Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

" ·' . . 31 da una servitù secolare - abbiamo la. guarentigia dei limiti che le manifestazioni più audaci non potranno var. care. Ma a proclamare la necessità della forza moderatrice della legge per l'eserch io delle pubbliche liber.tà, sospinge non tant_o l'alta. preoccupazione degli interessi dell'ordine e della legalità, quanto qnella degli interessi della libertà medesima., poichè, per antico insegnamento della storia e del buon senso, vis consilii expers mole ruit sua. (l) XXIX. Per ottenere questo rjsultato le nostre istituzioni forniscono i mezzi opportuni . (( Io credo, ha detto l'onorevole Depretis nella Sf'duta dell'll dicemb re , che le leggi attuali bastano. »Può desiderarsi, come egli stesso dichiara in altra occasione, una maggiore precisione nel precetto legislativo. Ma. un simile desiderio può esprimersi, purtroppo, per tre quarti della nostra legislazione: e, d'altra. parte , una certa. latitudine nella. interpretazione delle leggi pclitiche non disdice , poichè la pretesa di prevedere con disposizioni minute e rigide ogni eventu~lità non ci può dare che una legislazi0ne alla. chinese, in éui tutto è regolato per legge, il diritt.o, la morale, l'igiene, le relazioni sociali, la scienza, le foggie d~l vestire e del salutare. XXX. E si comprende. Le costituzioni e le leggi politiche valgono soprattutto per l'applicazione che se ne fa. Il legislatore le crea d'un ~?lpo, piene per lo più d'imperfezioni e di lacune: ma esse si svolgono e si perfezionano sotto l'azione del tempò .e della esperienza·. È così che un popolo adatta poco a poco la sua. costituzione alle sue condizioni ed ai suoi bisogni. Questo lavoro. di · adattamento progressivo, che rinforza la. lettera collo spirito, è il solo che rende vitali e feconde le costituzioni. . XXXL È appunto questo lavoro che si è fatto da qua.si (1) HoR: Od. 1 II, 4, 65. 3 - Depretis.

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