Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

. ' . ,. ... ( ' l . ' ' , . l 1 l • . .. •. ' 64 Vediamo alcune delle · accuse più gravi che si fanno alle. autori~à lo~ali. Prima di tutto si dice, 'e . • l si e ridetto e rin~tuto molte volte quasi si trattasse 1:/ .. di ùna g~avissifua col.pa del Goverll<O :· av~te pro?e- r .• duto senza -farè le intimazfoni volute dalla legge. · , , ' . ( Una voce. Questo e vero. PRKSJDBNTR DEL CO~SIGLIO. Questo è vero, sento dire. Ma 'questo è assolutament e inutile, o ~ignori ; non er~ caso in cui l'autorità di sicurezza pubblica avessé obbligo di fare le intimazioni. ~e intimazioni si fanno per sciogliere un assembramento, ma non ( si fanno intimazionì quando si manifesta un reato, e quando si tratta d'impedirne la prosecuzione, e ' , . . d' impadronirsi del corpo del reato stesso. .Manche- · rebbe ancora che in questì misi si dovessero fare le int~mazioni per dar tempo al corpo del reato d! prendere· il volo. (Bravo!) In questo poi, io eh~ sono avvocato fuori d'uso, non so se avrò··perfettamente ragione; ma .a lu.me di buon senso la , cosa mi pare chiara, e questa è ' ' . anche l'opinione dell' onorevole guardasigilli e di ' tutti i miei onorevoli colleghi. Un'altra accusa si.fonda sul manifest o del questore. Il questore ha dichiarato in un manife.sto, che ' coloro che avessero portato bandiere contrarie alle nostre istituzioni s~rebbero ·stati deferiti ai tribunali. E s~pete qual'è l'iuterpr'etazìone di quel manifesto che non. fu fatto dal Ministero? Una interpreta· ( . l ( 6 l 1 r ' • ( l ( .

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