Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

• 5 associazione e il diritto di riunione: chè da questa analisi apparirà ma.nifesto quanto quei principii siano conformi alla. lettera è .allo spirito delle istituzioni politiche dello Stato. · Non troviamo, nella. nostra legislazione, alcuna. disposizione positiva che statuisca norme precise· sul di- ' ritto di associazione. E noto pe~ò che il Codice penale albertino del 26 ottobre 1839 conteneva dieci articoli, i quali reprimevano severamente qualunque aSSOClazione e riunione non autorizzata. Non sarà senza interesse il conoscerli; eccoli: ~ 483. E vietata. qualunque as§Jociazione di più persòne organizzate in corpo, il cui scopo sia di riunirsi in tutti i giorni, od a. giorno determinato per ocèuparsi senza promessa ·o vincolo di segreto di oggetti, siano religiosi, siano .letterari, siano politici od altri, se non è. formata con permesso dell'autorità legittima, e siano osservate le condizioni da questa imposte. c 484. Ogni associazione d~lla natura sovra espressa, formata senza autorizzazione, o 'che dopo averla ottenuta avrà violata le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dall'autorità competente, ed i capi, i direttori od amministratori della medesima saranno puniti col carcere 9 col co~fino ovvero con multa, secondo le circostanze. . . « 485. Se gli individui di un'associazione.già disciolta , tornano a. riunirsi, saranno puniti colla pena imposta ai ·capi, direttori od amministratori, giusta l'articolo precedente. « I capi, direttori ed a~ministratori saranno in questo da.so puniti col carcere non minore di mesi sei o col confino, secondo le circostanze. c 486. Chiunque avrà concednto l'uso di sua. casa o di una porzione di essa per la riunione dei membri di un·a. associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipa l'autorità competente prima. che se- •

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