Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

.. 13 zioni, nella qualifica dei r'ea.ti da prevenire e da reprimere, non fa altra distinzione che tra reati di azion·e pubblica e reati di azio.ne privata. XI. Qaali siano gli ·estremi pel cui concorso l'esistenza di un'a~sociàzione costituisca reato, è quistione di facile soluzione. È delittuosa ogni associazione c che ha per oggetto di c cangiare o di distruggere la forma del Governo, o di ~ eccitare i regnicoli o· gli abitanti' ad armarsi contro « i poteri dello Stato.:. (Cod. pen., art.. 156 e seguenti). ' . . E criminosa ogni associazione che co~ atti ostili esponga il Go:verno del Re od i regnicoli ai pericoli contemplati dagli articoli 174 e 175 dei Codice penale. La misura della responsabilità sarà naturalmente varia, secon'do la ·fa.se ~n cui si troverà l'azione ·dell'associaziqne; si appli~ ch~ranno le norme di diritto comune ~ul tentativo, sugli a.genti principali e sui complici; ma, stabilito il carattere delittuoso di un'associazione, ne nasce nell'autorità politico-amministrativa il diritto ed il dovere di proceqere allo scioglimento di essa. e di prom.uovere il pro· cedimento penale. Non potrà ·mettersi in dubbio da chicchessia il carattere ad un te~po illegale ed incostituzionale dt uDa associazione che si qualificbi apertamente·repubblicana, o che nel suo titolo o nei suoi scopi si dichiari contraria . ' all'unità nazionale. Che se poi .l'associazione . si sia costituita. collo scopo dichiarato di lavorare segretamente o pubblicamente alla. distruzione dell'or~ine monarchico e costituzionale, sia in favore della repubblica, sia in favore di uno ~ei Governi cessati, non possono disconoscersi in questo fatto gli estremi di un reato. Di qui il diritto ed il dovere dell'autorità politica e ummini· strativa di ordinare lo scioglimento dell'associazione e ·. di deferirne i membri all'autorità giudiziaria. (l) (1) "Non è contrastato al Governo dello Stato il diritto an-

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