Lo Stato Moderno - anno V - n.3-4 - 5-20 febbraio 1948

LO STATO MODERNO 75 regionale, come se ad esempio si fosse disposto che i senatori veni·ssero eletti dai Consigli rngiona1i. Con ciò non vo~liamo affermare che tale ultimo sistema sarebbe stato utile e raccomandabile; 'tainto più che esso sa– rebbe stato in contrasto con l'art. 58 della Costituzione, se– condo il quale i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. - Concludendo, g1i inconvenienti rilevati 'sono il risultato della indecisione f.rale varie tendenze manifestatesi in seno alla lON1RO 1 Dunque avremo i giurati e perfino (risum teneatis) le giurate, come avremo, dopo le donne-deputato, le donne- magistrato. , In verità par di sognare. Dopo tutto quello che s'è detto e s'è scritto da avvocati, -da professori e da magistrati contro .il grottesco istituto deEa « giurìa popolare», -si torna ancora, con una ottusità o capar– bietà paragonabile a quella ... de:la mula di Don Abbondio, all'istituto dei giurati, con un'appendice, direi quasi roman– .tica o boccaccesca: .J'introduzione dell'elemento femminile. Sicchè a decidere di ardue e complesse questioni di diritto e di procedura penale, di psico:ogia, di psichiatria, di medicina lega:e ecc., che fanno tremare le vene e i polsi agli avvocati anziani, ai professori. specializzati e ai magistrati provetti, saranno chiamati d'ora in poi i pizzicagnoli, i dro– ghieri, i ·veterinari, i cavadenti (alla larga!), gli accalappiacani, i necrofori (che dio ne scampi!), i « ciaparatt » e le venditrici di carote e di cocomeri. · Nelle questioni di astronomia si chiamano gìi astronomi, nel:e questioni di ingegneria -si chiamano gli ingegneri, r.e,le questioni di medicina si chiamano i me ➔ici, nelle questioni d' :etteratura si .:h1m1rno i letterati e via discorrendo. Nelle questioni di diritto e procedurà penale, di intricala critica probatoria, di psicolo~ia giudiziaria (illusioni, aUuc:na– zioni, suggestioni, autosuggestioni, alterazione e sostituzione di memoria ecc.), di :psichiatria, di tecnica del:e più varie specie, di concorso di norme e di concorso formale di reati, di imputabi:ità, di dolo, di errore di fatto e di diritto, ecc. {que-stioni sottHi e complicatissime nelle quali nemmeno g;i avvocati anziani e specializzati ed i magistrati provetti e scal– triti riescono a orientarsi) si chiamano a far da giudici i salumai, i carrettieri, i maestri di musica, i cantastorie, i fattori di campagna, i capomastri, le ·levatrici, le .Javandaie e via ridacchiando. (Povera giustizia penale!). E tutto ciò in omaggio, natura:mente, alla democrazia e al:a sovranità popo:are, le quali sono, senza alcun d<1bbio, sacrosante conquiste di questo caoticJ e cann ibU:esco dopo– guerra, ma non potranno mai, assolutamente mai, sostituire la .cultura, la specializzazione e :a competenza. « Chi sei tu che ìVUOi 8edere Q scranna per giudica,re da lunge mille migliia con le vedute corte di una spanna? » · Si può essere democratico o socialista o comunista e si può e-ssere, ad un tempo, avversario irriducibile dell'istituto della « gitiria popolare», cioè ritenere che i compe/Jenti sono più competenti degli ... incompetenti, va:e a dire che per con– fezionare le scarpe si debba andare dal calzolaio e non dal medico e che per farsi curare una malattia si debba andare da: mèdico e non dal calzolaio. Non par!iamo poi, per carità, dell'introduzione dell'ele– mento « femmilTlile ». Costituente, per cui alla scelta fra due soluzioni nette e anti– tetiche si è preferito il compromesso; e si è spesso affermato un principio, per poi svuotarlo di contenuro al momento delta sua pratica attuazione. ·Comunque la ,legge elettora:le sul Senato può fonnaire per il fubuTOoggetto di ~iforma, senza bisogno dello speciale pro– cedimento di revisione della legge costituzionale previsto al– i' art. 138 de1la Cootituzione stessa. GAETANO RICCI "G1URA11" Noi - a differenza dei cosiddetti « misogini » - rispet– tiamo sinceramente -:a donna finchè si mantiene nelle due soavi missioni alle quali « madre natura » l'ha destinata: l' anuxre e la maternità. E non condividiamo affatto i giudizi (come dire?) catastrofici che sulle donne hanno "dato i più grandi f±:.osofi,poeti, psicologi e perfino (ah, traditori!) i più fortunati e incorreggibili dongiovanni. Ma, insomma, la verità alla donna che si discosta dalle due soavi missioni dell'amore e de:la ,maternità abbiamo il sacro– santo dovere di dirla, senza stupidi riguardi convenzionali, senza ridicole e goffe ipocrisie, al di fuori della cortina funw– gena del desiderìo sessuale o degli affetti famil,iari, a rischio di passare (veritas odium· parit) per « antifemministi », per « nemici del bel \Sesso» e chi più ne ha, più ne metta. La verità è che la donna (che vede chiare Je cose vicine e vede oscurissime le cose lontane) guarda troppo a;le appa– renze e troppo poco alla sostanza, non ha il senso logico, si lascia guidare dalle impressioni e dagli istinti, è (salvo rare eccezioni) sensib±:.issima ali' odio e aJ.la vendetta e tutto ri– guarda e giudica dal ·lato sessua:e. U n'y a pa,s de11 femmes de talent. Lorsqu'elles sont de taknt eldes sont des hommes, cioè viragini, con tendenze o attributi maschili. Anche nwralmente sono troppo inferiori all'uomo. L'intrigo, la corruzione, il men– dacio, 10 spionaggio e il de:itto al:ignano troppo facilmente (tranne le solite rari1sime eccezioni) nel loro animo. Per queste ragioni la donna non è assolutamente adatta alla funzione di « giurato·» nè, tanto meno, a quella di « ma- gistrato ,,. · Ripugna poi al più elementare buon senso - o a quel- 1',innato « senso delle proporzioni » che è in ciascuno di noi - che per i de:itti di competenza della Corte di assise, cioè per i delitti più gravi ed anche più delicati e complicati, si torni a sopprimere nuovamente i/, secondo grado di giurisdi– zione, l'appello, che, viceversa, è ammesso per i delitti più lievi, di compe/:tmza del pretore. Perchè per i delitti più gravi e di.più difficile valutazione deve essere ,soppressa -la garanzia del doppio grado di giuris– dizione? Perohè? Nessuno dei più scalmanati e indemoniati sostenitori del– l'istituto dei « giurati» ha mai saputo offrirci ;a chiave del– ]'eteroclito e diabolico enigma. Altra abnormità - che fa realmente rabbrividire - è quella di esonerare gli « infallibili» signori giurati dal•:'obbligo della motivazione deUa loro sentenza. Tutti i giudici togati sono obbligati a motivare la loro sentenza. E' questa una de:le poche, o pochissime, garanzie processuali di cui .gode l'imputato. li giudice togaro 'può con– dannare ma deve motivare a fil di logica i:l suo giudizio. Altrimenti la Corte di cassazione « cassa » inesorahi:mente la sentenza. Orbene' gli « dnfallibili » signori giurati possono con– dannare a trent'anni o all'ergastolo (scusate se è poco) senza motivare in alcun modo il :oro giudizio. « Voi siete co:peyole

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