.... •, 11 IX. Come agisce adunque la polizia giudiziaria in relazione alla polizia. amministrativa? Ce lo spiegava ottimamente l'on. Taiani, nella seduta dell'Il dicembre, quando .d.eterminava le attribnzioni rispettive deU'una e dell'altra, combinando le disposizioni della legge sulla. pubblica sicurez~a. con quelle del Codice di procedura penale. c L'art. l di questa legge, diceva egli parlando della. legge di pubblica. sicurezza, dispone che è preposto a questo ramo d~lla. pubbli.ca amministrazione il mini'str() dell'interno; egli ne è il supremo arbitro, e quindi ne & supremamente responsabile, e sotto la. sua. direzione e responsa.bilittt stanno i prefetti, i sotto-prefetti, i questori e tutti i funzionari di sicurezza. pubblica. c L8. seconda parte, che è l'azione giudiziaria quando si entra nel periodo punitivo, si esercita dai procuratori generali, dai procuratori del Re, dai giudici istruttori, sotto la· direzione suprema di chi, o signori ? (N otate bene) Sotto la direzione ~n prema del procuratore generale; il Governo resta estraneo, perchè si tratta di azione giudiziaria. Quindi le due materie- distinte in due leggi diverse. L'una per il suo organismo del persopa.1e di procedura risale fino al ministro dell'interno; l'altra ris&le fino al procuratore generale del Re, e là si ferma. c Ma v'ha di più, o signori; v'è nn anello di concatenazione tra queste due parti, perchè noi notiamo gli stessi nomi di funzionari çhe sono accennati dall'articolo 57 della procedura penale, e negli articoli 1 e 9della legge di ~icurezza pubblica. Perchè l'articolo 57 della legge di procedura vi dice: che ufficiali di polizia giudiziaria sono anche i delegati, gli ispettori, .i carabinieri, ecc., mentre questi stessi nomi Ii·troviamo nella legge di sicurezza pubblica. « Ciò avviene perchè in questi funzionari (ed è quello che ha· prodotto oggi alquant'a confusione) ·si cumula una doppia qua.li tà.; sono coetoro ufficiali della polizia ordinaria quando esercit~no le ~ttribuzioni loro affidate dall'articolo 9 deH& legge di sicurezza. pubblica, cioè di mantener l'ordine, assicurare la esecuzione delle leggi, e specialmente prevenire~ reati; e quando il reato è con- .·
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