti il diritto di ~ssociazione. Là i cittadini che formano la minoranza si associano; prima p~r constatare il loro numero e indebolire così l'impero morale della maggioranza: il secondo oggetto degli associati è di mettere ~l concorso e di scoprire in questo modo gli argomenti più acconci · a fa~e impressione sulla maggioranza; perchè hanno sempre la speranza. di attirare questa a. loro, e di riconquistare in suo nome il potere. Le .associazioni politiche agli Stati Uniti sono adunanze pacifiche nel loro obbietto e legali nei loro mezzi; e quando esse affermano di non volere trionfare che coi mezzi legali' dicono ge-: ( ne;ra.lmente la verità. l> (l) n . diritto di associazione, così intéso ed applicat.o, mentre assicura alle minoranze la loro parte legittima di efficace partecipazione alla cosa. pubblica., è la più gran forza dei popoli liberi, perchè mantiene viva quella feconda t.}.ttività legaie da cui risulta l'alternarsi regolare dei partiti al potere. XXVI. Ma se le mino.ranze hanno diritto alla tutela della leg.ge, se esse debbono a. vere piena facoltà di esplicare tutte_le loro forze nella cerchia. dell'ordine legale pel trionfo dei loro principii, non bisogna. però perdere d 'occhio una considerazione superiore cui si ,Jeg~ l'esistenza medesima del Governo libero. Governo libero vuol dire Governo di maggioranza, voluto dalla nazione. La maggioranza ha. q':lindi il diritto e il dovere d'impedire che le minoranze, colla violenza o colla sorpresa., tentino imporsi; e, ciò facendo, t la maggioranza difenda. le ragioni della libertà. Quando una minoranza riesce ad usurpare il potere, non lo può esercitare senza la for~a, l'opppressione o la co·rruzione; (1) TocQUEVILLE, De la démocratie en AmerilÌue, vol. I, c. 12. •

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