Lo Stato Moderno - anno IV - n.7 - 5 aprile 1947

LU $TATO MODERNO 'dirittoi.tll!!ilmo aUraverso li<-·tmi artic~i deKa Co.stituzwne: ad Diritto divino o diritto umano? Ecco l'ultima foce della cse-mpio i'art. 14 ». • -questione. Così anche Giordani riconosce i: contrasto fra disposizioni· Che fare? Giacchè Giordani st~so ha'riconosciuto che le conrordatarie e disposi7lioni costituzionali vere e proprie: rico- . disposiziQni concordatarie contrarie alla democrazia sono di- nosceun contrasto interno ata carta costituziona'.e. L' a'rt. 5 de: sciolte nello spirito del moderno diritto italiano, non rimar• Concordato, seco1ldo il. Giordani, va consiqerato' decaduto fin rebbe che chiedere delle -pro~e. Che si aboliscano intanto i · d'ora? E d'altr~ parte, la libertà di ,propagandareligiosa garan- reati di re:igione: sopprimendo immediatamente g'.i art. 402- titadal;'art. .!j avrà 1~sua assolu~ e naturale pienezza _mentre 403 del Codice Penale (a garanzia della religione rimane il la Costituzione riconosce una rJiligione d~llo Stato (e allora normale diritto penale che punisce le offese alle persone, e ogni propaganda ac~ttolica ·o antic~ttolica è contro l'interesse quindi anche quelle al prete, che è rispettabile, giuridicamen- dello Stato ed è fuori legge) e mentre il Codice Penale offre te, né più né meno di ogni altra ,persona); ammettendo a fun- una diversa garanzia al prete cattolico al pastore protestante al· zioni ·pùbbliche e all'insegnamento gli apostati e gli ex preti, rabbino israelita (art. 404 C. Pen.)? Vi può essere libertà di che, come Buonaiuti, muoiono di fame in virtù dell'ormai de– propaganda con un diverso trattamento giur:dico, amministra- caduto art. 5 d_e:Concordato. E;iuesto servirebbe so:tapto per uvo, fiscale dei culti e dei ,rispettivi cleri? Vi può essere ugua- cominciare. glianzadei culti, libertà di'associazione religiosa, di_discussione · Il problema non è tanto dell'inserzione o meno del Gon- pro o contro qùesta o quella religione, se il Codice Penale 'rein- corda_to nel nuovo diritto costitutivo della nazione, come è troduce con l'art. 402 H medievalistico « reato di :religione»? apparso in questi ·giorni alla Costituente, quanto della coerenza Che significa il testo di questo artjcolo: « Chiunque pubbli- della legislazione in materia religiosa e della sua completa camentè vilipende la religione dello Stato è punito .con la re- aderenza ai principi democratici. Dentro o fuori della Carta c/usion,,1... »? Vi può essere democrazia con una Costituzione Costituzionale l'art. 5 del Concordato ,rimarrebbe; rimarreb- che, pur garantendo l'eguaglianza contro qualsiasi ragione po- bero nel nostro ordinamento giuridico. i reati di religione ·e :itic~contrastante, non la garantisce egua!mente cont-ro ragioni la disuguaglianza dei culti contemplati nel Codice Penale 1930. religiosee fa suo Jo status del « vitandus », proprio del diritto Rimarrebbe tutta una situazione di privilegio della Chiesa di canonico, deg·radando a sudditi i suoi cittadini, perchè scon- Roma nel nostro ordinamento amministrativo. La Costituente fessati dalla Chiesa? non potrà dunque rrsolvere l'intera questione. Nè si può sug- Ma quali sono le fonti di questa legislazione controrifor- gerire un metodo spiccio per farlo. misfica? Le chiarisce il Ruffini: la. formula.« -religione di Sta- H pr<>blema è attualmente poco sentito: ma andando di to » e conseguentemente .il rel!t0 di religione 1icompaiono con · questo passo si· finirà coL comprendere comcl .il confessionali. la legge ·e.antro ta ll1'erla d1 stampa ctél 3 gennaio 1925, con smo sia tutMiltro. che un puro· diversivo ideologico,""'e~ome la qualr Mussolini •stroncò in i.ul sòl tempo la polemica mli- consista invece in urr· fenomeno essenzialmente politico ed giosa, la lotta sociale e l'opposizione -politica, creando delitti economico. NessunoJinota ·ha ,ricordatochela maggio'i-°parte inesistenti quali· l'odio di classe e il vilipendio della religione delle disposizioni concordatarie non solo· offendono la conce- stat-:1'.e (vedi Ruffin.i; Diri,tti di Libertà, Gobetti, Torino '25 • zione ~ualitaria,.,-ma .concedendo' esenzioni, facilitazioni, fio Firenze 46). nanziamenti, ecc. pongono in una particolarissima situazione Il Risorgimento aveva ignòr~to il reato. di religione. Il fa- di fa~o!e la chiesa, gli enti ecclesiastici, le par:roochie, il clero. 1~ismoltr ha 1òtamatu, ma soltru,to oggi la legge che lo Questa posizione economico-amministrativa sancita.giuridica. contempla viene applicata. Il caso Buonaiuti e il ,recente. pro- mente dal Concordato "ha influito moltissimo nell'accrescere cesso contro la stampa anticlericale lo testimoniano. Se lo . l'efficacia della propaganda politica d_aparte del clero, contro Statuto non conòsceva la libertà dei culti, e Cavou·r non era l'art. 66 della legge elettorale. Ancora: il problema della uni- giunto al-la iibertà di coscienza, che è qua:cosa di più estremo ficazione e coordinamento dell'assiste~ <Socialein Italia no~ e di più profondo, durante la resi$tenza (basterà leggere Ca- può essere nemmeno impostato fino a che gli enti ecclesiasti- pitini e Omodeo, g::i « El:emenl!i di tm'esperien:ra religiosa» e ci che vi si oppongono godrànno dei favori dello Stato altra- • La cultura francese _dellarestaurazione ») la cultura italiana verso la condizione che fa loro il Concordato. E così via. U diffuse ì1 concetto di libertà <li coscienza e cli religiosità libera problema del confessionalismo 1Saràdunque sentito tanto più e personalissima, Oggi ·1a coscienza giuridica del popolo ·non quanto più se n; sentiranno 1~ conseguenze sociali e politiche. può essere soddisfatta di leggi che sono inferiori alla coscienza ' Intanto non rimarrà che tentare di irrigidire le attuali con- dei tempi di Cavour. · traddizioni costituzionalizzandole come si· vuol fàre da parte Il pericu'lo è effettuale: il confessionali!>moha fatto. molta cattolica; e ,poi non ~imarrà che protestare é ancora protestare, strada da'l '29 aJ oggi; :a dittatura sapeva arg_;nar:oèon un'e- chiedere la .revisione con tutti i mezzi concessi dalla Costi- nerg:ache la democrazia non possiede; il Concordato che -fu tuz.fone stessa, studiare la materia, associarsi per discutere e !a forza della dittatura è una spina nel fianco della democra- proporre- la riforma, presentare eventualmente un progetto di iia popolare.' Se dempcrazia è legge eguale p~r •tutti, ébbene unificazione in un « tes_to unico » delle disposizioni in materia il privilegio ·confess~I,lale è illegittimo. Ma quale è il fonda- di libertà religiosa, di discussione e g.i 71ropaganda. Che oc- mento di q1,1estoprivilegio? li diritto divino. Sissignori, richia- co1;radell'ordine 'in tale intrico non si potrà negare da nessuno. mando attraverso i patti lateranensi lo Statuto (dopo che fa E da parte nostra bi~gneià ricordare l'esempio del Risorgi- sovranitàpopolare aveva cacciato la· monarchià'."6emi-divina) il mento italiano, che seppellì con la prassi e la successiva legi- Ùirittodivino rientra nella Costituzione italiana; ma, " que~to slazione e interpretazione. -la formula « religione di Stato ,. con conta di più, il nostro ordinamento statuale riconosce _la giu- cui aveva iniziato, e tutto'-ciò _anche-se al govemo c'è De Ga- risdizionedella Chiesa,, si lega ·al diritto. della Chiesa, si ima speri e non un Cavour. PeiTia dinanzi al divino diritto della Chiesa. • EN~() SANTARELLI

RkJQdWJsaXNoZXIy