Lo Stato Moderno - anno III - n.19 - 5 ottobre 1946

446 Art. 10. - Le sedute delle due Came– re sono pubbliche. I resoconti in exten– so dei dibattiti e i documenti parlamen– tari sono pubblicati nel Journal ofjiciel. Ciascuna deUe due Camere può co– stituirsi in comitato segreto. Art. 11. - Ciascuna delle due Camere elegge i suoi uffici ogni anno, all'inizio della sessione, con rappresentanza pro– porzionale del gruppi pariamentari. Quando le due Camere si riuniscono per la elezione del presidente della Re– pubblica, funziona da ufficio quello dell'Assemblea nazionale. Art. 12. - Quando l'Assembjea nazio– nale non siede, il suo ulficio, che con– trolla l'azione del gabinetto, può con– vocare U Parlamento; esso deve farlo su domanda di un terzo dei deputati o del presidente del Consiglio dei ministri. Art. 13. - L'Assemblea J'.lazionale,~s– sa sola, vota le leggi. Essa non può de– legare questo diritto. Art 14. - Il presidente del Consiglio dei ministri e I membri del Parlamento hanno l'iniziativa delle leggi. I progetti di legge e le proposte di legge formulati dai membri dell'.Assem– blea nazionale sono depositati presso l'ufficio di questa. Le proposte di legge formulafe dai membri del Consiglio della Repubblica sono depos:tate presso l'Ufficio di que– sto e trasmesse senza dibattito all'uffi– cio dell'Assemblea nazionale. Esse non possono venire accolte quando avreb– bero per conseguenza una diminuzione delle entrate o una creazione di spese. Art. 15. - L'Assemblea nazionale stu– dia I progetti e le proposte di legge, che le vengono sottoposti, in commis– sioni di cui essa fissa il numero, la com– posizione e la competenza. Art. 16. - L'Assemblea nazionale esa– mina il progetto del bilancio. Questa legge potrà comprendere sol– tanto disposizioni strettamente finan– ziarie. Una legge organica regolerà il modo di presentazione· del bilancio. Art. 17. - I deputati all'Assemblea nazionale hanno l'inizlatl\ra delle spese. Tuttavia nessuna proposta tendente ad aumentare le spese previste o a crea– re delle nuove spese potrà essere ·pre– sentata in occasione della discussione del bilancio, del crediti in previsione e supplementari. Art. 18. - L'Assemblea nazionale con– trolla 1 bllanci della nazione. A questo scopo, essa è assistita dalla Corte tlel conti. L~Assemblea nazionale può incarica– re la Corte dei conti di ogni inchiesta o studio che abbia riferimento allà ge– stione delle eiitrate e delle spese pub– bliche o alla gestione della tesoreria. Art. 19. - L'amnistia può essere ac– cordata soltanto da una legge. Art. 20. - Il Consiglio della Repub– blica esamina, per parere, i progetti e le proposte di legge_ votati in prima let– tura dall'Assemblea nazionale. Esso dà Il proprio parere al pili tardi nel due mes~ aeguenti la trasmt..ione LU s'tATO MObl!'!t'tNt) da parte dell'Asse~blea nazionale. Quando .si tratta della legge sul bi– lancio, questo intervallo è abbrevna– to secondo l'opportunità, in modol da non superare il tempo impiegato dal- 1' Assemblea nazionale per l'esame e il voto della stessa legge, Quando l'As– semblea nazionale ha deciso l'adozione di una procedura di urgenza, il Consi– glio della Repubblica dà il proprio pa– rere entro lo stesso Intervallo previ5to per i dibattiti per l'Assemblea nazio– nale dal regolamento di questa. Gli in– tervalli previsti dal presente articolo sono sospesi durante le interruzioni di sessione. Essi possono essere prolungati dietro decisione dell'Assemblea nazio– nale. Se il pa,rere del Consiglio della Re– pubblica è conforme oppUil'e se esso non è stato dato negli intervalli previ– sti al capoverso precedente, la legge è promulgata secondo il testo votato dal– l'Assemblea nazionale. Se il parere non è conforme, l'As– semblea nazionale esamina il progetto o la proposta di legge In seconda let– tura. Essa decide defiinitivamente e so– vranamente sui sol1 emendamenti pro– posti dal Consiglio della Repubblica, accettandoli o respingendoli in 'tutto o in. parte. In caso di rigetto totale o parziale di tali emendamenti, il voto in seconda lettura della legge ha luogo a scrutinio pubblico, a maggioranza as– soluta dei membri componenti 1' As– semblea nazionale, qualora il voto sul– l'insieme del progetto sia stato emesso dal Consiglio della Repubblica nelle stesse condiz:oni. Art. 21. - Nessun membro del t,ar– lamento può essere perseguiJto, ricerca– to, arrestato, trattenuto in arresto o giudicato a causa delle opinioni o dei voti da lui emessi nell'esercizio delle sue tunzionL. Art. 22. - Nessun membro del Par– lamento può, per tutta la durata del sÙ 0 mandato, essere perseguito o arre– stato in materia penale se non con l'au– torizzazione della Camera di cui esso fa parte, salvo il caso di flagrante de– litto. La detenzione o il perseguimento di un membro del Parlamento ~no so– spesi se la Camera di cui fa parte ne fa richiesta. Art. 23. - I membri. del Parlamen– to percepiscono una indennità fissata con riferimento al trattamento di una categoria di funzionari. \ Art. 24. - Nessuno può appartene– re contem,poraneanìente all'Assemblea nazionale e al Consiglio della Repub– bHca. I membri del Parlamento non pos– :;ono ~ar parte del consiglio economico nè dell'Assemblea dell'Unione francese. TITOLO TERZO Del consiglio economico Art. 25. - Un consiglio economico, il cui statuto è stabUito dalla legge, esa– mina, per parere, I progetti e le pro– poste dl legge di sua competenza. Que– sti progetti gli vengono sottoposti dal- l'Assemblea nazionale prima che essa deliberi, intorno ad essi. Il consiglio economico può, inoltre, essere consultato dal Consiglio dei mi– nistri. Esso viene consultato obbligato– riam~nte sulla redazione di un piano economico nazionale avente per ogget– to l'occupazione totale degli uomini e lo sfruttamento nazionale delle ri– sorse materiali. TITOLO QUARTO Dei trattati diplomatici Art. 26. - I trattati diplomatici re– golarmente ratif!icati e pubblicati han– no forza di legge anche nel caso in cui essi siano contrari a delle leggi interne francesi, senza che vi sia bisogno per assicurarne l'applicazione di altre di– sposizioni legislative oltre a quelle che saranno state necessarie ad assicurare la loro ratifica. Art. 27. - I trattati relativi all'orga– nizzazione internazionale, i trattati d1 pace, di commercio, i trattati che im– pegnano le finanze dello Stato, quelli relativi allo stato delle persone e al diritto di proprietà dei Francesi al– l'estero, quelli che modificano le'"'ieggl interne francesi, cosi come quelli che comportano j:essioni, scambio, annes– sione di territorio sono definitivi solo dopo esser stati ratificati in virtù di una legge. ,Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna annessione di territorio sono validi senza il consenso delle popola– zioni interessate. Art. 28. - Poichè i trattati diploma– tici regolarmente ratifica.ti , e pubbli– cati hanno un'autorità superiore a quel– la delle leggi interne, le loro disposizio– ni possono essere abrogate, modificate o sospese solo in, seguito a regolare de– nuncia, notificata per via diplomatica. Quando si tratta di uno dei trattati con– templati all'art. 27, là denunci;i. deve essere autorizzata dall'Assemblea na– zionale, !atta eccezione pe,r i trattati di commercio. TITOLO QUINTO Del p-residente della Repubblica Art. 29. - Il presidente della Repub– blica è eletto dal Parlamento. Egli è eletto per sette anni. E' rieleggibile una sola volta. Art. 30. - Il presidente della Repub– blica nomina in sede di consiglio dei ministri i consiglieri di Stato, il gran- _ de cancelliere della Legion d'onore, gli ambasciatori e gl1 inviati straordinari, i membri del consiglio superiore e del comitato della difesa nazionale, i ret– tori delle università, i prefetti, i diret– tori delle amministrazioni centrali, gli uffcial1 generali, i rappresentanti del governo nei territori d'olti::e mare. Art. 31. - Il presidente della Repub– blica è tenuto informato dei negoziati , internazionali. Esso firma e ratifica i trattati. Il presidente della Repubblica ac– credita gli ambasciatori e gli Inviati straordinari preaao le potenze atranie•

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