Lo Stato Moderno - anno IV - n.10 - 20 maggio 1947

t..O STATO MODERNO 229 ranze protette dopo la prima guerra mondiale, ce ne dimo– stra ;'insufficienza (3). Come regola generale, il gruppo mi.noritarJo ebbe un ri– conoscimento di fatto, non di diritto; e tale riconoscimento non fu uniforme per tutte !e minoranze contemp:ate neg:i atti internazionali, circostanza, quest'ultima, che sotto certi aspetti si ·potrebbe anche giustificare per la diversità delle condizioni ambientali. Compendiando i diversi Tirattati, si può tracciare un quadro complessivo: Ai singoli membri delle minoranze vennero riconosciuti determinati diritti sotto tre aspetti: . a) nàla loro qualità di abitanti de!lo Stato minoritario, ga– rantenJo :a piena ed intera protezione della loro vita e della loro libertà senza distinzione di nascita, di cit~adinanza, di Jingu3, di rnzza e di religione, nonchè il libero esercizio, tanto pubblico che privato, <li ogni fede rn:igiosa o credenza la cui pratica non fosse incompatibile con l'ordine pubblico e i buoni costumi. Si tratta in sostanza dei diritti fondamenta:i d; libertà garantiti ad ogni uomo in tutte le costituzioni degli stati civili. Ai diritti accennati si potrebbe aggiungere, seb– bene sottaciuto, quel:o re!ativo alla tutela giurjsdizionale, cioè a! potere di far va!ere in giudizio i propri diritti. h) ne!:a :oro qualità di cittadin.i, prescrivendosi ·ìe regole per il riconoscimento <le:la cittadinanza, cioè per !',acquisto e la perdita della stessa. Si volle evitare che :o Stato mino– ritario, ne::•esercizio del:a sua sovranità, negasse la cittadi– nanza (e quindi _l'esercizio <lei diritti conseguenti) ai membri di minoranze numerose per non farle partecipare alla vita politica dello Stato stesso. Tuttavia, anche a quel:'epoca fu previsto uno scambio obb1-igatorw di m.inoranze fra la Grecia e la Turchia (convenzione di Losanna del 30 gennaio 1923). e) nelila loro specifica qualità di membri della minoran– za (ed è questo J'aspetto che più ci interessa) riconoscendo: I) la perfetta uguag:aanza con tuthi ,g.i altri '5'1Jdditi per quanto riguarda il godimento dei diritti civili e politici, con divieto di ogni discrim.inazione per differenze <li religione; 2)il libero uso della propria lingua - pur ammettendosi una diversa !ingua ufficiale - nei rapporti privati, commercia:i, di culto, di ~tampa, nelle riunioni e nei tribuna:i (ma non nel:e pubbliche amm.inistraziotù); 3) il diritto di istituire a loro spese scuo'.e, istituti <li beneficenza, religiosi o socia:i; 4) il diritto all'insegnamento primario neJ:a propria lingua restando però ol:fu!igatorio l'insegnamento della lingua uf– ciale;e per a!cune minoranze - ad es. in Alta Slesia - questo diritto fu esteso anche alle scuole medie e superiori. * * * Fin qui le norme dei Trattati consideravano singolar- mente i membri deJ:e nùnoronze. Altre norme, invece, con– s:deravano le minoranz,e come entità ooJ/ettive di fatte. Così quando attribuivano alla minoranza il diritto ad una equa parte dei fondi pubblici· (spese) destinati ad uno scopo di educazfone, religione e beneficenza. Infine altre norme consideravano le minoranze come collettiuità organizzate giuridicamente. Infatti, ad alcune mi– noranze era riconosciuto: 1) la rappresentanza proporziona-le nelle .issemb!ee · e'.ettive dello Stato (Turchia, Grecia, Ar– menia); 2) una autonomia persoruùe (per le minoranze re:.i– giose in Turchia Grecia Armenia Regno Serbo-Croato-Slo– veno); 3) una a'utonomi~ locale (Ruteni, Szecke'.i, Sassoni, Valacchi). Interessantissima per la sua importanza è l'autonomia concessa ai Ruteni sud-carpatici (circa 350.000) con il Trat- (3) IL. •VllllJLAll,I: La pro!<!2'1:one d~te m,fnoranze - Rlorn,a Hl25; A. MANDElJ..S'IWM: La 1"'0tection d.es mtnorltés, 11.n RecUjeil du Coun de l'Aoodémte de cwoit ,tntiernatlon<a, T.omo I, Fla:rls, ~!125 pp. :16'7-519, t 5 ?ee!e IPP, 407--443; A. P. SERIElNI: Il dtrillto onternaz!ona!e de!l-e mtnoronze, estr. dalla Rivi.sta di d:rttto lntern.azlonal.e, Roma, 1930, pp. 82. tato del 10 settembre 1919 fra le Potenze vincitrici e la Cecos:ovacchia. Per efretto di esso :la Cecoslovacchia ~i impegnava a organizza.re il territorio dei Ruteni al sud dei Carpazi sotto fom1a di unità a sè stante oe:J'intemo de:!o Sta– to, munita della più larga autonomia (art. 10); a dotarlo di una Dieta autonoma con potere legis:ativo in materia di lingua, istruzione e religione, come pure per l'amministra– zione loca:e e per tutte :e altre questioni deferite dalle leggi cecoslovacche; inoltre, dinanzi a:la Dieta, era responsabile il governatore del territorio nominato dal Presidente della Repubblica (a.rt . 11). Infine la Cecoslovacchia si impegnava a scegliere i funzionari del territorio fra gli abitanti di esso « autant que possible » (art. 12) ed a garantire ai Ruteni la rappresentanza nella Assemblea legislativa della Repubblica. Tali illOrme di carattere internazionale vennero inserite integralmente nella Costituzione de!la Repubblica Cecos:o– vacca (tipico esempio di recezione nel diritto interno di norme internazionali); e si ebbe così l'unico caso di autonomia a base tèrrit.orwle e ad ampio contenuto, riconosciuta ad una minoranza etnica e garantita internazioruwnente, non po– tendo essere considerata tale l'autonomia delle isole Aaland concessa <lal:a Fin.!andia, da quale internazionalmente ·era obbligata oolo a garantire agli Svedesi delle Aaland una auto– nomia personale. Gli aìtri casi di autonomia locale (Szeckeli, Sassoni, Va– lacchi) ,non riguardano le m.inoranze nel loro insieme, come col!ettività, ma solo le singole comunità {comuni, parrocchie) in esse esistenti; ed hanno per oggetto soltanto le questioni religiose e scolastiche per g; i Szeckeli e Sassoni, e tali que– stioni, o!tre quel!e di beneficenza, per i Valacchi de: Pindo. * * * Da!l'analisi compiuta risulta palese :a contraddizione del sistema adottato per l'ordinamento internazionale deJ:e mi– noranze dopo la prima guerra mondiale. Si vo:le, sì, ricono– scere alle minomnze il diritto al mantenimento deHe proprie caratteristiche di razza lingua .religione; ma ,non si vol!e, di rego!a, riconoscere loro la personalità giuridica come coI:et– tività (anche prescindendo dall'elemento ter.ritoria:e), per evi– tare che costituissero un pericolo al consolidamento deg:i Stati e all'esercizio de:ila loro sovran.ità. Perciò si ebbe di rego!a, soltanto un ,riconoscimento di diritti individuali. Le minoranze come ta!i non potevano adire il Consiglio de1:a Società delle Nazioni, il qua'.e su segnalazione di un suo membro (non bastava .neanche la segnalazione di un membro so'.tanto dell'Assemblea) trattava direttamente con lo Staro ospitante, con esolusione di ogm ingerenza dello Stato avente ìegami ,nazionali con ~a minoranza. Praticamente questo sistema significò il sacrificio delle minoranze per il rispetto del principiò di sovranità dello Stato. Caduto questo sistema ibrido e inefficace, come si pre– senta il problema dopo la seconda guerra mondia!e? Alcuni Stati hanno pensato di risolverlo con il sistema del trasferimento ,delle ,popolazioni. Co.'Jl l'Ungheria e la Cecoslovacchia hanno nel febbraio dell'anno scorso stipU:ato un accordo per lo scambio del:e minoranze; e sembra già ultimato il trasferimento obbUgatorw di circa tre milioni di tedeschi dei Sude ti. Ma questo sistema, che potrebbe essere apprezzabile solo se basato suJ:a volontania sce'.ta degli interessati, non può essere generalizzato; e iperoiò altre soluzioni si imporranno. Lo statuto dell'Organ.izzazione <lel!e Nazioni Unite, che dovrebbe essere ·la Carta fondamentale della nuova convi– venza internazionale, non contiene alcuna disposizione al riguardo. P~evede, sì, fra i suoi fini il « promuovere e l'inco– raggiare il rispet,to dei d.iritti dell'uomo e ,delle libertà fon– damentali .per tutti, .s,enza disti11zicne di razza, di li11gua, di

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