Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

l . • ,l 6. gua. la· riunione, sotto pe~a di mnlt& estensibile a lire l . duecento• . c 487. Qualora l'associazione vietata contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo una setta, qualunqu~ ne ·sia la denominazione· o l'oggetto, e qualnnq~e si& il numero degli individui che ne fanno parte, sarà inflitta agli associati la pena del carcere non minore di un anno. . « I capi, direttori ed amministratori saranno Pll:Diti colla relegazione non minore di anni cinque. c 488. Gli emblemi, carte e libri od altri distintivi di ·.· ·· sette, di cui nell'articolo precedente, i mobili ed il danaro che si ritroveranno nelle sale di riunione saranno confiscati. c 489~ I venditor~ o distributori di emblemi, carte, libri od altri distintivi di sette, ~i cui nell'articolo precedente, saranno puniti col carcere non minore di un . anno, òltre al confhio. c Coloro che scientemente riterranno.tali oggetti potranno essere puniti col carce;re. ·c 490. Coloro che avranno conceduto o permesso l'uso della loro casa od abitazione o di altro luogo·di loro uso o proprietà. per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti colla. pena inflitta ai membri componenti la stessa associazione. « Ove poi essi facciano inoltre parte·della medesima setta, sono puniti come i capi, i direttori e gli amministratori di tale associazione. c 491. La ~isposizione contenuta nell'art. 4:87 è applicabile anche a coloro, che senza intervenire nelle adunanze delle sette vi fossero però affigliati, o ·tenessero colla. associazione una corrispondenza relativa. allo scopo della. medesii~1a, quand'anche le .adunanze avessero luogo in Stato .estero. « 492. Qualunque impiegato od ufficiale pubblico colpevole dei·reati enunciati negli articoli -4=85, 486, sarà • l

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