Lo Stato Moderno - anno V - n.3-4 - 5-20 febbraio 1948

LO STATO MODERNO diritto romano. Ma questa infusione di s;mgue barbarico non affascina forse lo ,spirito liberale dell'Occidente? I ìiberali non hanno invitato a nozze i socia:isti da un seco:o almeno? Il perico:o consiste nella possibi!e prevalenza, nel frutto di que– ste nozze, del:e tendenze istintive su!:e capacità formali: deUe tendenze ascetico-collettiviste sul!e tendenze -laico-individua– :istiche. La terza via è nel domani ... Cosa si può dire, oggi, in questi frangenti, se non espri– mere una speranza? Attanagliati dagli stessi problemi, legati aJ.le stesse mise· rie e alle stesse ambizioni, spinti da::a stessa fame e da:la stessa fede, g:i uomini di questo secolo di guerre e di rivo– luzioni dovrebbero almeno elaborare un codice di lea: tà nella \ lotta. Dinanzi alla tragedia del diritto comune e del diritto, internaziona:e infranto dai ribe::i e restaurato sempre più. insufficientemente e appena come uno schermo dalla violenza vincitrice, dinanzi all'insufficienz,a di un'etica tradizionale nella n~ova lotta economica, sembra che non si possa nu!:J:ire– ideale più provvisorio e più alto al tempo stesso. Se la paura è insufficiente e pericolosa, mentre la fame e fistinto prevaricano i: vecchio diritto, forse so!tanto la vit– toria e la nausea - soltanto un'esperienza morale pregnante· e vissuta fino in fondo - fermeranno in un nuovo equiUbrio il tragico corso de:la coscienza giuridica moderna. ENZO- SANTARELLI IL PASTICCIOPE·RL'ELEZIONE DEL SENATO La discussione suJila legge elettorale per il Senato in seno all'Asremblea Cootituente ha avuto uno svolgimento movi– mentato ed una risonanza che ,ha trasceso il moderato .inte– resse che di solito si presta a stffatte Jeggi. Giova rivelare in– nazi tutto che, aliorchè la legge venne sottoposta -ali' Assem– blea, questa aveva esaurito il suo compito fondamentale ed agiva 1n base a:lla prorogatio dei poteri che si era ooncessa sino al 31 gennaio 1948 per l'espletamento di alcuni compiti ben detemiinati. Tale preme55a è importante, perchè nella discussione l'Assemblea non aveva più la sua ampia- capacità di agire, ma si vedeva pooti dinanzi dei limiti ben !Tacciati, oltrepassando .i quali avrebbe potuto esser tacciata di incosti– tuziona'iità, cosi 001Ile è stato fatto ,dai deputati de'l1-amino– ranza, segnatamente dai liberali. Invero l'Assemblea era già vincolata dall'art. 57 della CO<Stituzione,entrata in vigore col 1 ° ,gennaio 1948, secondo cui era stato .introdotto il principio fondamentale che « il Se– nato della Repubblica è eletto a base regionale », aggiungen– dosi che « a ciascuna regione è attribuito un senatore per due– centomila abitanti o per frazione superiore a centomiìa; nes– suna regione può avere un' numero di senatori inferiore a sei; la VaNe d'Aosta ha un imlo senatore». Con gli articoli 58 e 59 si stabiliva poi che « i senatori sono eletti a ruff.ragi.o uni– versale e diretto dagli elettori che hanno superato jl 25° anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno com– piuto il 40° anno ». « E' senatore di diritto e a ,vita, salvo ri– nunzia, chi è stato P,residente della Repubblica. 1l Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita 5 cittadini che hanno illustrato fa Pah'ia per altissimi meriti nel campò so– ciale, scientifico, artistico e letterario ». La 3' dehle disposi– zioni transitorie aggiunte alla fine della Costituzione ha anche stabilito che per Ja prima composizione de1 Senato H Pre– sidente della Repubb'lica nomini afouni deputati de1la Costi– tuente e alcuni membri del disciolto Senato, che .si 1lrov;inoin particolari condizioni di benemerenza. Da calcoli rotti i sena– tori « di diritto » a norma di tale disposizione sono poco più di cento. · Inoltre r A~mblea Costituente era degata dalla sua stessa manifestazione di volontà espressa nella seduta del 7 ottobre 1947, allorchè a scrutinio .segreto aveva approvato un ordine del giorno Nitti, secondo il qua-le H Senato avrebbe dovuto essere eletto con suffragio universale e diretto, col <Sistemadel eollegio uninomina'le. Tale manifestazione di volontà era stata ulteriormen-, ribadita nella seduta del 16 dicembre 1947 in cui era stata approvata a scrutinio segreto !a pregiudiziale opposta dall'on. Cevolotto contro l'ord,ine del giomo Perassi, con il quale si era .proposto di far .Juogo in via transitoria a1 sistema proporziona'le per l'imminente prima elezione del Se– nato. E' noto che durante i lavori della Costituente si era di– scus.so se creare una sola Camera o due distinte, ed era pre– valsa 1a scelta del sistema bicamerale, scelta la quale impo– neva ,una dive~sità di strutturn e di elezione del Senato -ri– spetto alla Carnera dei deputati, affinchè il primo non fosse un inutile doppione della seconda. Sorgeva dunque il proble– ma del sistema da scegliere per rendere reale ed efficace tale differenza. * * * Secondo 1 1:a Costituzione, la diversità del Senato consiste nel fatto che esso viene eletto a base .regionale, mentre la Carnera è eletta a base naziona,Je; una simile espressione però, spiega assai poco, giacchè tutto sta nel vedere quale sistema. si adopera per dare alla Regione -la rpotestà di esprimere ia. sua volontà. Sempre secondo la Costituzione, altri elementi di distinzione sono dati dal fatto che la Camera è eletta per cinque anni, il Senato per sei; e nel Senato possono essere nominati cinque memon dal P•residente della Repubhlica per speciali motivi di merito non politico. Ma il fatto non ha gran– de rilievo, dato J'esiguo numero dei membri di tale categoria. Il primo Senato della RE!pubblica avrà un ulteriore elemento di differenziazione nella presenza di quel centinaio di mem– bri « di diritto », nominati come sopra si è detto; ma non gio– va insistervi trQppO, trattandosi di. un elemento del tutto tran– sitorio. · Prima ohe fa Costituente procedesse a'lla discussione del– la legge sul Senato, si era detto ancora che tl principale ele– mento differenziale fìra fa Camera e il Senato sarebbe consi– stito in ciò: che fa ,Camera ~arebbe stata eletta col sistema deHa rappresentanza proporzionale, 11 Senato invece col siste– ma del collegio uninominale. Per i compilatori della legge si ,presentava dunque il se– guente ,problema: farn una •legge .Ja quale fosse in acrmonia con -la disposizione dell'arit. 57 della Costituente (elezione a base regionale) e ['ordine del ,giomo N~tti 7 ottobre (collegio uninominale). Era possibile fa conciliazione di questi due- oriteri? · A nostro avviso no, trattandosi di due principi antitetici. Infatti l'essenza del collegio uninominale sta in ciò: che ogni singolo collegio costituisce una entità autonoma nel seno della Nazione e che per ciascheduno di essi iviene eletto un solo· candidato. Pertanto il senatore eletto dal collegio uninominale– è l'espressione deHa comunità di cittadini contenuta nel sin– gdlo <ì_Ollegio e nulla ha a che fare con la regione, la quale è un organismo più ampio ed ha una sua personalità distinta. In una sola ipotesi i due principi opposti potrebbero coincidere: e cioè nell'ipotesi ohe il coiMegio uninominale venisse a coinci– dere con l'ente Regione. Ma di ciò non è neanche da parlare

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