Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

l . 32 un terzo di secolo intorno al nostro Statuto fondamen·- tale. Che sia imperfetto, chi può negar!o? E nondimeno colla esperienza, colla gfurisprudt;mza politica, coll'opera legislativa, siamo andati poco a poco completandolo, perfezionandolo, e traendone tutti quei vantaggi che ci hanno dato le instituzioni più libere del continente europeo. Non v'ha diritto che non abbia avuto la sua protezione all'ombra dello Statuto; non v'ha riforma che non abbia trovato nello Statuto il suo punto di partenza e la sua sanzione. E altrettanto accadrà per l'avvenire. Lo vediamo in modo particolare nel diritto di associazione li) nel diritto di riunione. Nello Statuto è dichia~ rato il principio, nelle leggi amministrative e penali la. determinazione, ma nella pratica la esplicazione. Il no· stro diritto pubblico è abbastanza largo perchè tutte le attività legittime vi si possano svolgere, così nell'ordine politico, come nell'ordine ·sociale, morale ed economico. Ma regni sovrana su tutti ed in tutto l'autorità della legge ! Si abbia da. tutti la coscienza di una forza moderatrice che mantiene inviolati i confini che la legge ha stabiliti! Sono queste le condizioni che uno dei più ·grandi apostoli della libertà di cui si onori il g~nere umano dichiarava necessarie a quei pop.oli che intendano conservare la direzione suprema dei loro destini (l). ' (1).... . lvdignnm est, in ea civitate, quae legibus teneatur, discedi a h•gibui-1. Hoc enim vinculum est huius dignitatis qua fruimus in republica, hoc fundamentum libertatis, hic fons aeqùitatis.. Mens et animus et consilium €t sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine ment~, . sic civitas aine lege suis partibus, ut nervis ae sanguine et membris, uti non potest. Legum minist~i, magistrati; legum i~ter~retes, indices; legum denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse poasimus. (CICER. p,.o Cluent. Avit. LIII).

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