Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

l . • ., . . . \ 18 creto legislativo sull'ordinamento giudizi~rio) d!ehiara che <~: il Pubblico Ministero è il rappresentant-e del po- « tere esecu_tivo pressa. l'autorità giudiziaria, ed è posto « sotto la direzione del M~nistro della giustizia. » Il Pubblico Ministero, aggiungono gli articoli 139 e 140, « veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta e · regolare amministrazione della giustizia... , promuove la repressione dei reati. » In materia penale procède per via di azione. Gli articoli 42 e 57 del Codice .di procedura penale gli danno uffici essenzialmente ·repressivi, in questo senso, che egli deve ricercare i reati di ogni genere per procurarne la punizione. Ma ne~suna legge gli dà il potere/ come ~gli non ha i · mezzi, di sorvegliare le associazioni politiche e di ordinarne lo scioglimento. Se gli consta che un'associazione· abbia sc.opi criminosi e vi siano gli estremi di un reato o tentato o consumato, egJi procede, non contro l'associazione, bensì contro i membri di essa. La. sorveglianza, e, occorrendo, lo scioglimento di un'associazione rimane · ufficio esclusivo dell'autorità politico-amministrativa, la qltale sola ha i criteri per apprezzare e i mezti per eseguire. XVII. Tanto meno poi può ammetterai l'opinione che, . nello stato presente della nostra legislazione, possa l'autorità giudiziaria- cioè i magistrati esercenti giurisdi- · zione - esercitare.una sorveglianza od ordinare lo scio.;. glimento di un'associazione. Questo errore dipende da una confusione singolare fra l'imperium, che spetta al potere esecutivo, e che implica una inizia~iva da lui esercitata nella pienezza della libertà d'azione a lui con- - cessa dalla legge- e lajurisclictio, là quale, in mate~ia penale, si esplica unicamente con sentenze pronunciate dai Tribunali e dalle·Cotti fra il Pub~lico Ministero,. · organo della legge e dello Stato, e l'accusato. · È vero ~he, in virtù degli articoli . 139 e 144 della · legge sull'ordinamen:to giudiziario, il Pubbl~co Minister()· • •

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