Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

. ': ' . 23 questa suprema missione, prima principalissima norma che ci pos~.a permettere di arrivare alla ·meta, è, o signori, che della ·stabilità dell'ordine politico non possa sorgere il più piccolo dubbio. Senza di ciò la vostra opera procederà incerta, intermittente, incompleta; diaordinata; costretti talora ad interromperla, talora ad affrettarla per modo che per foga mal èalcolata non potrete arrivare alla. meta perchè vi verranno meno le forze. ~ La pressione del vapore eia proporzionata alla resistenza della lami~ra che lo rinserra, il peso e la velocità della locomotiva abbia sotto di sè rot aie abbastanza robuste per sopportarla . Senza di ciò, o signori, voi traverserete infeconde agitazioni, dovrete superare l'ostacolo di sterili e pericolose convulsioni politiche; e nulla di utile nè alle istituzioni, nè alla patria potrà sorgere se questa condizione essenziale della. solidità immuta- . bile degli ordini politici non vi serve di base. 1> (l) . Il voto dell'Il dicembre, combinato e completato da que.llo del 4 a.pril~, hanno mostrato èhe il Parla~ento e il paese davano piena adesione a questi principii, i quali avevano già avuto una solen'ne sanzione nell'ordine del giorno Mancini, votato dalla Camera nella. tornata dell'li febbraio 1867, in seguito all'i~terpellanza Cai- . roli, ·ordine del giorno che, sebbene si riferisca più particol~rmente al diritto di riunione, è pienamente applicabile al diritto di associazione C~). • XXI. Ed è appuntonell'appli~azione di questi principii alle condizioni politiche del nostro paese che si presenta tosto u~a . considerazione di fatto la quale è norma alla linea.di condotta del Governo del Re, qualunque sia il partito che governa. . (1) Già CICERONE sagacemente avvertiva che la licenza tumultuaria delle riunioni menò a rovina le libertà greche :· quella G-recia, sclama egli, q_uae q_uondam· opibus, imperio, gloria flo.ruit, hoc uno malo concidit, libertate immodera!a et licentia coucionum, CICER. pro L. Fiacco, VII). (2) L'ordine del giorno Mancini era cosi concepito: " La .Camera, confidando che il Governo farà cessare gli impedimenti che si oppongono all'esercizio del diritto costituzionale di libera riunione finchè non trasmodi in offesa alle leggi ed in colpevoli disordini, passa all'ordine del giorno. , •

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