Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

• 9 però, come qualunque altro, ha dei limiti determinati dalla legge, e può ess~re dalla, legge regolato . » . · Più assai precisa è.la legge per quanto riguarda il diritto di riunione• Lo riconosce formalmente l'articolo 32 dello Statuto e ne danno la reg'ola. e la sanzione gli articoli 26, 29, 114 e 115 della legge di pubblica sicnr~zza, combinati cogli articoli 247 e seguenti del Codice penale. · VII. Che queste disposizioni preve;ntive e repressive si applichino alle riunioni~ · non può esservi dubbio, chè la legge parla. CO:t:l una precisione che lascia. poco & desiderare. Ma si estendono esse alle associazioni politiche o religiose? In altri termini, mentre .abbiamo .nel • nostro qiritto pubblico la guarentigia implicita del diritto di associazione, troviamo noi nell~ ieggi vigenti · delle disposizioni per le quali l'autorità politico-amministrativa. possa prevenir0 e provvedere, e l'autorità ·giudiziaria· reprimere? ·Ecco ciò che importa ricercare. · L'autorità politico-amministrativa riceve le sue attrib~zioni dalla legg.e, ed essa. le esercita in conse · guenza di queH'imperium che è inerente alla sovranità, qualunque sia la 'forma di governo. La nostra legislazione, sia pei principii generali che la infor.mano·, sia per le precìse sue disposizioni, dà all'autorità politico-~mministrativa l'alta tutela dell'ordine .Pubblico e della, pubblica sicurezza. Per _verità, non 'definisce nè l'o_:r;dine pubblico, nè la pubblica sicurezza; ma in ciò, .anzichè una. lacuna, bisogna vedere unA. · prova di sapienza ·legislativa, essendo sempre ver~ la gran regula juris dei giureconsulti romani, che omnis deflnitio in jure pericuZosa est, parum est en~m ut non subvertipossint(l). Ma, anche senza definizione, in tn.tti i paesi del mondo s!intende ciò c:he vogliono significare le leggi quanqo. parlano d'ordine pubbl~co e di pubblica (1) L. 202, D. de regul. juris (L. 17). • . ' • •

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