Critica Sociale - anno XXXVIII - n. 11 - 1 giugno 1946

170 CRITICA SOCIALE veduta del compagno Adriano Olivetti (che, però, l'ab– bandonava nella edizione a stampa del suo progetto), io caldeggiavo l'idea che al sommo della Rep~b?lica fosse anzicbè un Presidente, una Presidenza, ctoe un ristr~tto colle<>io di magistrati, cui spettasse il còm– pi:to cli èustodi della Costituzioue. Non senza lieta sor– presa udii la stessa proposta, anche se cou qualche modificazione nei particolari, nella relazione fatta dal compagno Giannini a Firenze. Nelle recenti discussioni romane si disse che l'oppor– tunità d'una o d'un'altra soluzione, se individuale o colleo-iale, di tale 'problema dipende, in fouclo, dalla natu~a e dall'ampiezza dei poteri da affidarsi, al Capo cl Ello Stato.- E sia. Ma anche se, per ipotesi, la funzioue cli tale organo supremo nop dovesse essere. se non pu– ramente rappresentativa, ò cli mera parata, sembra a me che l'elezione darebbe luogo, pur sempre, ad una. esibizione di vanità personali, poco confacente a quel: l'austerità ch'è desiderabile nella futura Repubblica. E se u11Capo dello Stato soltanto decorativo uo11 presen– terebbe gravi pericoli per una resurrezione del mai abbastanza deprecabile ducis1no, l'inevitabile, o almeno probabile, lotta per tale somma magistratura potrebbe esporre il paese ad inquietudini e a sospetti, ch'è bene evitare per la tranquillità del paese: , . Ma in una Repubblica, quale noi socialisti dobbiamo volere, seriamente ed essenzialmente democratica, la fouzioue del Capo dello Stato dev'essere più concreta che ilon quella anzidetta, la quale si ridurrebbe (che so io J) al ricevere gli ambasciatori stranieri od al presen– ziare qualche cerimonia solenne (non ne abbiamo ab– bastanza cli ,reggie, di. fanfare, cli pennacchi?). Còmpito del Capo dello Stato dev'essere quello di sal vaguar– clare _la Costituzione. Ma appunto per questo, e nou soltauto per un tardivo ossequio al principio, pur sem– pre rispettabile, della divisione dei poteri, io scarterei l'opii1ione del cùmnlo di tale càrica, sia con quella di Presideute de~la Camera più squisitamente politica, sia con quella d1 Capo del. Governo, e scarterei purè il sisteina svizzero d'una rotazione fra i, membri del Go– vemo. Fermo nella ·m.ia opinione d'una soluzione c~llegiale, • non vedr-ei pe rò d i buon occhio la proposta che tale corpo fosse costituito in parte di membri elettivi, non foss'altro per la disparità inevitabile di prestigio· fra questi e quegli altri membr-i del collegio, che fossero tali per ragione di altra càrica ricoperta. La Presidenza, secondo me, dovrebbe essere ·costi– tuita di tre magistrati, che, rabione officii, avrebbe,ro anche tali funzioni. Mi sembrerebbero particolarmeute indicati i tre Presidenti, della Cassazione, del Consiglio cli Stato, -della Corte dei Conti, con la p1revalenza del vot o del p iù anziano o di grado, o di nòmina, o di età ' uel. ca.so, evidentemente improbabile, èhe nel seno dei coll egio n on avesse a formarsi, per una qualsiasi que– stio_ne, ~ma ~aggi'?rauza di pareri. S'intende che gli anztclettl magistrati non potrebbero· far parte delle as– s~mbliee legi~lative ;· e s'intende pure che, se la fun– z~one essenz1àle della Pr~sidenza ·ha da essere quella dt sah·aguardare 111Costituzione, ed in ispecie se ~ad ess~ Presidenza, come tale, dovesse spettare anche il delicato potere d'iniziativa nel giudizio sn la èventuale incostituzionalità d'una legge, i membri del collegio 11011 dovrebbero neppure far parte della Suprema Corte Costitnzionale. Davanti· alla qùale, anzi, come il Go– ve~no, così la s~essa Presidenza - per-voto del Parla– _mento, da circondarsi d_iparticolari cautelé - p~trebbe esser tenuta resp_onsab1le per e.ventuali eccessi di po– tere, con la sanzione della decadenza dalla càrica. Quali le principali obiezioni? A ·parer mio, ·aue. Quella d'una scarsa sensibilità pelitica · e l'altra con- ness11 con questa, d'_uno spirito conserv~tore. ' Alla prima ri~poncl~ c~e la ._dote cli saper tastare il polso al paese e da ncl11eders1 nel ·Parlamento e nel Governo ~~e. ?eve essern~ l'espr-essione, ment~e una sat~a apolthc1ta. della Pres1cleuza altro non potrebbe si– g_mficare se non g~loso ri.spetto del diritto, nel quale st assomma, fin eh esso vige, la sovranità dello Stato che dev'essere, appuuto, .uno Stato di diritto. · ' Alla seconda obiezione rispondo che si la menta– lità dei magis~rat~ •. cioè dei giuristi, è g~neralmente con~erv~tnce _(11 d1ntto è, per sua natura, conservatore dell ordme esistente, auche se la ginstizia, che non è BibliotecaGino Bianco il diritto, sia rivoluzionaria) ; ma che; nella Repub– blica, si tratterà. di conservare l'ordine nuovo che d sapremo dare, è che si dovrà difendere soprattutto, io penso, da prbbabi~i assa'lti reazionari. Vi può es:5ere, bensì, qualcuno, 11 quale teme che .un meccamsmo costituzionale di tale natura possa riuscire cli ostacolo a nuovi sviluppi della legislazione in senso socialista. Ma·· o noi socialisti siamo sinceramente democratici, e no-d.possiamo patrocinare. se non m11tamenti nell'àmbito della 1rnova· Costituzione, od enntualmente emenda– menti della stessa Costituzione, ma nelle forme dalla stessa previste, ed in tali casi non abbiamo nulla da temere. Oppure noi vorremo miuaie le basi della Costi– tuzione, che anche noi avremo approvata , ed eludere le garanzie che nella stessa ci dovran.no essere per le future riforme, ed in tal caso agiremo, uon più da democratici, ma da demagoghi, fautori di colpi di Stato. Alla radice, però, della resistenza alla soluzioue col– legiale mi par che si annidi, meglio che un'obiezione, una forrna -mentis, che, senza voler miiJimamente ma11- car· cli riguardo agli· oppositori, io chiamerei misonei– stica. È vero: se non si voglia risalire a modelli de– sueti, tale soluziolie urta coi1tro gli esempi che ve 0 diamo· generalmente flraticati. lVLaperchè proprio uoi, partito d'avanguardia, dovremmo aver timore delle· uovità? Perchè, per un nuovo regime politico, non possiamo •patrociuare una nuova forma presideuziale, se questa ci sembri idonea al fine, che ci dobbiamo pro– porre, ·d'nn':autorità sicura, imparziale, al .riparo da pericoli dittatoriali? Per un Governo_ stabile. Assai più breve può essere il clisc~rso intorno a que– st'argomento. Perchè è, si può dir-e, tiuànime il voto (entro e fuori la cerchia del nostro !partito) che la nuova Costituzione assicuri una ·certa stabilità al Governo, sottraendolo ai famigerati « assalti alla cliligeuza ». A me pare che sia una diretta consegueuza del con– cetto· stesso di democrazia che il Parlamento, essendo il più immediato rappresehtante, o, come si direbbe con un 'espr·essione tecnica straniera, « il portatore.,, della sovranità popolare, debba poter esercitare, oltre che una sua iniziativa per quanto si riferisce alla vita dello Stato ed al progresso legislativo, altresi un as– siduo controllo su la condotta del Governo, anche se regimi democratici secolari non si attengano al co– stume della responsabilità· dell'eseéutivo di fronte al potere legislativo. Ma, pure auspioanclo che la nuova Repubblica Italiana noti ripudii l'istitut~ della r•espon– sab~lità del_G:overno di fronte :il Parlamento, del quale dev esser'.e mmter~otta espress_10ne, è tuttavia augura– bile che 11meccanismo della vita parlameutare assicuri quella continuità della politica governativa, senza la quale )o. Stato, e non solta::ito l'esecutivo, è in pet·pe– tua cnst. Si clisti.ngua, com'è stato proposto nella relazione Giannini, il voto di sfiducia da un voto cli biasimo o com~ altro lo :5i voglia denominare,. e quest'ulti~10 colpisca, se mat, uno od altro dei s~o-oli ministri e non _l'intero Gabinetto, oppure si escògitino altri 'si– stemi: so?o, _tu~ti_ques~i, par~ic?lari (non dimeutichia- · molo., deltcattss1m1). sm quali st donà pronunciare la Costituente. Ma un Governo ... deve poter <>overnare : è_ questa una massima degna cli Monsieur" de la Pa– hsse. Uh po' me1;10lapalissiano _èil corollario che, per poter governare, ~l potere es.ec1;1ttvodev'éssere al riparo da quello che, pmttosto che 11 normale esercizio del– l'inalienabile diritto .parla,mentare cl1.critica e di con– tropo, si_potre~be_ dire l'abuso di tale diritto o, megli~ •ancora, 11 capncc10 del potere legislativo. È. evidente che! _senza sott~arre il-Governo alla ·sua responsabilttà pol itica ver s~ 11 farlame?to (ciò c4e, a mio avviso, s:;i ,rebbe.un n~ec\10 p~g1ore. del male, perchè· essèn– ztal mente. anhclem?crahco), 11 mezzo più pratico per contemperare le esigenze dell'esecutivo ed i diritti del Parl_am~nfo è q~_etl_o di disciplinare, Della stessa legge coshtuz1onale, 1 1shtuto del voto di fiducia. Si potrebbe stabilire, p. es., che il Governo dovrebbe o almeno . potrebbe, rimanere in carica fino a quand~,- posta da esso me~esimo! od a!1C'he per i1;1iziativa parlamentare, la questione d1 fiducia, la fiducia stessa non <>lifosse negata da una ~gio:anza qualifica!3, la qtfale rap– pi:esentasse, pomamo, 1 due terzi det partecipauti al

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