Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

.... 16 Se, invece, .gli individui che avevano co·stituita l'associazione resistono éolla. forza all'ordine dello sciogHmento questo solo fatto basterà a costituirli in istato ' ' di violazione della legge penale. « E reato di ribellione · <L (così l'art. 247, n. 2, del Codice penale), ogni violenza <L o via di fatto ... per impedire l'esecuzione... di qualun- <L que ordine dell'autor ità legittima, o per sottrarsi~ll'a­ « dempimento di un dovere imposto dalla. medesima. ~ Se gli individui facienti parte dell'associazione non si oppongono colla forza aperta all'ordine dell'autorità legittima, ma vi sia sta.to da parte loro rifiuto di ott emperarvi, sono allora applicabili ·gli articoli 27-29, 113 e114 della legge sulla pubblica sicurezza. Non agisce senza dolo, ci dicono i giureconsultÌ romani, chiunque non obbedisca prontamente al comando del magistrato (1). E ques_te disposizioni della. legge sulla pubblica sicurezza che r egolano le riunioni sono tanto più applicabili ai membri delle associazioni sciolte, in quanto essi non formano più neppure un'associazione nel senso volgare della parola, ma una pura e semplice riunione nel senso degli articoli 26 e seguenti della legge sulla pubblica sicurezza. XV. Le indagini che furono fatte sulle a~sociazioni sciolte dall860 a tutto il1878 dimostrano che le regole seguite in questi diciott'anni furono quasi cQstantemente le seguenti: • L'autorità. amministrativa ordina~a Io scioglimento · delle associazioni che per l'i;ndole, lo scopo o gli atti apparivano contrarie all'ordine pubblico. , Si ordinava agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza. di procedere a perquisizioni nei locali che servivano di sede alle associazioni sciolte. . (1) Non potest dolo car ere qui imp·erio magistratus non paruit ·(L. 1991 D. df: regu~. jur. (L. 17). . .

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