Agostino Depretis - Il diritto di associazione e il diritto di riunione in Italia

. l \. • l ~ '82 Poi, dop9 avere dic~iarato quello c~e era un ob· . bligo del G.overno, cioè un'attenta ed assidua vigi- , . lanza sulle as.sociazioni politiche ed in genere sulle asso.ciaz~oni libere, ho aggi~nto : « immediata repressione all'apparire di qualsiasi fatto che, a' termini delle leggi vigenti, costituisca un reato o la evidente preparazione a commetter.e ·un reato. » E in questo consistono i criter\ da me dichiarati. Ora, se accettàte, o signori, questi principii, non potete non accettarne le conseguenze; cioè le ap-· plicazioni. Io non ho bisogno di far lunghi com- . \ . . menti e non potrei rispondere ai commenti fatti dai diversi oratori, perchè nelle mie parole evvi tutta la . teoria; tutta l' applic.azione; e l' ~o anche spiegata ·chiarissimamerite nel mio discorso di ieri. . Qualcuno mi ha detto: non avete indicato nemmeno un piccolo articolo di legge. È che non ce n'è un solo articolo di .legge da indicare; ce n'è più di uno. Oltre l'articolo 471 invocato dall'autorità giudiziaria parecchie volte, ve n·e sono altri artico~i che il Governo deve tener presenti, pei casi nei quali accade più frequentemente non già un :reato propriamente d'etto, ma la preparazio"ne di un reato; e il Governo -l!ell'interesse pubblico è obbligato ad intervenire e ad-impedire che la preparazione prosegua. Io, come ho detto, non intendo dilungarmi . . di più. Potrei commentare e confutare molti commenti, rispondere ai diversi oratori, ribattere qual-

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