Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

73 ~Ia l'onorevole Codronchi ha citato un altro fatto, cioè. la diffusione di manifesti, o proclami internazionalisti. Il fatto è vero, ma' si è compiuto fuori d'Italia; questi manifesti o proclami, che non potrei abbastanza stigmatizzare, si tentò di introdurli in Italia, e qualcheduno forse vi è penetrato; ma siccome il Governo era avvertito, ha potuto sequest:r:arne la massima parte nell'atto in cui passavano le frontiere. · Vengo allo scioglimento, che ·è anche uno dei punti su cui si è fermato l'onorevole Cavallotti, ed è proprio il più delicato e il più grave. Io non nego ché il decreto con cui si fa, e si è fatto sempre, lo scioglimento di una società, o dall'autorità amministrativa o dalla giudiziaria, lasci qualche cosa a desiderare dal lato della logica. A questi decreti manca la sanzione penale. Sciogliete oggi una società: ebbene essa può ricqstituirsi domani. Ma ci è qualche cosa di sost~nziale però in quest'atto, ed è che l'autorità di sicurezza pubblica, nel caso di flagranza, come nei casi avvenuti recentemente, usa .del diritto di ·penetrare nei locali della società, per impadronirsi del corpo del reato, se vi si trova, per impedire che sfuggano le prove, deferendo la cosa all'autorità giudiziaria. Di questi ·atti che si chiamano di scioglimento delle associazioni, ce ne sono, come ho accennato, di due qualità. Certo, la legislazione attuale merita forse di es- ,. . . . • \,i> , ~

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