Lo Stato Moderno - anno III - n.19 - 5 ottobre 1946

bO STATO MODERNO 445 DOCUMENTAZIONE I LA COSTITUENTEFRANCESEAPPROVATAIL 29 - 9. 1946 PREAMBOLO All'indomani della vittoria riporta– ta dai popoli liberi sui regimi che ten– tarono di asservire e di degradare la personalità umana, il popolo francese proclama nuovamente che ogni essere umano, senza distinzione di razza, di re– ligione e di credenza, possiede diritti sa– cri ed inalienabili. Esso riafferma so– lennemente d diritti e le libertà dell'uo– mo e del cittadino consacrati dalla Di– chiarazione dei diritti dei 1789 e i prin– c1p11 fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica. Esso proclama inoltre com.e partico– larmente necessari al nostro tempo i seguenti prin!!ipi politici, economici, so– ciali: La legge garantisce alla donna, in tutt1 i campi, diritti uguali a quelli del– l'uomo. Ogni uomo perseguitato a causa della ,ua azione in favore della libertà ha Jirdtto ad asllo nei territori della Re– pubblica. Ciascuno ha il dovere di lavorar~ e 1I diritto di ottenere un impiego. Nes– suno pucYricevere pregiudizio, nel suo lavoro od impiego, a causa delle sue origini, delle sue opinioni, o delle sue credenze. Ogni uomo può difendere i propri di– ritti ed interessi attraverso l'azione sin– dacale e aderire al sindacato che prefe– risce. Il diritto di sciopero viene esercita– to nei limiti delle leggi che lo discipli– nano. Ogni lavoratore partecipa attraverso ai suoi delegati alla determinazione col– lettiva delle condizioni di lavoro e alla gestione dell'impresa. Ogni risorsa, ogni impresa, il cui sfruttamento ha od acquista i caratteri di un servizio pubblico nazionale o di un monopolio di fatto deve. diventare proprietà della collettività La nazione garantisce all'individuo ed alla famiglia le condizioni necessa– rie al loro sviluppo. Essa garant~sce a tutti, e in partico– lare al bambino, alla madre e ai lavo– ratori in pensione, la protezione della salute, la sicurezza materiale. il riposo . e gli svaghi. Ogni essere umano che a causa della sua età, del suo stato fisico o mentale, della situazione economica si trov.i nell'impossibilità di lavorare ha il diritto di ricevere dalla colle'l.tivl– tà mezzi adeguati di vita. La nazione proclama la solidarietà e l'eguaglianza di tutti J. francesi rispetto agli oneri che derivano dalle calamità nazionali. ' La nazion!? garantisce l'eguale acces– ~o dei fanciullo e dell'adulto all'istru– zione, alla formazione professionale e alla cultura. L'organizzazione dell'inse- gnamento pubblico, gratuito e laico in tutti i gradi è un dovere dello Stato. La Repubblica francese, fedele alle sue tradizioni, si· conforma alle regole del diritto pubblico internazionale. Es- sa non i.ntraprenderà alcuna guerra a scopo di conquista e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di nes- ' sun popolo. Con riserva di reciprocità, la Fran– cia consente alle limitazioni di sovrani– tà necessarie all'organizzazione e alla difisa della pace. La Francia forma con i popoli d'ol– tre mare una Unione fondata sull'u– guaglianza dei diritti e doveri, senza dl– stinz;ione di razza o di religione. L'Unione francese è composta di na– zioni e di popoli che mettono In co– mune e coordinano le loro risorse e i loro sforzi per sviluppare le rispettive civiltà, accrescere li loro benessere e garantir e la loro sicurezza. Fedele alla sua missione tradiziona– le, la Francia intende avviare i popo– li, di cui essa si è assunta la cura, alla libertà di amministrarsi da soli e di curare democraticamente I propri Inte– ressi; scartando ogni sistema di coloniz– zazione fondata sull'arbitrio, essa ga– rantisce a tutti l"uguale accesso alle funzioni pubbliche e l'esercizio indivi– duale o collettivo dei diritti e delle li– bertà proclamate o confermate in que- , sto preambolo. DELLE ISTITUZIONI DELLA REPUBBLICA TITOLO PRIMO bella sovraniltà Art. 1. - La Francia è una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Art. 2. · - L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, azzurra, bianca e rossa, a tre bande verticali di eguali di– mensioni. Inno nazionale è la M arsig!iese. Motto della ttepubblica è • Libertà, Uguaglianza, Fraternità». . La Repubblica Bi fonda sul prlnci– plo: governo di popolo, per il popolo e med:ante di popolo. Art. 3. - La sovranità nazionale ap– partiene al popolo francese. Nessuna frazione del popolo, e nes– sun individuo può attribuirsene l'eser- cizio. . Il popolo la esercita; in materia co– stituzionale, attraverso LI voto dei suol rappresentanti e attraverso il referen~ dum. ' In tutte le altre materie èsso l'eser– cita attraverso I suol deputati all'As– semblea nazionale, eletti a suffragio un!versale, u~ale, diretto e segreto. Art. 4. - Sono elettori nelle condizioni stabilite dalla legge tutti gli Individui di 1;1azionalità francese e soggetti alla sovranità francese, maggiorenni, di am– bo i sessi, che godono del diritti civili e politici. • TITOLO SECONDO Del Parl11mento Art. 5. - Il Parlamento Si compone dell'Assemblea na1!onale e del Consi– glio della Repubblica. Art. 6. - La durata del poteri di cia– scuna assemblea, il suo modo di elezio– ne, le condizioni per la eleggibilità, il sistema delle -inellggibllità e delle in– compalibiltà sono stabiliti daÙa legge. Resta comunque stabilito che le due Camere sono elette su basi territoriali, l'Assemblea nazionale a suffragio uni– versale diretto, li ConsigJ.io della Re– pubblica da parte delle collettività co– munali e dipart!memali, a su-ffrag1o universale indiretto. Il Consiglio della Repubblica è 'rinnovabile per la metà. Ciò nonostante, l'Assemblea naziona– le può eleuere easa steua, a rappre- sentanza proporzionale, dei consiglieri per un numero che non deve eccedere il sesto del numero totale dei membri del Consiglio della Repubblica. Il numero dei membri del Consiglio della Repubblica non può essere infe– riore a 250 nè superiore a 320. Art. 7. - La guerra non può essere dichiarata senza un voto dell'Assem– blea nazionale e 11' parere preventivo del Cons!glio della Repubblica. Art, 8. - Ciascuna delle due camere è competente circa l'eleggibill~ del SUOI membri e la regolarità della loro ele– zione; essa sola può accogliere le loro dimissioni. Art. 9 - L'Assemblea nazionale si riunisce di pieno diritto In sessione an– nuale il secondo martedl di gennaio. La durata totale delle Interruzioni della sessione non può superare I I me– si. Gli aggiornamenti di seduta supe– riori al 10 giorni sono considerati come lnterruzlon1 di sessione. Il Consiglio della Repubblica siede contemporaneamente all'Assemblea na– zionale.

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