Critica Sociale - anno XXXIX - n. 6 - 16 marzo 1947

102 CRI,TICASOCIALE " . ma altri ancora oss~rvava che non si poteva affidare la sh- pulaz.one d'µn contratt-:, ad un colLgio, e che quest_o, data la sua auspicata composizione, avreLbe potu~o stab1Lre le norme rego atrici del.e condizioni di lav_oro, m~ntre alle categorie interessate dovesse sp~ttare lo stipulare 1 contrat– ti collettivi. Una huova d'scussione sollevava la forma, e la portata, del riconoscimento giuridico dei sindacati_. Osservaya_, P-.es. l'.0n. Assennato comunista che la d1cl11araz10ne d1 rtco– noscimento do'v~va, tuttavi;, stabilire l'indipendenza de1 sin– daca!-:, « da ogni vigilanza o controHo h.1torio, che possa comunque int.rferire e turbare la vita libera e d.mocra– tica delle associazioni» E l'a1tro comunista on. Di Vitto– rio, che il primo aveva ·supp'ito in sua assenza, c_onfermava tal, osservazioni, aggiungendo che, al.o scopo d1 accertare l'effcienza del s ndacato per impedire che fossero attribui· ti dir tti ad ·uno pseudo-sindacato senza consistenza effetti– va, fosse necessario, ,ma anche sufficiente, imporre l'obbli– go d'una registrazione presso organismi del lavoro, come il Consiglio Nazionale d~l Lavoro oppure il Cqmiglio Su– periore del Lavoro ed i suoi orgami locali. La S.C. finiva per approvare tali conce,tti, i quali erano accettati nel. pro– getto defin:tivo, dove 1art. ,35, oltre ·le già ricordate di– sposizioni del 1° e del 4° comma, ha un i' comma, il 'qua·e dice:: « Non può essere imposto 'ai s·ndatati altro obbligo ·che la registrazione 'presso uffici locali e centvali, secondo le norm~ di legge», ed un 3•: « I sindacati registrati hanno personalità giuridica». Di11itto di sciopetYo .. L'art. 36 del progetto- è, al contrario <le! precedente su l'organizzazione sindacale e di molti altri, brevissimo: « Tut– ti i lavoratori hanno diritto di sciopero». Ma di ques,to nuovo dii.tto, il quale, dopo la probabile approvazione de:– l'A~s.mblea, assumerebbe un rilievo addirittura costituz10- nale, hanno lungamente discusso la I e la III SC, ed anche la CP. Piuttosto che riassumere gl'interventi che si ebbero - nelle laboriose sedute mi limiterò, tenendon·e d'occh'o i re– soconti, ad _esporre, più che altro, qualche mia impressione. , Sarebbe interessante, intanto, discutere !'e varie ~pinioni intorno allo sciopero, che furono espresse n'el corso de;Jè discussioni, le quali, per quanto serene, furono - e non potevano non essere - sempre assai animate, sopra, un tale -argomento ·così- vivamente sentito dal popolo, discus– sioni che, natura'.mente, dovevano dar luogo a posizioni ta– lora pol,miche, così da far irrigidire su le stesse alcuni ·com~:ssari anche a s~apito .di loro precedenti ammissiol)i_ g1und1che, o altr.mentt teonche. Tra:asciando per brevità ogni critica, rammenterò che lo sciopero fu, a volta a vol– ta, designato: come un fatto e non un diritto; un fatto di forza; un fatto soèiale, non giuridico,; un fenomeno col– lettivo; un diritto individuale; un diritto, addirittura, na– t~rale deI:a persona (strano « diritto naturale», che ha im– P~_ef(atoqualche secolo per essere riconosciuto); 1109 un dintto personale, ma « un diritto del lavoro•» (e si può es– sere d'accordo con !'on. -Mancini circa la genesi di questo diritto, il lavoro, ma il soggetto dello stesso non può es– sere se non ·o individuale o col'.ettivo). · Lo si consideri un fatto (che avrebbe pur sempre un ri– lievo giuridico, giacchè, come insegna ·1a più elementare teoria del diritto, tutti i fatti de:I'uomo sono, quanto meno, o leciti o illeciti), oppure lo si consideri un diritto, il regi– me fascista disconobb~ esso diritto al punto di considerare quel fatto come addirittura penalmente illecito cioè passi– bile di sanzioni penali. 'Vero è che, come precis~va il demo– cristiano on. Dominedò a domanda del socialista on. I. M. !,,o~bardo, se l'ordinanza alleata .13 giugno 1944, abrogando !! s!st:ma c?rporat;vo fascista, lasciava però « in penombra il sistema smdacale », « nella rea: tà. si considera superato il divieto del diritto di sci opero e di serrata» (ved. III SC, sed. pomerid. 23 ottob.re ). Da molti commissari della III· SC, anche di part e social ista,. si mani'festò il dubbio se allo sciopero, cioè al· diritio di sciopero, occonesse dare un rilievo cost tuzionalei; tale SC, infatti, respingendo l'articolo proposto d2ll'on. Di Vittorio, - arti'colo, ch'è stato poi adottato press'a poco tal quale dalla CP, e con una maggio– ramza imponente ((? s~li voti tontrarii su 6Q votanti) - di– chiarava. m un apposito ord'ne del giorno, « urgente ed in– dispensabile» che una leggi' riconoscesse il diritto di scio– pero, abrogando i divieti fascisti, ma non ritenPva neces– sario che la materia fosse rego:ata dalla Car.ta Costituzi'o– nale. N ~ssun dubbio che lo sciopero sia stato l'arma più formi– dabile e più efficace nella lotta condotta dalle. classi operaie ., Bi51'oteca 'GinoBianco per mig"iorare, non soltanto le condizioni di lavoro, ma, in generale, :a propria situa~ione n.lla società, e cioè che l'uso di tale arma abbia prodotto un'elevazione di quello che il Romag.nosi ·avrebbe ch·amato « il valor' sociale» di tutti gl'ind:vidui appartenenti a quelle c'.assi Quest'importanza b,n:fica dello sciopero fu ammessa, si può dire, concorde– mente dai commissarii di ogni parte polit ca, anche se (co– me ha ri:evat0, p. es., il relatore comunista on. Di Vitto– rio, nella seduta 24 ottobre de\la II SC), la rilultanza a sancire il diritto di se opero lile:ia Costituzione riv.lasse, in qualcuno, il propositn cli non riconoscerl·o, oppure di am– metterlo in maniera confusa, circondato di garanzie che, per paura di doverle fissare, Sb rimettevano ali ordinaria legislazione. · Ma - potrà chiedersi taluno - se è vero, com'è stato pure affermato da parecchi commissarii, che il diritto di sciopero era una conquista già ottenuta, anche nel nostro paese, a traverso lotte almeno di decenni, dar e classi, ope– raie, quale bisogno vi è di proclamarlo neJ:a Costituzione? Un :t_eorico del d:ritto potrebbe rispondere che altra c-:,sa è una situazione di liceità semplice, di fronte alla legge pe– nale, -ed altra è un vero e· proprio diritto soggettivo quali-• ficato, e per di più riconosciuto dalla legge fondamentale della Repubblica, · • Mettendosi sopra un ·terreno, non esclu~ivamente giuri– dico, ma poli,tico-sociale, altri potrebbe osservare (ed è sta– to, infat_ti, o~servato anche d.a alcuni commissarii. e .non soltanto di parte specificamente· liberalé o qualunquista), che, se lo sciopero è, com'è indubbiamente, un'arma podero– sa nella lotta di classi, non poteva parere nè equo nè ,ogico che non si riconoscesse il diri,tto di usare un'arma, irt cei:to senso analoga, ai datori di lavoro, cioè il .diritto di serrata. Ma non soltanto il comunista on. Di Vittorio, bensì anche il democristian-:, on. Rape]i, correlatore in argomento, si professaro110 co~trarii a considerar_e sciope_ro e serrata so– pra uno stesso piano. Il pnmo d1ch1arava d1 avere proposto nella sua relazione che « la faco:tà della serrata sia sotto– posta al controllo dc Ilo Stato», gl'interessi del'.e due clas– si 'iin conflitto non· essendo-n€ quantitativamente· nè quali– tat'vamente eguali, p,erchè i lavoratori hanno una Fèmora all'esercizio del diritto di sciopero nellJ' !oro stesse condi– zioni economiche, essendo il salari,o il loto unico mezzo 'di sostentamento: e perchè il miglioramento del loro te– nore di v.ta , _cui mirano con lo sciopero, ha per conse-· guenza un p rogresso <;iitutta la s0cietà nazionale, mentre il datore di lavoro non ha una rèmora così impellente a di,chiarare e prolungare la serrata, e per· mezzo di'' essa potrebb·~ perseguire fini egoistici, - come l'aumento di prezzo del suo prodotto .od un alleggeriment-:, deHe scorte - anche• in contrasto con g!';nteressi nazionali. L'on. Ra– 'pelli chiamava la serrata ~ddiritt11ra una forQ1a di rap– presaglia· (termi,ne riech.ggiato poi dal socialista on, L M. Lombardo), da doversi impedire, l'impresa essendo un fatto sociale e, come tale, non potendosi· sottrarre all'abbi' go di dare lavoro (11I SC, sed. antirnerid 23 ottobre). L'on. T,ogliatti negava, egli pure, che si potessero c-:,n– sideràre iilla stessa stregua « il lavoratore ed ·, proprie– tari.o dei mezzi di produzione, p~r quanto riguarda la mes– sa a dispos;zione della co"Jettività dei mezzi n ateriali di produzione»; (v. sed. JI ott: della J SC). E quando in. un'al– tra seduta (15 ottobre) !'on Cevolotto ricordava che tiella relazione d'un a:tro comunista, !'on. Pesenti, il dirÙto di. serrata era considerato, senza discussione correlativo al diri.tt? di scioper~, ,l'on. Tog:;atti - così ;i legge, almeno, nel na ssunto uff1c1ale - l'avrebbe interrotto, osservando s_chcrzosaménte, a proposito ,del suo compagno di fede poli– tica, « che qualche volta a,ilche Omero sonnecchia»! -Da_!puro punto d_ivist;;i giuridig, devesi, però, ammettere che,_m uno Stato d1 dmt-to come vuol essere la Repubblica Itahana, quand-:, la serrata non :fosse vi,e,tata per legge, e ,quand0. ·la facoJà di attuarla non fosse sottoposta al con– trollo, evidentemente discrezionale, dello Stato, secondo la ncordat_;, idea dell on. Di Vittorio, ,la sen;ata stessa - sem– pre socialmente deprecabile _; d-:,vreblie considerarsi non una i!Eceità, ma, se non anche un dir;tto quaEficato' una liceità serrip'ice del datore di lavoro ' . Due.o tre osservazioni, proprio di ~olaita per non allun– gare eccessivame~t~ l'articolo, sopra altri punti, che, a11- che senza poterli illustrare, bi1,ogna almeno rammentare. Mentre ,nella III .SC !'on. Ivan Matteo Lombardo affe~– mava che lo sc'opero è un''<lrma legittima ne:la società ca– pitalistica,_ perchè pe_rmette. di colpire gl'im~rend:tori at– t~averso 11 lc:,ro profitto, < m una società prettamente •o– c1ah-sta lo sciopero andrebbe · vietat0 > (sed. pom. 23 ottr

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