Lo Stato Moderno - anno IV - n.10 - 20 maggio 1947

228 LO STATO MODERNO ORDINAMENrfO INTERNAZIONALE DELLE MINORANZEETNICHE Fra i problemi ,po:itici ipiù delicati che 1'ltwia sta af– frontando ne: dopoguerra è senza dubbio quello del tratta– mento de:Ia minoranza tedesoa dell'Alto Adige. Il problema ha un doppio aspetto, di politica interna e di politica internazionale; e si traduce anche in un doppio problema giuridico, di diritto interno e di di,ritto interna– ziona:e. I tedeschi de:l'Alto Adige o tirolesi meridionali (circa 212.000, compresi oo!oro che nel 1939 optarono per la Ger– mania) vivono infatti in una regione che sta per ricevere un'autonomia speciale nel nuovo ordinamento costituzionale italiano. E questa autonomia, mentre dev'essere armonizzata con l'ordinamento costituzionale interno e trovare nelle con– dizioni storiche geografiche economiche e sociali del:a re– gione stessa. ìa sua giustificazione, deve rispettare pure gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con l'accordo sti– pulato a Parigi il 5 settembre' 1946 fra !'on. De Gasperi e !'on. Gruber, ministro deg'.i esteri austniaco, accordo che forma J' allegato IV de: nostro Trattato di pace. Dell'aspetto interno del prob:ema ci siamo già occupati su questa rivista e altrove (1) e non è il caso di ripeterci: tanto più che il prob!ema sta ,per essere risolto, almeno ini– zialmente, con la presentazione all'Assemblea Costituente del progetto di statuto per 'l'autonomia della « Regione Triden– tina» approntato da una commissione presieduta dall'on. Ivanoe Bonomi. Circa l'aspetto internazionale è da tener presente che il citato accordo di Parigi per il trattamento « dei cittadini di lingua tedesca del:a provincia di Bolzano e dei finitimi co– muni bLingui del:a provincia di Trento », ,rjoonosce, nel pa– ragrafo secondo, ai predetti cittadini « un potere ,regionale autonomo nel campo ,legislativo ed esecutivo». Già mettemmo in rilievo, subito dopo la firma dell'ac– cordo, (2) quali diffioo1ttàdi intie11preta2Jione presenl!as.sequesto paragrafo, non essendo ben chiaro se si volesse alludere ad una autonomia personale per i cittadini di lingua tedesca, oppure ad una autonorrua ,territoriale per la zona abitata da– gli stessi, cioè per la provincia di Bolzano e futitimi comuni 'bilingui della provincia di Trento. In questo secondo caso la regione tridentina dovrebbe essere sdoppiata, ammettendosi però anche da paTte tedesca la ;possibiHtà di :intese ed orgam comuni con i trentini per i comuni bisogni. Chi non vive nella regione difficilmente riesce a pro– spettarsi la grande importanza che assume la soluzione del prdblema; e difficilmente si rende conto delle consegue;nze di ordine economico, socia:e, politico sia dell'una che dell'al– tra oo!uzione nel campo regionale ed jn quello nazionale. Ma su ciò neanche è il caso di insistere perchè con :a presenta– zione ed approvazione dello statuto di autonomia sarà· detta l'ultima parola, almeno ·da parte italiana. Ci sembra invece opportuno esaminare da un punto di vista più generale JI problema de:J'ordinamento internazionale delle minoranze etniche, che, posto sul tappeto dopo la pri– ma guerra mondiale, non ebbe una adeguata soluzione e fu fonte di continue discordie e di pericolosi contrasti, dando · il suo contributo allo scoppio de1:a seconda guerm mondiale. 1(1) A'utonomia della VeneZf.a '.l\ridentina, d:n « stato IMO!derno •. 194!1, , pi:,. :1173-!l75; ,e nell wlumle: Aiustanomie r,evton<ùi e t-ra.vorm.oa: llarte <ùtlo Stato, 1947, <eò. Ooon.te, INapol'I - !l!lc:ldZllorùD<>l~o, .Riovlareto, idovle sono esposti en<:h'e d (PI'Ogett1 lii StabUto. • (2) Jat ,un ,a,rtliCollo d<!ll 15 settern'bre 11H6: Austria, Alt>o Adige e Sta– tuto regionale i.nserilto 11:n Aut>onomie N?9i<>n<U! cllt., pp. 6'1-~. Oggi non è facile prospettarsi quale sarà i: nuovo ordi– namento delle minoranze che dovrà sostituire queJ:o pre– be:lico, essendosene parlato finora soltanto nell'accordo di Parigi ita!o-austriaco; ma dall'esame del passato potrà forse risu'.tare qualche uti:e oonclusione, in vista del nuovo ordi– namento concreto ·da apprestare. * * * 1: problema che si presenta per la prima volta agli ita- liani, non è nuovo: altrove, anzi, si presentò con maggiore ampiezza e -difficoltà. Alla fine della .prima guerra mondiale, con la creazione della Società de:Je Nazioni, •siebbe il primo tentativo di crea– re ~n ordinamento giuridico internazionale delle minoran{e; ma la ,rea:izzazione fu infelice, affrettata e oontradditoria. Infatti il problema fu trattato soltanto verso la fine della Conferenza della pace e si cercò in fretta di conciliare le opposte tendenze, dando :uogo ad una ~oluzione ibrida che esamineremo. Nello statuto della Società delle Nazioni non fu inserita alcuna norma specifica; e rimase lettera morta la proposta fatta da Wilson per affermare l'obbligo da parte deg:i Stati di nuova formazione di accordare a11e minoranze lo stesso trattamento della maggioranza. La protezione de::e minoranze invece fu sancita in al– cuni trattati di pace (Austria, Bulgaria, Ungheria, Turchia) ed in appositi trattati per la protezione delle minoranze sti• pulati fra le Potenze vincitrici e la Po:onia, il Regno Serbo– Croato-Sloveno, ·!a Cecoslovacchia, la Rumania, la Grecia. In seguito si ebbero altre convenzioni aventi lo stesso oggetto (Germania-Polonia per l'A:ta Slesia; Potenze vincitrici e Li– tuania per Memel), nonchè alcune dichiarazioni unilaterali fatte al Consiglio della Società delle Nazioni dalr Albania, Estonia, Lettonia, Litua111.'ia, Fin!andia. In allcuni di tali atti si .paTlò addirittura di « principi generali per la protezione delle minoranze», senza però che questi principi venissero in qualche modo precisati; e d'altra parte fu costantemente ritenuto dalla Società delle Nazioni che la garanzia internazionale fosse valida solo per le mino– ranze pre 0 viste in appositi atti internazionali, vale a ,dire, in concreto, per le minoranze esistenti negli Stati vinti ed in quelli di nuova formazione. In definitiva, non fu creato, perciò, un diritto generale delle mi.noranze, ma un sistema ecoezionale di protezione, valevole caso per caso. Infine la stessa tutela della Società delle Nazioni, che poteva ufficialmente i'ntervenire per il rispetto delle obb'.i· gazioni assunte dag!i Stati minoritari su .regnalazione cli un membro del Consiglio, fu quasi sempre rnoperante; e la pras· si della Società del!e Nazioni sostituì tale procedura con altra affatto diversa, dinanzi ad un Comitato di tre membri, che finì praticamente con l'abbandonare le mi.noranze alla VO· Jontà degli Stati ospitanti. Di qui il persistere delle ,aspirazioni nazionaliste e degli irredentismi, mentre la speram:a di veder convivere paci– ficamente le minoranze neg:i Stati minoritari si dileguava rapidamente e sorgeva all'orizzonte la dottrina del:a « Blul· gemeinschah » (comunità di sangue) che doveva apportare a::'umanità le presenti rovine. * * * L'esame anche rapido del trattamento fatto alle mino·

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