Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

( .. S·,_ .•= . ') . . ·-· ' \ 22 . . . che del paese, i preceden~i della· nostra storia costitu- ~ zionale, l'onorevole .Depretis così proseg~iva: ·.. - « Noi dobbiamo 'stabilire le norme con cui si d,eve governare. Ed io dico ·che il titolo o la 'denominazione di una associazione, co~e nel caso dei circoli Barsanti, è un 1;eato per sè, e il potere ese_cutiyo non può limit3}rsi a denunz1.are. il fatt9 delittuoso all'autorità giudiziaria, la quale poiJ, secondo le forme rituali, QSServ.ate le cautele che sono nella natura stessà dei potere giudiziario, dovrà cominciare la procedura. · , · « A·me pare, signori, impossibile ammettere'. questò sistema senza grave pericolo dell-o Stato. L'associa:zione delittuosa è ;un reato in perman.enza; ma ·come· vol~te · sost enere che un reato pe~manente possa· lasciarsi con~ tinuare, quando·apbiamo·nelle -leggi la disposiziòne che ., il Go;verno deve prevenire i reati? 1 « E .badate che la .preve-nzione ·migliore è que.lla. .che / consiste nel reprimere i rea~i mi_nori. Infatti le nostre leggi talora. reprimon<? · i~ tentativo ·del tentativo,..per servirmi della espressione d'all'onorevole Ta.iani .. 'E ·quindi, io credo che quando · il fatto stesso della associazione.costituisce un reato a. termini delle leggi pe-· nali, in questi casi comincia. immediat~mente il dovere del Governo, ·appena l'associazione sia costituita, di . ag~re come autorità di .·sicurezza. pubblica, ·per .racco- · gliere le prove, i corpi del re~.tto, ed' impedire che il · -' . · .. reato continui, deferendone il giudizio·all'autorità giu- · diziaria. . . . :. . · · . XX. Elevandosi finalmente .a piu .gravi consider-azioni, ·e spogliando la questione delle piccole considerazioni che potevano .offuscarla, l'on~revole Depretis così conchiudeva: «Bisogna c)le il Gòverno abbia sempre dinanzi a sè l'obbiettivo della sua nobile missiòne. Governo e Parla-· mento debbono adoperarsi a f~r ·sì che tutti i citt~dini · · · senza scossa ed in forza delle istituzioni e. del~e leggi giungano ad un grado s_empre più elevato·di moralità, di istruzione e di benessere. . ·· « Questo è il mandato dei legislatori e del Governo. Ma prima con~izione all'esercizio :sicuro eQ. efficace di· . .. ) .- l • ! ' ' . . (: l • ./ ·., . '

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