Lo Stato Moderno - anno III - n.16 - 20 agosto 1946

LÒ STATO MODERNO 375 DOCUMENTAZIONE STATUTO DELLA "REGIONE SICILIANA,, (*) ~rt_, 1. - La Sicilia, con le isole Elolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria è costituita dn Regione aiu,tonoma, fornita di personalità giuri<lica, entro l'unità politica dello Statò ita,liano, suHa base dei principii democratici che ispirano la vita deJ!a Nazione. La città di Pailermo è il capoluogo della Regione. TITOLO I. Organi della Regione. Art. 2. - Organi della Regione sono: l'Assemblea, la Giunta -e il Presidente r~ional<i. IJ Rresidente regionale e la Giunta costituiscono i-1 Governo deÙa Regione. Sezione I. Assemblea regionale. Art. 3, - L'Assem:blea :regionale è co– stituita da novanta Deputati e.letti ne!,]~ Regione a sufliragio ,universale diretto e segreto, secondo ila degge emanata dal– l'Assemblea reglonane in ,base ai prin-• cip.ii fissati dalla Costituente in ma– teria _di elezioni politiche. I Deputati «-appresentano finte1·a re– gione e cessano di diirltto dalla -carica allo spirare del termine di quattro ann!, La nuova Assemblea è convocata dal Presidente regionale entro tre mesi dal– la detta scadenza. ATt. 4. - L'Assemblea ,regionale eleg– ge nel suo seno il Presidmte, du~ Vice– President!, i Segretari dell'Assemblea e le C-0mmissioni ,permanenti, secondo le norme del suo irego!amento interno, che contiene altresl le disposizioni circa l'esercizio delle ~zioni spettanti alla Assemblea regionale. Airt. 5. - I Deputati, prima di essere ammessi aU'esercizlo delle loro funzio– ni, prestano nell'Assemblea il g-iura– mento df esercitarle col solo scopo del bene i1I1Separabhle dell' Itadia e della Regione. Art. 6. - I Deputa.ti non sono sinda– cabili per i voti dati nell'Assemblea re– gionai:e e per le opi-nioni -espresse nel– l'esercizio della loro funzione. Art .. 7. - I .Deputati hanno il diritto di interpellanza, di interrogazione e di mozione in seno· all'Assemblea. A,rt. 8. - Il Commissario del,lo Stato di cui ala'art. 27 può proporre al Go– vemo dello Stato •lo scioglimento della Assemblea regionale per persistente vio- lazione del presente sta,tuto. · Il decreto di scioglimento deve essere (•) Approvato con r. decreto legisiat.ivo (approva1Q <:on ,r. decreto le~a.t!V'O 15 15 ma,ggLo 1946, n, 455 (Gazzetta U-tficiiale, IO giugn~ •1946, ediz. 9,pec, n. 133-3, pa~e 1360-1364). preceduto dalla deliberazione delle As– semblee legislative dello. Stato. L'ordinaria Amminisbrazione della Regione è allora aff~ata ad una Com– missione straordinaria di tre membri, nominata dal G-Overno nazionale su de– signazione de1le stesse Assemb!ee legi– slative. . Tale Commissione indice le nuove e– lezionJ per l'Assemblea regiona-le nel termine di tre mesi. Sezione II. Presidente regionale e Glunt.a regionale. Art. 9. - Il Presidente reg:onal; e gli Assessori sono eletti daill'Assemblea re– gionale nella sua prima seduta e nel suo seno a maggioranza assoluta di voti segreti dei De\Putati. La Giunta regionale è composta dal ?.residente regionale e dag\Ji Assessori. Questi sono preposti dal Presidente re– gionale a singoli rami-dell'Amministra– zione, A<rt. 10. - li Presidente ,regionale in caso di sua assenza -Od impedimento è sostituito dall'Assessore da• lui desi– gnato. Nel caso di dimissioni, incapacità, o morte del Presidente regionale, il Pre– sidente dell'Assemblea convocherà en– tro quindid giorni l'Assemblea per la elezione del nuovo Preside,~te ,regio– nale. TITOLO II. Funzioni degli organi regionali. Sezione I- Funzlonl dell'Assemblea regionale. Art. 11. - L'Assemblea regionale è convocata da-1 suo Plresidente in sessio– ne ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, stram-dinariamente, a richiesta del Govemo regjona:le, o di almeno venti deputati. · Art. 12. - L'iniziativa delle leggi ·re– gionaH spetta al Governo ed ai Depu– tati regionali. I progetti di Jegge sono elaborati dal– le Commissioni deH'Assemblea regio– na,le con la partecipazi•one della rap• presentanza de~ :interessi professio– nali e deg'J organi tecnici regionali.- I regolamenti per J'esecuzione delle Jeggi :fiormate da:lll'Assemblea regionale sono emanati dal Governo regiona:e. ·Airt. 13. - Le -leggi approvate da~l'As– sem)j!ea regionale ed i regolamen.ti e– manati dal Governo regionale non sono perfetti, 'se mancanti ella !iirma del Presidente rejlionale e degli Assessori competenti per• materia. Sono promulgati dal Presidente ,re– gional!e decorsi i termini di cui a li 'art. 29, comma II, e pubbli,catl nella Gazzet– ta. Ufficiail-e deUa' Regione. Entrano in yigore nella Regione 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo di– versa disposizione, compresa ne!Ja sin– . gd'.a Jegge o nel singolo cegolameoto. A<rt. 14. - L'Assembdea, neH'ambito della Regione e nei ,limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pre- • gLudizio delde riforme a,g,rarie ,e indu– striali deliberate dahla Costituènte del popolo italiano, ha Ja legislazione esclu– siva sulde seguenti materie: a) agricoltura e foreste; b) boniw.ca ;• e) usi, civici; / d) Lndustria .e commercio, salvo la rlisci4:)Ii,nadei rapporti privati; e)· incremento della produzione a– gricola e industriale: valorizzazione, di– stribuzione, difesa dei prodotti agricoli .e industriali e dehle attività commer– ciali;• f) llLtbanistica; g) lavori pubblici, eccettuate le g,rand! opere pubbliche di interesse pre– -va,lentemente nazionaie; h) miniere, cave, torbiere, saline; i) acque publ:7liche, in quanto non siano -0ggetto di opere pubbliche d'in– teresse na.11lonale; l) sca •e caccia; m) pubblica beneficlenza ed opere pie; n) turismo, vigiJanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione del– le antichità e delle opere artistiche; o) regime degli enti Jocali e delle circoscrizioni re!ative; p) ordinamento degld ,uMici e degli enti regionali: . q) stato giuridico ..ed economico de• gli Impiegati e funzionari della regio· ne; in ogni caso non in"feriore a quello del personale dello Stato; r) i-struzione elem-entare, musei, bi– blioteche, aècademie; s) espropriazione per pubbl{ca uti– Utà. Airt. 15. - Le circoscrizioni p,rovin– ciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano sono .soppressi nell'ambito -della Regione siciliana. L'ordinam"ento degli enti locali si ba– sa nella Regione stessa sui comuni e sul liberi Consorzi comunali, dotati del– la più ampia autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di tali principi! generali spetta alla Regione la"'Jegislazione e– sclusiva e l'esecuzi-0ne diretta in· ma– teria di circoscrizione, ordinamento e con troll o degli enti locadi . Art. 16. - L'<>rdinamento ammini– strativo di <mi all'articolo precedente sarà regolato, sulla base dei principii stabiliti dal presente statuto, dalla pri– ma Assemblesi ,reglonalle.

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