Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

52 ' . stati ammessi ed adottati sia da me; sia dal mio· onorevole amico il guardasigilli, sia unanin1emente· da tutti gli altri componenti il Consiglio dei ministri. Forse illVlinistero avrà in qualche caso interpretato la legge in modo diver.so da quello con cui può es- . . sere interpretata da qualcun altr.o in questa Camera:· ma il Ministero non .ha mai .inteso e non intende di allòntanarsi da queste norme. Veniamo all'applicazione di questi criteri. Io vi domando: si può permettere o tollerare in uno Stato che, ai termini dell' articolo 2 dello Statuto, è retto da un Governo monarchìco rappresentativo, che appariscano pubblicamente, come pub · blica manifestazione ed affermazione, b~ndiere dichiaratamente repubblicane, pubblica aff@rmazione di un'associazione cantraria all'attuale forma di Governo? Ecco tutto il quesito sul quale d'abbiamo discutere e sul quale urge, l'ammetto io pel prim·o, che le Camera si pronunzi. Il Ministero è d'opinione che nè si possano permettere, nè si possano tollerare queste manifestazioni, queste pubbliche affermazioni, le quali ~videnten1ente sono un principio di azione. Il Ministero è d'avviso che la pubblica.ostentazione di simili band~ere, di simili emblemi, debba cémprend~rsi nei reati previsti da un articolo del nostro Codice penale ; e che quando si tratta di preparazione evidente ad un reato previsto da qual- • •

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