Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

v r '{ l l 20 amico il guardasjgilli, sia unanimamente da tutti gli altri co~pone.nti il Consiglio dei ministri. ·Forse il Ministero avrà in qualche caso interpretato la. legge in modo diverso da quello con cui può essere interpretata. da qua.lcun altro in questa Camera: ma il Mini~tero non ha mai inteso e non intende di allontanarsi da queste norme. « Venjamo all'applicazione dj questi criteri. c Io vi domando: si può permettere o tollerare in uno Stato che, ai termini dell'articol6 2 deJlo Statuto, è retto da un (}overno monarchico rappresentativo, che ·appariscano pubblicamente, come pubblica manifestazione ed affermazione, bandiere dichiaratamente repubblicane, pubblica affermazione di un'associazione contraria. all'attuale forma di Governo? « Ecco tutto il quesito sul quale dobbiamo discutere e sul quale urge, l'ammetto io pel primo, che la Camera si pronunzi. Il Ministero è d'opinione che nè si possano permette~e nè si possano tollerare queste manifestazioni, queste pubbliche affermazioni, le quali evidentemente sono un principio di azione. Il Ministero è d'avviso che la pubblica ostentazione di simili bandiere, di simili emblemi, debba GOmprendersi nei reati previsti da un articolo (l) del nostro Codicet penale; e che quando si tratta ~i preparazio~e evidente ad un reato previsto da qualche disposizione del nostro Codice penale, in tale caso il Governo abbia il diritto di applicare lè disposizioni dell'articolo· 9 della legge di pub~lica sicurezza. . · « E di conformità a questi criteri, che mi pai.one aJr bastanza chiari, che il Ministero si è regolato : e sono conformi a questi criteri, da applicarsi con fermezza e moderazione (perchè non bisogna mai esagerare) le istruzi.oni ch'egli ha date ai prefetti, ·ai de,Positari dell~ pubblica autorità per la sicurezza. pubblica. « Può darsi che ad alcuno non sembrino cliiare le disposizioni deila legge, come sembrano chiarissime ai Ministero . E non è a dissimulare che, dovendosi rifare una legge sulla pribblica sicurezza, e non già fare una. legge speciale, può essere opportuno che, tanto sotto il punto di vista dottrinale che sotto . il punto di (1) L'articolo 471 del Codice penale. • \ . l. . '

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==