Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 18 - 15 settembre 1946

298 CRITièA SOCIALE e consenso e li inducono a procedere in concomitanza coi democratici cristiani. specie entro i sindacati operai, e fan– no sperare che si possa trovarsi con. essi in pieno accordo per affermare nella Costitu·zione la convenienza di assicu– rare agli operai nella fabbrica una partecipazione diretta alla gestione e di procedere a socialinazioni di industrie, anche per rendere quella partecipazion( ..,iù efficace ed ef– fettiva. , e) Sul terreno spirituale e religioso il socialismo si at- tiene al duplice concetto che: 1~) la religione è un· fatto, privato; individuale, riser-· vato alla coscienza ·di ognuno. che esclude ogni invasione esterna ed implica il rispetto del convincimento religioso dei credenti per garantire in ricambio il rispetto dell'agno- sticismo dei non credenti; • z") che la presenza nello Stato di una maggioranza di credenti nella religione cattolica cristiana non deve in– fluire sul carattere dello Stato medesimo e non deve dare alla Chiesa il diritto e la possibilità di sottrarre allo Stato facoltà e poteri e di sostituirsi ad esso in nome di libertà che, limitando le funzioni e i poteri dello Stato, po~– terebbero a una deformazione delle stesse istituzioni fon- damentali. • Su questo terreno· non si può non consentire con quanto ~ ebbe a sc-1:ivereAdolfo Omodèo su « La politica eccle.s,/a: stica d,opo il '6o »: « E' evidente che la. così detta libertà della Chiesa porta alla posizi'one di privilegio di un istituto che rivendica per sè il diritto di vivere lasciando allo Stato l'inferiore diritto umano. Lo Stato non può impunemente lasciar crescere in sè una simile formazione .che lo depotenzierebbe e distrug– gerebbe, neanche uno Stato liberale (perchè Stato liberale non vuo! dire Stato imb~!'.ill,e).Un arginamento della 'Chie– sa entro il diritto comune, con la salvaguardia dell'autono– mia del cittadino e della sua piena resp·onsabilità imme! diata di fronte allo Stato, dev'essere svòlta e la fede cat– tolica dev'essere ridotta a fatto merame~te -.individuale . fiaccando· ogni funzione politica che si cerchi di. svolger~ dalla Chiesa. Perciò lo svolgimento di una politièa ·laica non è ixµmotivato, ed entro certi punti lo sono persino ta- · ·luni atteggia.menti- del nazismo (non va dimenticato che il cattolicesimo pretenderebbe servare la scissura tra catto" lici e protestanti in ·Germania e nell'educazione dei citta- dini e nella· vita sociale)». · II Da queste premesse derivano akuni c·riteri diretth:i. per la formulazione ·di disp·osizioni della . fotura Costih.1zione, sotto l'angolo visuale della dottrina e della prassi socia- l'ista, riguardanti: .- · 1) la sovranità· dello Stato e i rapporti con. la Chie~a; 2) la protezione dei lavoratori e la facoltà dello Statc:i di invadere ·la ,gestione privata di industrie e di ·proprietà agricole; · · · • · • 3) la difesa della famiglia e )a indissolubilità' dei ma– trim_onio; 4) Ìl monopolio dello Statci nella istruzi~ne ed edu~a- ) ziorte dei cittadini. · · · · ,1) Lo Stato, come espre~si<i_nede~!~ int~ressi~ della vo– lonta espressa, delle aspiraz10m trad1z1onah della colletti-• vità dei cittadini, non può essere soggetto a vedere la sua sovranità limitata, foss'anche formalmente, da volontà e interessi. sia pure spirituali, di una ·parte, per grande che sia, dei suoi cittadini. colla conseguenza di dover asse– gnar loro privilegi, esenzioni o libertà negate agli altri cittadini, e ciò per il ·fatto che la maggioranza professa una determinata religione. Una limitazioqe ·della sovranità dello Stato è oggi, a dif– ferenza .di ieri, comprensibile, giustificata ed anzi neces– saria con· la eessione di una parte di essa, come fatto li– beramente consentito dall'intera nazione, solo alla 0.N.U.; per la difesa della pace internazionale. in quanto quella cessione è arra e mezzo per salvaguardare l'intera comu– nità dai pericoli .di nuove conflagrazioni belliche. Quindi, nella Costituzione, l'enunciazione preliminare re– lativa alla religione dovrebbe essere limitata al riconosci– mento di tutte le religioni esi·stenti nell'ambito del terri– torio nazionale; con Pllri diritto al rispetto reciproco e al– l'esercizio del culto e dei riti, ove tali manifestazioni ·non gravino sul.I.e libertà essenziali e sull'qrdine· pubblico. Ricordiamo che nell_a Costituzione del ·Reich germànic.o proclamata a Weimar, si dichiara che « non esiste· r-eligi-o~ • • • "i ' '.. . ' .. ~ ·- '•. ~.- (3) Riprodotto in «Figure-e pa,s,sioni_ deL, ~is(?rgipre~tq: itQ- liano », Mondado,ri, Rqma, 1 ~94:5. •it:, r.:-)!r,Jri·! i:··:.i ,ctt.it -s-:r BibliotecaGino Bianco l}e di Stato» (art. 137) e che « tutti gli abitanti dei Reich godono piena libertà di credenza e di coscienza» (art. 135); e che nella Costituzione del 1931 della Repubblica spa– gnuola è detto, all'art. 2, che « nè · lo Stato, nè le ·regioni, provincie e comuni manterranno o- proteggeranno o aiu– teranno pecuniariamente le chiese, associazioni' e istituzioni religiose». Non dissimile dovrebbe essere la posizione dello Stato italiano se... non vi fosse il concordato in atto, - 2) La difesa del lavoro e del lavoratore può essere compiuta dall'estern0 e dall'interno: intendiamo dire che il lavoratore può essere oggetto delle provvidenze emanate dallo Stato a tutela della sua incolumità e della sua condi– zione di vita e di lavoro, come può divenire so,gg(!_tto, con facoltà di iniziativa, per trasformazioni che preparino e favoriscano la sua assunzione a elemento co-dirigente, e poi dirigente da solo - come categoria sociale - della eco– nomia e della società. A tali diversi fini giovano, inseriti nella Costituzione, ' i seguenti postulati che possono o consolidare e giustifica– re .il sistema economico-giuridico esistente, col mondarlò delle asprezze che lo rendono inviso e nocivo alla classe lavoratrice. oppure preparare la sostituzione del sistema presente con altro in cui i rapporti di produzione siano ra- dicalmente cambiati: · · · · a) assicurazione integrale, dalla culla alla bara, per · t~tt; le _f~r!°e ?i bisogp?, di i~fortunio, _di disocc~pazione, d1 1nvahd1ta, d1 ve.cchia1a e d1 tumulazione, obbligatoria– mente di tutti coloro che vivono del lorn lavoro, volonta– riamente di_tutti gli 'altri cittadini, con un sistema organi– camente umvoco. e con destinazione dei capitali accumu– lati a irivestimenti confluenti coi bisogni degli assi!'.urati, precipuamente la casa, l'industrializzazione agricola e l'or- ganizzazione cqoperativa d1 lavoro ,e di produzione; · al"I) riconoscimento, con sanzione legale del)e con– qùiste dei sindacati operai per quel che riguarda il· diritto di sci9pero, le commissioni iriterne, gli uffici di colloca– mento, ecc. ; . b) _riconoscimento legale dei Consigli di gestione, quale avviamento e preparazione alla direzione dell'azienda da parte dei lavoratori; - ' • · b-r) fllcoltà dello Stato di· partecipare alla metà più uno della proprietà dei titoli indusfriali delle aziende es- senziali; · b-2) potere dello Stato di confiscare le proprietà ter– riere che siano, o pericolose alla sua libertà o alla libertà pubblica per la potenza finanziaria che pongono in mano di ·privati monopolisti, oppure scarsamente produttive per incuria o incapacità dei proprii;_tari o per inadeguatezza di metodi culturali alla industriali~zazione delia condu– zione agricola; ... ~ , ~3) · finàtiziamento congruo alle Cooperative di la; voro ~ ·di. produzione agricola; b-4) istituzione di un organo consultivo -statale, con larga _rappreseµtanza dei, Javoratori per i problemi de!l'eco- nomia n·azionale. · v III La difesa della f~miglia, come cellula essenziale della ~ocìetà, ha per suo postulato la facoltà di sciogliere i vin– toli · del matrimonio, quando essi, per l'incompatibilità e - l'antinomia dei caratteri, riescano nocivi, soprattutto ai fi– gliuoli, per l'esempio delle dfuJurne contese, più ancora che •non possano essere la separazione dei coniugi e persino l'abbandono dei figi\. La ·Chiesa, stessa ammette· la convenienzà di considerar nullo il matrimonio. secondo condizioni ad esso antece– d~nt( ,perfhè la sua continuazione S<!rebbe altamente ·pre- gmd1z1evo1e. · · · Ora, poichè nel. momento di unirsi ·i nubendi sdno ~0n– sapevoli. della indissolubilità del vincolo matrimoniale quan– do esso sia ·stretto nella santità del sacramento religio'so, essi hanno facoltà di· scelta fra il matrimonio religioso e· il matrimonio civile. Nel primo caso essi. rinunciano a priori alla. facoltà di · ricorrere al divorzio, anche se fa convivenza riuscisse· pe.r entrambi impossibile; nel' secondo, dovrebbe essere consen• tita t.ale facoltà limitàtamèµte al primo pei:iodo ·decennale in quanto. è in esso, come suffragano le statistiche francé– si,_che si sciolgono ir maggior" numero d~ ~atrimohi, e, su– perat? q_uel. t_e/mjri~,-ip,er _il'cre~c~re 1 ,In età: dei {igli - 1:he sono 1 g1_ud1ci,.:de1 gemton - potr~15be,esser consentito sol-o i1~,ca~i e~ctjiR~-l-}.io/c~i;idapti,a;. infamant_e di. ufio . dei ·coniu- gi, o concubinato o simili). ., ' · Per i iatrimoni dviii; la faèoltà di divo,r.z,jo,;Jiigale,con

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