Lo Stato Moderno - anno III - n.16 - 20 agosto 1946

366 LO STATO MODERNO commessi dai Tedeschi durante la guerra meritano l'esecra– zione di tutto il mondo civile, e non sarebbe evidentemente stato augurabile che essi dovessero restare impuniti. Ma ciò pensiamo dovesse valere soprattutto per gli orrori di nuova specie ohe 'hanno caratterizzato da parte loro i sei anni di guerra, con le deportazioni, i campi della morte, e. io stermi– nio degli Ebrei. E' la coscienza stessa del mondo che, Qffesa, -siribeUa ,contro. tanto ·atroci ,delitti wmpiuti con ]a sicurezza 'dell'irr.q:unità ohe non .hanno giustifica,li0111e ,nè attenuamie al– cuna; e quanto meno essi avevano precedenti in epoca re– C!lnte, tanto pi,j severamente debbono essere repressi per sta– bilire ben fermo il ,principio che non dev'essere lecito ad al– cuno, in pieno secolo XX, introdurre, neppure nei rapporti tra belligeranti, sistemi da ·medioevo o peggio. Anche il principio · d Ila irretroattività della legge pena:e non può qui giocare perchè Ja criminosità, e quindi la punibilità, di questi proce– dimenti mostruosi, cui la società deve necessariamente reagire con sanzioni adeguate, non poteva non essere ben chiara agli stessi •loro autori. Ma di fronte ad altre categorie si resta IP6rplessi,proprio in nome ,di ·un 1Prìncipio·universale. E' vero nulla yi ~ di più sa– crosantamente giusto della punizione degli atti contrari al di– ritto di g_uerra coropiuti da singoli combattenti, ma noi sap– piamo che, purtroppo, delitti simili ne vengono compiuti in tutte le ~uerre da entrambe ·le parti, com'è inevitabile allor– chè la guerra scatena gh i-stinti beUuini e dà motivo, confon– l:lendo il delitto singolo nef delitto più grande della guerra me– desiµJa, di sperare nell'impunità, E' pertanto ipocrisia il pre– tendere che delitti consimili siano stati èommessi, per combi– na~fone, so1o ,C:~ Tool€lS'dru,-Gi'aiJpont•si, ItaHani e a-'Lleatimi- • nori, e dà scarsa garanzia d'imparzialità, anche 'se di fatto il giudizio avesse poi ad esseri irreprensibile, il farli giudicare dal!a parte avver-sa. Onde, se si vuol veramente stabilire una sanzione per tali delitti e_fare per ciò stesso che nelle guerre ven._ture- se ce ne saranno, come non pare per ora evita- • 'bile - tutti, anche fa parte che in un determinato momento si considera sicura della vittoria, se ne astengano quanto più possibile, occorre affermare il! principio ~e criminali di guerra ce ne possono eYsereda tutte le P,arti, e che spetterà ad 'un tribunale internazionale di neutrali, meglio ancol'a se per– manente, il giudicarli, e giudicar]i in base a un codice penale· internazionale e!aborato fin dai periodo di pace. Se no, verrà consacrato il principio ohe criminali di guerra sono solo coloro che, dopo aver commesso - a giudizio dei loro avversari - un delitto contro le leggi di guerra, hanno fa disgrazia di pe~– dere la guerra. 'i-pocrisia di tale pratica toglie molto del suo va:or{l a una sanzione che vorrebbe essete altamente morale, e la parzialità della sua appficazione ne diminuisce anche gli effetti pratici. · · Nè dovrebb'essere impossibile far accogliere da tutti que– sto principio: p,:,ichè nessun paese oivile dovrebbe aver diffi– coltà, una volta che la cosa sia generale, a che suoi cittadini Leg_~ete .. LIBERO Settimanale Politico Indipendente ESCE A MILANO IL LUNEDI' • macchiatisi di delitti siano ,giudicati da tribunali imparziali. E se possiamo pensare che il vincitore si troverebbe pur em– pre di fatt_oin una condizione di privilegio di frònte al vinto, e cercherebbe forse di evadere i'impegno, si può tuttavia spe– rare che col graduale affermarsi della coscienza giuridica la norma finirebbe con ,l'imporsi veramente a tutti. Anche piq ·discutibile è la questione della responsabilhà della guerra, che viene, accanto a veri e prQpri crimini, im– putata ai « supercriminali » di Norimberga. Anche noi ci augn. reremmo che i singoli responsabili di una guerra d'aggres– sione siapo in avvenir-e chiamati a rispondere penahnente di tale I-oroco:pa in sede intemazipnale, e non c'illudiamo d'al– tra parte che ciò possa <li fatto avvenire se non a carico di chi la guerra abbia perduto. Ma non pensiamo che questo possa essere fatto ,oggi, ,quando fino .ad ora nulla era previsto in questo senso dalrdiritto internazionaie, e manca quindi, fra l'altro, una precisa configurazione giuridica del supposto cri– miIJe. Onde noi peusiamo che male si è fatto a Norimberga a « contaminare », con un'liocusa che, allo s-tato -attuale del di– ritto internazionale, è essenzialmente Politica come quella di avere « scatenato una guerra d'aggressione», aoouse che con– cernono veri e propri crimini; come pure a mettere sullo stesso piano, accomunati in un'unica aoousa cO:lettiva, esponenti della politica ufficiale, o ariohe semplicemente della politica economica, capi militari, gerarchi del partito e del:e organiz– zazioni poliziesche. Era preferrbile in tali condizioni . I' ado– zione, di fronte a certi capi nazisti, di una-sanzione analoga a quella adottata contro Napo:eone I, non molto scrupoloso egli · pure in fatto di' aggressioni, del confino in un'isola, senza pro– cesso, come· pericolosi per la pace internazionale, che si ha purt il •diritto, e -il ,dovere,· ·di ,difendere, riservando solo ai . casi più chiari la sanzione giuridica. Chè se il processo si chiuderà con la condanna a morte di tutti gl'imputati, anzichè di quelli soli che risultassero diret– tamente respoqsabili dei veri e ròpri crimini di cui si è dett,:i, si rischit:rà di fame ag:1 occhi dei Tedeschi, di troppi Tede– schi, dei martiri dell'idea nazionale: colpevoli solo di aver vo- . luto far grande il proprio paese; e si otterrà un effetto con• trario· a queJ::o che si vòleva ottenere. Nè ci nascondiamo che f>ocofelice sarebbe il risultato anche_se iLprooes.so si ·conclu– desse con molte assoluzioni, perchè gli ass<Ùi, apparendo come gente a torto accusata e perseguita durante più di un anno, ne risuJ.terebbero riabilitati, e lavati per ciò stesso di fronte ai loro connazionali e ad una parte dell'opinione pubblica mon– :civale, d'i quelle ,co!ipe 'che, al ,contrario, noi tutti ri'conosciamo in loro, ma che 'a1lostato delle cose appaiono difficihnente per- segurbili con un giudizio che pretenda fondarsi su Ùn minimo •di base giuridica. A parer nostro, insomma, la questione è stata male impo– stata, mentre un 11Daggior aC'COrgimento da pa'rte dei quattro grandi avrebbe dovuto permettere una soluzione che conci– liasse i dettami .del diritto con quelli della morale, in attesa che un atto internazionale intervenga fina:mente a regolare, in periodo di pace, con una, soluzione di carattere permanente, la comp:!,lssa materia. E' certo comunque ohe con questo pro– cesso, e con quelli celebrati neHe singole giurisdizioni nazio– nali, si è fatto un ,passo avanti nei confronti de:!'a-ltra guerra verso una simile regolamentazione.· In questo senso noi siamo d'accordo col procuratore inglese, che « questo •processo deve segnare una tappa nella storia del,l,a civiltà »; e se i giudici, come pensiamo, vorranno ne:la sentenza che sono per emet– tere distinguere fra responsabilità nella ,guerra d'aggressione e responsabilità penali specifiche, ci auguriamo tuttavia che vogliano essi stessi denunciare questa lacuna nel diritto inter– nazionale e chiedere che sia colmata al più presto. Al ché do– vebbe ap:{luntoservir~ l'esperienza fatta in questa occasione. AN'l'OI"i!O UA.S~

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