Lo Stato Moderno - anno IV - n.2 - 20 gennaio 1947

36 LO STATO MODERNO MISTICISMO DEMOCRATICO IL REATO ELETTORALE DITURBATA PROPAGAN L'art. 71 dell'ultima legge etettorale dispone: « Chiun– que, con qua:siasi mezzo, impedisce o turba una riunione di propaganda elettora:e, sia pubblica che priaata, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la mu:ta da L. 3000 a 15.000». I precedenti di questa norma sono stupefacenti. Essa non era compresa nel progetto della apposita .Commissione Ministeriale incaricata della elaborazione del primo testo di legge, nè risulta che taluno dei commissari ne abbia mai avanzata proposta. rNon era neppure preveduta nel pro– getto de:-la Commissione Speciale de:la Consulta che riesa– minò quello ministeriale e vi apportò numerosi emendamenti: neanche dai verbali di questa seconda Commissione risulta che sia stato sol:evato qualche dubbio, o espresso qua:che invito alla incriminazione dei fatti di turbata propaganda. Questo secondo prÒgetto fu presentato a:I'assemblea p:e– naria del,Ja ConsU:ta ne:la seduta dell'll febbraio 1946, e vi fu discll'Sso,in ogni suo articolo, per circa un mese; ma, come risulta dai verbali delle sedute, nessun consultore senti il bi– sogno di propugnare la nuova incriminazione. Non ne parla in nessun modo neanche la re:azione al progetto definitivo: sicché il nuovo reato elettorale sembr,a nato all'ultima ora, come un fungo, nel Gabinetto del Ministro di Grazia e Giu– stizia. Pochi giorni prima era stato promulgato il decreto 7 genn. 1946 per le elezioni amministrative, che non contiene previsioni del genere: dunque il fungo non era ancora nato! Occorre aggiungere che il reato di turbata propaganda elettarale non era preveduto né dalla legge e:ettorale fasci– sta del 13 dicembre 1923, né da quella democratiea del 2 settembre 1919: non figura tra le ipotesi delittuose regolate dalla Legge Zanardelli 24 settembre 1882, né tra que:le della Legge Comunale e Provincia'.e 10 febbraio 1889; e, risa– lendo ag;i albori del nostro diritto elettorale, essa non s'in– contra mai, in alcuno dei progetti De Falco, Vigliani, De– pretis, Lacava, Zanarde:li, Giolitti e Nitti che furono pre– sentati al Parlamento italiano da: 1860 in poi, né in quello che fu attentamente elaborato dal conte di Cavour e presen– tato al Parlamento piemontese il 24 giugno 1848. Infine, si cercherebbero inv-ano i precedenti dj questa incriminazione nelle leggi elettorali dei vari Stati europei; ed il lettore cu– rioso che volesse risalire ag!i « incunaboli •• non ii rinverrebbe neppure nelle leggi romane de ambitu: dalla Iulia di Augusto alla Tullia di Cicerone, dalla Acilia Calpurnia aI:a Cornelia Bebial Si tratta veramente di un fungo del tutto autoctono, e di'varietà fino ad oggi comp:etamente sconosciuta. 2) Ciò che immediatamente colpisce nel nuovo reato elettorale è la assoluta indeterminatezza del suo e:emento ob– biettivo, e la gravità del:e pene per esso previste. S'intende bene, per esempio, che cosa intenda il legislatore quando commina Ja reclusione da 1 a 3 anni ,a chi impedisca una riunione di propaganda elettorale .. Ma quando è che potrà dirsi turbata una riunione che non è stata im,pedita? Ogni tentativo di precisazione in proposito non può pre– scindere da:la natura del:a riunione e dal fine che essa si propone di comeguire. E siccome si tratta di riunioni di pro– paganda politica, indette al solo fine di procurare adesioni e voti ad una determinata lista, è facile vedere come rientri nel concetto del loro turbamento ogni azione _che sia indi– rizzata a contra-stare quella propaganda ed a tog!iere efficacia a quel prose!itismo. Ma di questo passo, dove si va a finire? Vi sono propagandisti e comizianti che, con il loro con– tegno, e con !e parole inconsiderate che pronunciano, deter– minano essi stessi turbamenti e tumulti. I tre anni di reclu- sione saranno, in questo caso, applicabili al propagandista che provochi la reazione del suo pubblico, o al cittadino ch11 manifesti c:amorosamente, con fischi e proteste, il proprio dissenso? O saranno vietati, nei pubblici comizi, anche gli applausi ed i fischi, come nei salotti -deJ:a buona società? Le cose si complicano quando si consideri che là legge tutela, nello stesso modo, le riunioni pubbliche e le private. E non solo le riunioni che si tengano periodicamente in «'cir– coli privati di qualsiasi genere», come è giunto ad esprimersi l'art. 718 del C. P., ma anche que:le che si teniano, occa– sionalmente, e per una sola vo:ta, in una privata dimora. Se, dunque, io inviterò un gruppo di amici in casa mia, a'.lo scopo di propagandare la mia fede monarchica e la lista dei candidati del mio partito, e taluno degli invitati si leverà a protestare e a contraddirmi, turbando, in tal modo, la mia privata riunione, avrò il diritto di farlo tradurre in carcere per la be:lezza di 3 anni?! Si dirà che esempi di questo genere esulano dalla pre– visione legislativa, che ha voluto tutelare a:cune manifesta- ' zioni de:Ia libertà di pensiero e di parola, e non già soppri– mer:e. Ma l'errore è appunto in questa mentalità quasi mi– stica dei nuovi democratici, che ritengono possibile regola– mentare, sino al più piccolo dettaglio, tutto ciò che si attiene ali'esercizio de:Ie nostre libertà. Non ci si rende corrto che la libertà non può essere tutelata da turbamenti, appunto perché essa vive di lotta, di contrasti, di turbamenti d'ogni genere; e la pretesa di garantirla da ogni rischio, \5ottraen– dola al:a sua vita pericolosa e combattente, equivale, addi– rittura, •al:a pretesa di sopprimerla. 3) Come il legis:atore si sia indotto a questa assurda incriminazione è presto detto. Esso ha to:to di peso i due verbi « impedire » e « turbare » da un altro articolo della nostra vecchia legis:azione elettorale e li ha incautamente trasferiti di peso nel nuovo. Ma la vecchia legge si limitava a tute:are l'esercizio de:le operazi-Oni elettorali, nei locali de– stinati all'esercizio del voto, e non già la propaganda eletto– rale nelle pubb:iche o private riunioni. E la norma era ben a:trimenti giustificata: « Chiunque con violenze o vie di fatto, « invasione dei locali destinati alle operazioni elettorali ... « o:traggio ai membri dell'ufficio ne:l'atto de!le elezioni,.... « o col rovesciare, infrangere o sottrarre le urne, o con altri « mezzi egualmente efficaci, impedisce o turba il libero' eser– « cizio del voto, ecc., ecc. ». Va appena nota'to che questi fatti, cosi gravi e così al– tamente perico:osi - che richiedono sempre !"uso del:a vio– lenza materiale -, erano puniti daJ:e vecchie leggi con pene assai più miti (l'art. 105 della Comuna!e e Provinciale, per es., comminava la detenzione da 3 mesi ad 1 anno); e che lo scrupolo dei :egislatori si spingeva sino a distinguere ·1e ipo– tesi contravvenzionali e· colpose de:le ipotesi do'.ose, riser– vando la incriminazione so:tanto a queste ultime. Oggi, il turbamento della riunione di propaganda è sempre un de– litto; non è affatto necessario che sia accompagnato da vio– lenza materia:e; ed è sempre punito con un minimo di pena esorbitante. Ed anche quest'u!tima considerazione darebbe lo spunto a mortificanti rilievi. Occorrerebbe sotto:ineare, per esempio, questo fenomeno di invo!uzione legislativa da cui siamo attua:mente colpiti, e che nasce dalla stessa mentalità ingenua e semplicista a cui ci ha educato la dittatura. Si crede che basti inasprire le pene per· ovviare ai de:itti: si mettono da parte i libri, gli insegnamenti di due secoli su:la prevenzione sociale e indivi-

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