Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

' l • l ' ' ' '. 14 XII. Non sarebbe serio argomento dire che Passociazione, costituendo un ente morale, ha Hberrefici01dell3t re- · · gola di giure penaleper la qua.le univèrsitas non delinquit. : È antico ed universale principio di ·diritto pubblico che· nessun ente o corpo morale o perso~a giuridica, avente scopo politico osociale, possa esistere (come non può stare in giudizio) senz,a. il riconoscimep.to l"egale ·della pubblica. autorità, la quale ha il diritto di sciogliere anche le persone giuridiche costituite a~ antiquo. E questo principio venne appunto applicato, pel concorso di tutti i partiti, nello scioglimento legislativo delle corporazioni ecclesiastiche. · · . Una illustrazione di questo concetto ci è fornita.dalla Costituzione belga, forse la più liberale di Europa: l'articolo 20 dice: « Les Belges ont le droit· de ~'associar;' ce droit ne peut etre soumis à aucune mésure préven· tive ~ Sono le stesse parole adoperate da.li'onorevole J?epretis, e che sono riferite più sopra (n. VI). Ma nella discussione di ques~o articolo il Congresso dichiarò che le associazioni civili, politiche e religiose che di sciogliere quelle associazioni le.quali, senza incorrere . direttamente nel giudizio penale, seguono una direzione pe.::. ricolosa a~lo Stato. A ll'individuo dev'essere libero di avere e dichiarare (rancamente un sentimento il quale sia in diretta contraddizione coi principii costituzionali: ma le asso- ·: ciazioni l.e quali riconoscono un priacipio politico che è inconciliabile col principio dello Stato, per esempio, associa- . zioni repubblicane nelle m.onarchie, e monarchiche nelle repubbliche, associazioni comuniste nel modern,o Statò civile, sono eserciti nemici che si raccolgono sotto una bandiera. Un Governo il quale non si decida a combatterle quando sono pericolose allora rinuncia per principio alla sua ésistenza. Però questo diritto del Governo non dev'essere abusato in modo d·a paralizzare la vita dei partiti politici ad una legittima opposizione, nè impedire gli sforzi verso la riforma della Costituzione e delle leggi. , (BLUNTSCHLr, Di-· r i tto pubblico universale, XII, 8). Sono degne di nota le dichiarazioni, pienamente conformi a queste, di G. Washington.. ). (Lettere del 30 settembre 1786 e del 26 agosto 1796.) •

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