Lo Stato Moderno - anno III - n.14 - 20 luglio 1946

320 LO STATO Ml:.IDERNU lazzo Borbone, fieri di aver disperso ai venti le ceneri stesse della carta costituzionale, pur di ,preservare da nuove of– fese l'antico e .sempre .giovane corpo della Patria .immor– tale... Ma l'uomo della strada, stavamo per dire l'uomo qualunque, osserverà, nella propria semplicità, che sarebbe forse stato più opportuno abbandonare il terreno del dot– trinarismo, e, posto che periodicamente nella vita dei po– poli si presenla la necessità di un regime dei pieni poteri, stabilirne le condizioni e disciplinarne J! eseroizio. Tuttavia, questa onnipotenza della Camera unica, coi fantasmi dhe ha suscitato neg),i .s:piriti - le prime due re– pubbliche francesi erano a Camera unica, e sono ambedue state <travolte dall'ondata cesaristica, mentre la terza, a s'i- 61:ern-abicamerale, ha re-sistito 'Vittorio.sa fino aiiJ'urto ,degli Attila corazzati - ha provocato, come tutti sanno, reazioni impetuose e .vivaci, e la folla .si è 'COnclusa, al solito, con una transazione di IPUra marca avvocatesca, che fascia in– tatto il fondo della questione. E accanto all'Assemblea Na– e;ionale sono .stati posti ,due organi consultivi, il ConsigHo F.conomico e il Consiglio dell'Unione Firnncese. li primo - la cui composizione e competenza non sono regolate dal pro– getto di costituzione, essendo rimesse a una legge speciale - ha a ,compito di forni:re, .se richiesto, ,pareri non vinco– lanti all'Assemblea ed ai Governo: il secondo, forma1o di consiglieri eletti <lai Consiglii ,generali idei dipartimenti della metropoli e dai Consigh ,generali e da1le Assemblee territo– riali dei dipartimenti e territori d'oltre mare, siede contem– poraneamente all'Assemblea Nazionale per esaminare i pro– getti di legge trasmessigli dal Consiglio dei Ministri o dalla Assemblea, o di oui esso stesso può tTichiedere la trasmissio– ne, e fOI'IJlulare il proprio avviso in proposito. Se il Consi– glio dell'Unione approvà il testo proposto dal!'Assemblea, que.sto è promulgato: in caso diverso l'Assemblea Nruzio– nale ha l'obbligo d:i ri-minare il progetto di fogge in se– conda lettura, decidendo ,definitiviamente e sovranamente sugli emendamenti !Proposti <lai Consiglio. Istituto, quindi, tutt'altro che privo dmwortam:a, che avrebbe indubbia– mente contribuito a svo!gere funzione di savia critica e di opportuna moderazione sull'opera legislatrice dell'onnipo· tente A~mblea: ma il fatto .stesso -che, affermato solenne– mente il principio de'! monocameralismo, sia sia .sentita la necessità di temperarlo e correggerfo in qualche modo con la creazione di <U11 secondo ICOTpO rappresentativo con fa– coltà di riesame e di critica .dell'intera opera della Camera unica, persuade semmai -a riteoere proprio l'opportunità di fare un passo avanti, e di icreare accanto all'Assemb1ea, e– spressione <lel ,suffragio universale diretto, una seconda As– semblea, espre.ssione <lei suffragio di isecondo grado, dì più ,varia e &SCelta COO'\pos.izione sooiale, più ricca di compe– tenze e di ,personalità in ,relazione appunto al modo della sua elezione, capace non solo di contenere entro limiti poli– tici Jè eventuali distrazioni e - Dio ,ci 1perooni - strava– ganze degli eletti detl :popolo .sovrano, ma anche di più tTea– listicamente interpretare le esigenze profonde e IPenpanenti del Paese e 1Più.sagacemente farvi posto negli istituti giuri– dici. Nè v'ha dubbio iche la Costituente oal11ualmentea1 fo– voro per un nuovo testo costituzionale ,provvederà in questo senso, lfatta accorta dagli 'insegnamenti del referendum del 5 maggio e dalle man'ifestazioni che fhanno preceduto. Il progetto di costituzione, sotto il titolo IV, dis~iplina gli organi del Governo e i xapporti fra di essi e il potere legislativo: e qui naturalmente è entrato in gioco l'eterno problema della cosiddetta stabi!ità del Covemo, che ten– derebbe facilmente a trasformarsi nel proprio contrario, con un Ministero eletto da un'Assemblea unica e variopinta nei costumi e negli umori politici, e dalla stessa dipendente. Per assicurare la •stabilità ministeriale, o renderla almeno meno precaria, si è ricorso a varie e sotli:i cautele Telative alla questione di fiducia (ohe può essere posta dal solo Capo del Covemo e solo dopo deliberazione de! Consiglio dei Mi– nistri, mentre l'Assemblea può .procedere a votaziorw su di essa :solo un giorno intero dopo che la questione è stata posta) e al voto d'una mozione di censura. E per moderare g:i umori frondisti dei rappresentanti dell'Unione Francese si è stabilito che se nel corso di una stessa sessione annuale hanno luogo due crisi ministeriali in seguito al voto di una mozione di censura o ad una manifestazione di sfiducia nel Governo, l'Assemblea ·possa essere sciolta, a condizione però che le crisi anzidette non avvengano nella prima metà della· legislatura. Ma questa distinzione fra prima e seconda metà della legi$1atura non sembra poter aver giustificazione se non di politica di troppo basso empirismo: mentre a correggere la naturale instabilità ministeria'.e - in un paese a molteplicità di formazioni politiche - parrebbe essere più onestamente coraggioso lo stabilire un periodo nel quale il Governo nor. possa essere rovesciato, se non col concorso di una maggio• ranza particolarmente imponente, e col distinguere più net– tamente la responsabilità pdtitica generale del Ministero da quella tecnica dei singoli Ministri. Le mezze mi>-ure, anche e SQPrattutto in politica, sono il segno di coscienze paurose e di timida moralità .• Ed eccoci al Presiden1e della Repubblica, al Capo dello Stato e insieme di quello che i più moderni costituzionalisti chiamano il quarto potere, o potere coordinante gli altri tre. Qui il dottrinarismo, in omaggio all'onnipotenza della rap– presentanza popo:are diretta, ha fatto scempio di quasi tutte le prerogative che le leggi del 1875 accordavano al Capo dello Stato e che d'a:tronde erano state esercitate solo in occasioni rimaste memorabili. Sc<>mpare,così, :a facoltà di cui all'art. 5 deJ:a legge 25 febbraio 1875, di sciogliere la Camera prima della fine della legis:atura, su conforme parere del Senato, e scompare ahresì la facoltà di convocazione straordinaria delle Camere e quella di chiedere, a mezzo di messaggio, !rlle Ca– mere stesse una nuova deliberazione sulle leggi trasmessegli per la promulgazione (artt. 2 e 7 legge 6 luglio 1875, 1• capo– verso). li Presidente rappresenta bensì, simbo:icamente, gli interessi permanenti dell'Unione· Francese e presiede alle so:ennità nazionali, ma è .sprovvisto di ogni e qualsiasi potere politico, e perfino la nomina a tutti gli impieghi civili e militari dello Stato gli è sottratta e deferita al Capo del Governo. Esso non ha diritto di iniziativa e di intervento in alcuna sfera de:te pubbliche attribuzioni, quale possa essere il contrasto che eventualmente sorga tra due o diversi organi a paralizzare il funzionamento dell'amministrazione politica: da:la sua dorata poltrona borghese, deve accontentarsi di assistere alla rappresentazione e guardarsi bene dall'interlo– quire. Nè può comunicare col popolo se non attraverso mes– saggi all'Assemb:ea Naziona!e, previo peraltro consenso del Presidente deN'Assemblea stessa e di quello del Consiglio, che possono così, quando vogliono, chiudergli la bocca; e se presiede il Consiglio Superiore della Difesa e quello della Magistratura, nessuno vorrà pensaTe che codesta presidenza g;i attribuisca diritti maggiori di quelli ohe gli provengono dal presiedere il Consig;io dei Ministri: cioè di curare la formazione ·e la conservazione dei verbali delle sedute. E per finire basterà rilevare che perfino il diritte di grazia gli è stato sottratto e deferito al Consiglio Superiore della Magi– stratura. Al -vertice dei•poteri dello Stato c'è insomma, non già un magistrato dotato di poteri necessariamente limitati, ma inquadrati in un coerente sistema di diritto, e che ne: pubblico interesse potranno, in fatto, essere allargati in fun– zione della sensibilità politica e de!le capacità di sagace influenza di chi li esercita, ma l'ombra timida e spenta di un

RkJQdWJsaXNoZXIy