Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

l : • v l 7 . . inoltre sospeso dalla. sua. carica. od impie.go ed interdetto dai pubblici .uffizi nei casi indicati negli articoli 487, 489 e 490. • c 493. Le disposizioni contenute nel presente capo non escludono l'applicazione di pene maggiori a ter- ~ini del presente Codice nel ·caso di reati più gravi, e particolarmente contro la. sicurezza interna od esterna dello Stato. ~ . V. Ma con decreto legislativo del .6 settembre 1848, emanato in virtù. delle facoltà straordinarl.e conferite al Governo del Re colla. legge 2 agosto dello stesso anno, · gli articoli 483-486 dei Codice ·penale ·venivano· abroga.ti. È meritevole di attenzione la motivazione di questo decreto: c: Nall'intendimento di fare scomparire. dal Codice 4: penale, da noi sanzionato il 20 di ottoòre 1839, alcune <{ disposizioni che non ·sono più in armonia coll'attuale c ordine poli~ico, siccome già ebbimo a riconoscere neic l'estendere col decreto del 5 del prossimo passato c agosto lo stesso ·Codice alla Sardegna ; c Sull'avviso conforme del Cons1glio dei ministri, c Abbiamo ordinato ed ordini~mo quanto.segue: c Sono ab:t:ogate (omissis) ; ' c go Le disposizioni contenute nell,articolo 483 e nei · c tre articoli suécessiv1, come ogni altra disposizione c di detto Codice contraddicente al~o Statuto fonda- « mentale. ~ · Questo decreto era controfirn;1ato dai ministri·P. D. Pinelli, O. di ·Revel, F. Colla; e i loro nomi vogliono ·essere ricordati a titolo di lode dà noi ehe non siamo immemori di altri atti degli uomini stessi che solleva- . rono acerbe censure degli uomini liberali. La. necessità di questo decreto legislativo era :perfettamente spiega.t& dal silenzio dello Statuto, il ·qua,le . mentre sanciva espressamente il diritto dL riunione, • l

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