Lo Stato Moderno - anno V - n.3-4 - 5-20 febbraio 1948

70 LO STATO MODERNO perazione (art. 125). « Per :o sviluppo deL:'industria ag•ricxù1,ed ,a beneficio 'dei rura:i, !o Stato svÌ':uppa l'eoonomia rurale, mi– gliora ,:a vita rurale e promuove, mediante metodi scientifici, il perfezionamento degli agrico: tori. Lo Stato può rego:are la produzione e distribuzione dei prodotti agTàco:i ne:.Ie Loro specie e quantità », 8, - Tra le enunciazioni generali di politica economica del Centro e Sud America è da segnalare ~nzitutto que:la più re– cente de:.Ia 'carta costituzionale di Cuba (1940) che dedica a:H' « economia naziona 1:e » la sezione IV del titolo sulle « fi– nanze nazionali (9). E' principio generale, (dal quale poi si traggono vari corollari in ordine all•a proprietà te11riera, aNe panche, ecc.), che « ,:a Nazione debba ori'entare l'econo– mfa nazionale a beneficio del popolo per ass.icurare ad ogni mdiwouo un'esistenza decorosa. Lo muppo dell'agricoltura e dell'industria dèv'essere una funzione P.rimaria deHa Nazione, che deve cercare l'incremento di esse come .fonti di ric– cbezza pubb:ica e di benessere co:Iettivo » (art. 271). Nel Cile (1925, art. 10, n. 14) è garam:ita la prote2:ione del favoro, deliJ'industria e deJi:eopere di previqema sockrle, specie quelle che hanno per oggetto .Ja salubrità dell'abitazione e le -condizioni economiche della vita, in modo da procurare ad o~ni abitante un minimo cl,i benessere appropriato alle soddi– sfazioni sue e c1i que!,:e della sua famiglia. La legge regolerà ta:e organizzazione. Lo Stato si occuperà parimenti de:-:a rn- . visione equa del'.a proprietà e de!la costituzione di ùna pro– 'l,)rietàfa,mi·liare E' pure dovere de:,lo Stato vigilare sul'.a salute pubb1ica e sul benessere de: Paese. Ne:,:a Colombia (atto costituzionae deì 1936, art. 11) :o Stato può intervenire, mediante leggi, nell'eserci2Jio di indu– strie o jmprese pubb:iche e private al fine di rnzionalizzare la produzione, ,:a distribuzione e H consumo de:.Ia ricchezza o di dare al lavoratore la giusta prorezione a-:.Jaquale ha diritto. Ne:rEquatore 1929, (art. 151, n. 18) lo Staro curerà che i principi di giustizia siano attuati neJ.l'ordine della vita eco– nomica, assicurando a tutti un minimo di benessere compati– bile con .Ja dignità umana. Ne: Guatemala (testo riveduto· de: 1927) secondo .J'art. 16 è funzione del,:o Sta1'0 conservare e migliorare le condizioni generali cieli'esistenza e del benessere della nazione, procu– rando Jo sviluppo della ricchez?Ja pubblica e privata, creamelo o favorendo g:i istituti di credito e di previdenza socia:le, as~– curando iin modo adeguato :a so!uzione dei conflitti tra capita'.e e lavoro. H Paraguay (1940) esplicitamente •intende regolare « la vita ·economica nazionale » (art. 15), in ordine aRa politica interna ed internazionale, dettando principi sui trattati di com– mercio (art. 12). In nessun caso gh interessi privati possono prevalere sull'interesse generale; tutti i cittadim sono obbligati a co:laborare pel bene del-'.oStato e de:,a Nazione (art. 13ì; lo S·tato può naziona-Hzzare, con indenmzzo, i servi2'i pubblici e monopolizzare :a produzione, orrco!azione e vendita <legli articoli di prima necessità (art. 15); ,iJ potere esecubivo adot– terà piani di redistribuzione della ,popolazione, per •ragioni eco– nomiche, sooia:li, di salute pubb1ioa e d{ difesa nazionrule (ar– ticolo 56). Secondo la costituzione del Perù (1919) rientra mel,lamis– sione del:o Stato perseguire i•: progresso del paese, materia:le ed economico, <;>ltrechèmorale e intellettuale (art. 4); e lo Stato incoraggerà ,!e :istituzioni di pre~denza e di solidarietà sociale, gli istituti di -risparmio e di assicurazione e le coopera– tive cli produzione·e cli consumo aventi per fine di miglioraTe le conoozioni del:e c:assi popolari (art. 50). Nell'Uruguay (1934) ogni persona può dedicarsi al lavoro, coltivazione, industria, commercio, professione o qual~iasi altra atti~tà lecita, sa'.•vi limi!!?di interesse -generale posti con legge (art. _35). Ogni organizza2lione commeroia-le o industria!e trusti- ficata sarà sotto ;; contro:lo dello Stato °(art. 49). L'usura è proibita; è •legge di ovdine pubblico quella che fissa H limite ma•s.simodegli interessi dei prestiti e ,:a -relativa saozione (a,r– tico:o 57). Ne: Venezu·ela (1936, art. 32) ,;a J,egge predisporrà ia ne– cessario per incrementare e rendere efficace il lavoro a: fine (tra l'aìtiro) dell'aumento deHa popolazione (§ 8); la libertà dell'jndustria (cosi come quella del lavoro) non avrà altri limiti che quelli imposti daH'interesse pubblico e dal buon costume (§ 9). ' Particolarmente diffuse sono le disposizioni della costitu– zione corporativa brasiliana ciel 1937, ispirata in parte alla Carta del lavoro italiana. Dopo aver garantito (a:rt. 122) ai cit– tad:i,ni e ag:i stranieri residenti nel paese ·la libertà di scelta . del•:a profes~ione, :avoro, industria o commercio, essa detta le seguenti morme.: La ;ricchezza e la prosperità nazionale hamno per base la iniziativa individua::e, il potere di creazione, orga– nizzazione e invenzione degli ,individui, esercitati nei -limiti del bene pubblico. L'intervento dello Stato nel campo economico è legittimo so:tanto per supp:fre U.:-!e deficienze dehla iruziqtiva individuale e coordinare J fattori deJ.:a produzione, in rnanriera da evitare o risolvere i conflitti e introdurre nel giuoco delrle competizioni individuali la considera7lione degli mteressi della Nazione rappresentata dallo Stato. L'i,ntervento ne:l'economia potrà essere indiretto e di.retto, e rivestire la forma di conr tro!fo, inc'oraggiamento o gestione diretta (art. 140),. La legge stimolerà il risparmio popo:are ass-icurando ad esso speoia;li garanzie (art. 141), Lo sfruttamento del!e miniere e delle U:tre ricchezze del sottos-uo:o, nonchè •le sorgenti di acqua _è la loro utilizzazione industriale sono sottoposti all'autorizzazione iede:rale salvo partico:ari casi (a'Tt. 143); e la .Jegge ne disciplà– nerà •la progressiva nazionalizzazione, come pme que]a de'.le industrie considerate fondanienta!i o essenziali al~a difesa eco– nomica o mi-lilia'Te (art. 144). Abbondano poi le disposb;ioni speciali dirette a proibire o a J.imitarn in vari modi i monopo'.i (ad es. costituzioni della Costarica, 1871, modif. nel 1927, art. 23; Nicaragua, 1911, modif. ne: 1913, art. 61; Panama, 1904, modif. nel 1928, ar– ticoio 38; Messico, 1917, art. 28-29; Perù, 1919, -art. 51; Hon– duiras, 1924, art. 59; Equatore, 1929, art, 151; Venezuela, 1936, art. 32); •a combattere direttamente o indirettamente 1'.'USUTa (ad es., o'.tTe quamto sopracitato, Equatore, 1929, art. 51; Hon– duras, 1924, rurt. 174; Perù, 1919, art. 51; Brasile, 1937, art. 142); a hmitaTe i prezzi di -ar.tiooli di, conwmo n=ri all'esistenza (cfr. Perù, 1919, a,rt. 57); e ·le disposizioni in ma– teria di imposte, dogane, banche nazionali e d'emissione e istituti di credito (cfr. ad es. cost. Argentina, 1853, art. 67 n. 5, 108; Uruguay 1917, art. 18, n. 17 ecc.), (10). Molto più importante di queste norme, per la sua irrtron– seca entità, per la sua vastità, per ± suoi in.flussiilnterni ed inter– nazionali è ·il regime economico del « New Deal » instaurato ne~ Stati Uniti dell'America del No-rd a datare dal-la leg~ 16 giu~o 1933 (<licontroversa lega.'.ità) per la ripresa dell'in– dustria nazionale ( Niiflonal lrltlustrial Recovery Bill (11); ma non rientra la sua esposizione nel plano di queste pagine, li– mitate r:ome esse sono alle norme contenute in atti costitu'. zionali. FERRUCCIO PERGOLESI (9) De1'le ,recentissime cootitluz!oni {1946) de: Brastle, ,cc;Lumb!Cl ed Equatore non idLspongo 31ll10'J•ra dei tesU inrtiegr,ail:L (10) tOtr, 1 ,testi 'i,n Dcn,ASte, 1Les con.stiwtiones m,odemies, IV ed., Par1s, vol. iv. (l,l) La biografia è iriochissima; <>fr. q,ue1la citata :,,eJ vOOrume del Pietiro: L'e.speri11l! en.to R=evei.b e i'! movimervto socfoil,e neg!i Stati U"1lti d'America - Mil&no, 11937.- &u.acessi"amente, pe.r uina racco&ta di progetti di modifiche cost1tuzionall,Muc::l'Tl. a.nn" · .P,,oposed, Amend– ,nen,t,s to the constltutiori. - Washington 1939 - Pier 1• \1!'!'ldenze ante– rJorl ali New Dea! etr. Bear e Wlniam: Th.e Amerioa>n Levlath,an: Tlle RepubWc <In the M,acMne Age - New York 1930.

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