Lo Stato Moderno - anno III - n.16 - 20 agosto 1946

376 Arrt. 17. - Entro i ·limiti dei princ1p11 ed Interessi generrali cui si informa la legislazione de<!~ Stato, 1' Assemblea regionale PU,Ò, al ;fine di soddisfare alle condizioni paTticolarl ed agli interressi propri de!la Regione, emanare leggi, anche relative aH'organfazazione dei servizi, sopra le seguenti materie con– cernenti Ja Regione: a) comunicazioni e trasporti regio- nali di qualsiasi gene,re; b) igiene e sanità pubblica; e) assistenza sanitaria; d) istruzione media e universitaria; e) disciplina del credito, deJle assi– curazioni e dei nspairmio; ~LO STATO MObERNO nominato dal Governo regiona•le, aJla · !fofmazione delle tariffe !ferroviarie del– lo Stato ed aL!a istituzlone e rego'.a– mentaz.ione dei servizi nazionali di co– municazione e brasporti, ;terrestri, ma– rittimi ed aerei, che ;possano comun– que interessare la Regione. TITOLO III Organi _.giurlsdizionali. ATt. 23. - Gli organl giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive seziioni per gli affuri concernenti la Regione. f) législazione sociale: .rapporti di • lavoro, previdenza ed assistenza socia– le, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte d-ei Conbi svolgeranno al– tresì Jè funziioni, rispettivamente. con– sultive e Idi controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Oorte dei Conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. g) annona; hJ assunzione di pubblici sei·vm; i) tutte le altre materrie che impli– tano servizi di prev~lente interesse re– gionale. Art. 18. - L'Assemblea ·1·egionaJe puo emettere voti, formulare pTOgetti sul'.e ma,tme d! competenza degli organi del– lo Stato che possaITTo interessawr la Re: .flone e presentarli alle Asseml:f.ee le– gislative dello Stato. Art. 19. - L'Assemblea regionale, non più taTdi del mese di gennaio, approva Il bilancio de>Jla Regione pe<r il pros– &imo nuovo eserc!zlio, predisposto da-~la Giunta rregionale. L'e~rcizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello delle, Stato. All'approvazione del,la stessa :As..<cem– blea è pure sottQPOsto il ~ndiconto ge– nera,le della Regione. · Se:mone II. Funzioni del Presidente e della Giunta regionale. Art. 20 - lJ. P,residente e gli Asses– sori rl:'gionali, oltre aUe funzl=i eser– citate in base agli articqli 12, 13 com– m!a 1 e 2; 19 oomm'a 1, svolgono nella , Regione Je fun2lioni esecutive ed am– ministrative concernenti le .,mate.rie di cui agli articoli 14, 15 e 17. Sul'le a}tre non comprese negli oaTticoH 14, 15 e 17 svolgono un'attività -amministrativa S'i!– conòo le dirett.ive del Governo. dello Stato. • Essi-sono TeSponsalbidi di tutte le lo– ro funzioni, r!spetiivamente, di fronte all"Assemb!ea regi-O!llale cd al Gover– no dollo Stato. Airt. 21. - Il Presidente è ,capo del Go– verno .regionale e rappresenta la Re– gione. Egli rappres,nta altresi nella Regio– ne il Governo dello Stato, che può tut– tavia inviare temporaneamente propri comm!ssari per la esplicazione. di sin– g,c,le funzioni statali. Col rango di M•inistro partecipa al Consiglio dei Min.istr.i con votò delibe– rativo ne:il~ materie che interessano la Regione. Arrt. 22 - La Regjone l1a- dm-Hto di ~!pare oon un suo rappresentante, I ricorsi amministra1rlvJ, avanzati in linea straordinaria contro a.tti ammi– nistrath(i regionali, saTanno decisi dal ,Presidente regionale, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato. Art. 24. ,. E' istituita in Roma un'Al– ta Corte con sei membri e due sup– plenti, oltre il P.residente ed H Pro– curatore gen~e. nomlnati in pa.ri 11J.l1l1ero dalle Assemblee legislative d~llo Stato e deilla Règione, e scelti :firll persone dd specia,le competenza in ma teria gimidioa. Il Presidente ed il Procuratore gen<'• t-ale 50Do nominati di-Ila stessa Alta Corte.· ... L'onere finanziario rjguai;dante l'Alta Corte è ripa-rtito e!llalmente fra lo Stato e la Regione. ATt. 25. - L'Alta Oortc giu.clioa sulla costituzionalità: a) dell'e leggi em"anale daH'Assem- 1,ìca regionale; b) òe-Jle leggi e dei regolament; emanati da•llo Stato, rispetto al pre– sente Statuto, ed ai fini della efficacia dei medesimi entro la Regione. Art. 26. - L'Alta Corte giudica ,pure dei reati compiuti dal P,resldente e dagli Assessori"' regionall nell'esercizio delle funzdoni .di ooi al pre~te Sta-. til.lto. ed, acousati da.JJ' Ass<imbJea re– gionale. Art. 27. - Un Commissario, nominato dal Governo defilo Stato, promuove ~rso l'Alta Corte i g'iuddzJ di cui aglt articoii 25 e 26 e, in quest'uLtimo O'dSO, anche In mancanza di accuse da parte dell'Assemblea regionale. J Art. 28. - Le leg~ ,doeli',Assembù-ea re– giorraie sono inviate entro tre giiorni daWapprova2iione a-1Commissa.rio dello Stato. cne entro· i successivi· cinque ~orni può impugnarle davanti all'Alta Corte. Aa't. 29. - L'Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni d'Bl ri– cevimento d'elli> medesime. Decorsi otto giorni, senza me al P.re – sldente regionale sia perv~nuta copie dell'lmougnazione, OVV'eroscorsi trenta •, fPQMi - d11~ ~nazione, s~ ohe al Presidente .regfona1e sia pervenuta da parte dell'Alta Corte sentenza di annullamento, le leggi sono promul– gate ed immedfatamente pubbJioa1e nella Gazzetta Ufficia,le deUa Regione. nt. 30. - Il Presidente regionale, a,11- che su voto dell'Assemblea ,re.g'ionale, c-d il Commissario ç!i cui all'articolo 27, posl;ono Impugnare pe,r incostituziona– lità davanti l'.A!lta.Oorte le .leggi ed i regola=ti dello Sta,to, e:ntrro trenta giorni da~la pÙbblica2lione. , TITOLO IV Pollzhr. Art. 31. - .Al mantenimento dell'ordi– ne pubblico provveide il Presidente re– gionale a mezzo della Pol'iZJia dello Stato, la qua-le nella Reg;iooe dipende ·disciplinarmente, pet, l'impiego e l'uti– lizzazione, dal Governo regionale. Il Presidente della Regii·one-può chiedere l'impiego delle forze armate dello Stato: 'futlavla il Governo deJJo Stato po– trà assumere la direziione <lei serrvizi di pubblica sicurezm, a rlcllàesta del Go· verno regionale, cong:!u.ntamente al Presidente dell'Assemblea e, ·in casi ec– cezionarf, di propria inizlia,tiva, quandc. sia.no com,promessi J'dnt&esse generale dello Stato e la sua &)'cure=. Il Presidente ha anche il diritto d1 proporre, con richiesta mot.iV'Bta al Go– verno centrale, la rimo2llone o il tra• sfud·imento fuori dell'Isola, dei funzio– nari di poliiia. Il Governo regionale può QI1ganiz– zaTe corpj speciali di polizia ammini– strat,lva per la tu.tela di particolari servizi e interessi. TI.TOLO V Pa.trlmonlo e finanze. ATt. 32. - I beni di demanio del,Jo St.ato, comJJ'!'ese le a10que pubbldohe esistenti nena .Regione, sono asse~ti a{Ja Regione, eccetto queJU che inte– ressano la difesa de'llo Stato o servizi di carattere n.aZJ.ionale. Art. 33. - Sono altresl assegnat.i a'lla Regione e costdtuisoono ili suo patri– monio i beni dello S!Jalto oggi, esistenti nel territorio deil•la Reg.lone e che non sono dell'a specie 1dd queLli Jndicati nel– l'articolo precedente. Fanno parte del patr4'nonio indispo– nibile della Regipne: le :foreste, che a norma dellle leggi in ma.te.ria costiit.ui – scono ,oggi• i[ demanio forestale dehlo Stato nella Re~one; le miniere, le ca– ve e torb1ere, quando la dispon.ibi4ità ne è sottratta ail proprietario del fondo; le cose d'inte.resse storico, aTcheologico, pale:tnologico; palleontologioo -ed arti– stico, da chiunque ed in qualunqu~ mod<> ritrovate nel sottosuolo regio– na·ie, gli edifici destinati a sedi di uf– fi<:i pubblici della Regione coi loro ar– redi e g1i aJ,tri beni destinati a un pub– ~ico servizio della Regione. Art. 34. - I beni immobili che s1 tro– vano nella Re,g'ione e che no;i sono in proprietà di akuno, ~pettano al {)8-t+i• monfo (I.elle ~on-e,

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