Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

,• ,, . ' 8 tacque del diritto . di associazione. Il Codic·e. penale del 20 novembre 1859, modellato ad un tempo e sul Codice ·penale francese del1810 e sul Codice penale albertino del1839, tacque del pari. I tentativi fatti pér regolare legislativamente questa materia naufragarono miseramente. VI. Su che ad'lnque si ·fonda il diritto di associazione? Esso ha la sua ragione giuridica: io Nall'articolo 26 de p o Stat\ito · che guaren~isce la . libertà individu_ale in ~utte le .sue legittime manifestazioni, e quindi anche nell'e~ercizio del diritto di asso- , ciazione; 2° Nall'articolo 27 delle Statuto, che proclama la inviolabilità del domicilio, e quindi la inviolabilità del · luogo in.cui si raccoglie l'associazione operante nei limiti stabiliti dalla legge; . 3° Nella volontà del -legislatore manifestatasi col decreto·legge sopra citato del 20 settembre 1848, con cui viene soppressa ogni disposizione penale per· l'esercizio ·del di~itto di associazioner; 4° Nei principii g~n~rali del diritto pubblico di ogni Stato libero, pei quali tutto ciò éhe non ·è espressamente vietato si presume permesso, e, ~el dubbio,- favendum est libertati. · ) · E l'onorevole Depretis, ;Con una formala generale, proclam.ava· la ragione giuridica di questa libertà qu~ndo, nella s'eduta dell' 11 dicembre 1878, così si esprimeva: _· « Io dichiaro che il diritto di associazione è fondato sul diritt.o naturale; e perciò anteriore _e superiore alla legge scritta; chè, a mio avviso, esso non ·deriva dall'articolo 32 dello S.tatuto, che gna.rentisce il diritto di' riunione, ma dalle disposizioni statutarie che garantiscono la libertà individuale. Nessun impedimento preventiv.o ali'esercizio di questo diritto. La sua .natura esclude la prevenzione. L'esercizio di questo diritto . , . . ,) • ,- . ) ' .

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