Critica Sociale - anno XXXIII - n.7 - 1-15 aprile 1923

.1 çtUTlCA socµi~ ' '- senta :sempre dell'ign_oto e del nuovo, ossia pre- '.senta sempre un più profondo, elaterio di vita, chiama- s·emprn un più vasto circolo ·di uomini .a.Ila Umanità., Ed ec-cJo, o Rastignac, Ja « viti ener-. gica 1;, la più e11eirgi 1 èa; anzi la soht energica pcs– ,sibile. Ma tornare vilmente alle .forme ·supe– rate, rit,ug,gi.rsi scioccamente sulle- vie del passa– to,, no! - 'no, perchè è .esperienze. già faUfÌ; rtori ci può recare ,s'orpreise~ma solo darci- prospettive certe di dolore, di avvilimento, dì schiavitù, di ·11liseiria,che i popoli no~ rico.rò.ànO senza òdio e ·senza racc;a_priccio.II suffragio· universale colla proporzio1}!ale ... per le mino-ranze;.,.secoin.d0o il $0- )qne fascista, ah! no, pel'di0. Le individualità ·vi soffocano e le collettività vi muoiono. O_gntmu– taz)one non vi sarà p,o;ss.ibile -Jo,po, se non. per violenza di..nobili ·oltgarchi:e rivoluziona.vie,. pTè' . · ste, .anch '-esse, a de,gene:rare appena -giunte .a;lpo– tere, se non le a&!Silla il contro)lo, cioè, la liLertà. Vi ha açcennato, qualche volta la nostra "·Giustizia » e, come rilevo da un riassunto dello stesso giorn:1le, ne ha pa.rlato rec,e.rutement,eà.nche la " Stirnpa ». ,Ma il que- · sito è così· attuale- e delicato· e così pieno di vitali ccmse– guenze pratiche, che mette conto •d'insistervi. . Si riteneva una verità storica indiscutibile che anche lo Stato italiano,. com~ tutti gli altri civili Stati moderni, fosse uno Stato di \liritto, cioè uno Stato i cui organi non possono impunemente ledere la libertà dei cittadint ga– ràntita dalle ·norme giuridiche. 'Nellò Stato di diritto, tutto ciò che non è èsplicita– ni.ente vietato dalla legge ai soggetti di diritto è impli– cita.mente permesso, cioè tutelato -dall'ordinamento grn– ridico. Il quale; .correlativamente,. impone agli organi statali il dovere di proteggere e rispettare tutte quell.e attività individuali, che· il dfritto oggettivo non consi– deri espressamente come illecite, Nello Stato di polizia - ordinamento giuridico .che ogni giurista credeva superato dall'evoluzione dei tempi• -– le guarentigie. inò.ividuali erano invece concepite come -qna •largizione del poter(}, e gli organi dello Stato pote– vano j-nte;rvenire. a -limitare ed a togliere, discrezional– mente, la libertà del· suddito, la quale non trovava una precisa tutela nella norma di diritto, ma era .abbando– •nat_aalla mercé del-Sovrano e di chi agiva in suo nome. Lo St,ato di diritto poggia sù la presunzione· della li– bertà individuale, sulla presunzione cioè, che, dov_e. non ·Il discorso si. chiude come un cerchio, .a.I punto in cui si comincia. La liibertà non si giustiflca: o se rie vive 1 o ,se· rie. muore. Dire ·che si· tratta ' di ·un metodo è 'un non sens_p. L'ossigeno è '1a condizione della vita 'p.erchè è la ·con.dizione della · respirazione degli _!}sseri.La polemica è gi/Ì mor– tificante. E quando.si pensi' che nella logica del- : l'iliiberalismo è impedire anche la polemica, la cosa diventa esas11erante. Ma fì.nchè si possa, .re- · vi· sia un espresso. divieto del diritto oggettivo, la libertà del cittadi:p.o è sacra: per 'tutti, ed in prima )inea per gli organi del potere, ai qull.li spetta, per loro specifico Officio, la tutela del).'ordinamento giuridico. Nello Stato· di -pòiizia, invece, tutto ciò che non era e-sp1icitamente permesso ai sudditi era rimesso alla di– screzi ,onali.tà del potere, ohe agiva· con ass0luta libertà, limitando a suo piacere l'esercizio delle facoltà indivi– duali. Dfritti pubblici soggettivi degli individui non esi– stevano; non .c'era che un diritto assoluto, dello Stato, impersonato generai-mente nel monarç:a, il quale assor- .. bi:va, a dir. còsì, tutto il diritto pubblico. · .si 9 tiamo. Le stan~hezze. _da c,11( nasce la ragione · del regime e la fortuna ai queste po,lerriiche pas- · seranno. La vita riprenderà i ~uoi diritti. E con , la vita, la liberf.à, indissolubilmente. Che impor- · ta il coro formidabile déi vrli e degli inetti .che inneggìano alle ve<:;chie teoriche ritinte a: ·nuo- ' vo? Esso · è assicurato anche per :Ooi appena il vento cantbierà: .Basta .re~istere .un poco. Basta sape.r- andare un -poco contro .::t>rrènt.e. E p-oi, ·fos·seanche- vera e ·compatta maggioranza qu:eÌ-la ; che,..eiO;pprime e non ni.ìs.cuglio-:rniserandoAi ap- ; peti ti ,e di timori che cercano .unll, coesioné, che Nozioni, queste, così elementari, che ogni novizio di studii -giuridici-fa. presto ad apprenderle. Ma. che, disgra– ziatamept~, sembrano illanguidirsi ed, avviarsi a scom– parire nella coscienza giuridica odierna del popolo ita- - liano. ' .importa? Ha. cl etto il Bruno.: 1cl'-fon temete· nuota:re-. centro il torrente-; è di HO ',anima SOll'dicta ·pensare . come il volgo, perchè_ il 1 volg_o è _iri maggioran– za n. · Sqpra ie maggioranze ch!:l ·hanno sempre un tempo ,eerc'tliamo le itlee veramente eterne. CLAUDIO ·TREVES. (S>ivagàziom :$U lo Stato di diritto)_ · Yi è un problema giurid,ico; il ,quale, per ia grande importanza ch'esso. può Presentare di fronte a tutti i•cit– tadini, sta anche a,l·di sapra dei"pur gravi-ssimi problemi politici odierni: il nostr-o Stato è ancora, o non è più, uno « Stato di diritto »? ' ' nJ Dobbiamo Tioonoscère ché, con Ja. mirabile « celerità » che , .lo oonhraddistingue, ·iJ. ducé dell'Ita.Iia fasciata ·e· fascistizzatai , a.ntivenne que'1t<>• « pédantesco • ·articolo dEll pr()fes.sore di di– ritto A. Levi,, riepondendogli trionfalmente, ment~e ancora stava OOIDJ?Onendosi i~ tipogra.fìa,, ool pezzo forte di Gerarchia « Forza e Cqnsenso .•,,-che tutti, ii qu~idjà,jii d' !ta.li, a - e,.· auguri!),mo, · del tmondo mtero - hanno r1fer1to ,o. nassunto; nel quale, an– nullan\io, oon, due colpi di• penn,a., ti:e secoli di ,p.ensler'?, di gloria e di ,martirio umani,, la. libertà - si-ntesi di tutti· i diritti sta.– 'tutadi _~·è proolama,ia.;' Ol>ntutti- gli' a,ltri « immortali prin– oipii ~ da. Il),8,lldarsi I),! macero, un· risibilé fetiooio, ·un· trùoco : <lozzina.le ,: una.. epeqie di baidracoa, deNe .oui orgie gli uoìnin i d'oggj sono atanebi; e\sul cui, oorpo deoomposto « il fascismo ·1, pall!jato ~ tornerà •a_.passa.NItT&nquillam.ente •· .• 'llral)l:juilla.menté, proprio?. Ne ~ ben sicuro lo tlorittore di Ge,:~e/w,,, capo dal ~erno??__ , .{Not~. lU $)ftl'l!ICl,I., SOCIALE), o Bianco Nè sembrino, coteste, pedanterie da ·professori°, o - come altri direbbe - da " melanconici zelatori del su– percostituzionalismo •· Perché, secondo io penso, la s0rte di un paese è legata al vigile senso di legalità che il po– polo deve possedere ed il Governo tutelare. ·Che se, come à·sserisce il fascismo, l'autorità dello Stato, prima del suo ·.avvento al poter-e, era caduta assai in basso per la colpevole debolezza <lei governanti. per· l'arrendevolezza di tutti gli organi sta.tali (dalla magi– stratura all'amminist,razione) alla "tracotanza sovver- ~ siva », còmpito urgente d~i rinnovatori- doveva essere :quello di. restaurare in pieno tale· .autorità. Ma, nello Stato di diritto, l'autorità dello Stato è autorità della legge. · , .. Ammettiamo -pure la piena esattezza delle critiche_ dei ·fascisti alla mollezza dei Governi dell'immediato dopo– guerra. (La. maggior colpa, ad ogni modo, sarebbe pur sempre dello Stato, che piegava, anzichè di que'i partiti, i quali, non avendo responsabilità di Governo, nell'ac– quiescenza d'ei ra,ppresentanti dell'autorità trovavano un incitamento troppo naturale a ritenere fondate le loro pretese e· solida la loro importanza!)., La medesima, e taluno può pensare anche un'assai più tollerante; indu1· genza .qimostrò · poi· il potere, dopo il tramonto del.la 'tracotanza ·rossa, di fronte ai fasci;;ti, i quali, compiute le prime prove ·senza incontra-re resistenz.a nè. da parte dei verbosi rivoluzionarii nè, tanto meno, da parte dello Stato, a·poco a poco vennero sostituendosi a questo nel– l'imporre alle attività altrui quei limiti, che, in un paese bene ordinato, i singoli do;vrebbero trovare soltanto nella legge. Ma quelle respònsabilità che non ha un pattito il quale agisce a proprio rischio, le ha, per fer– mo, un Governo. Le ha, massimamente, un Governo il quale si vanti restauratore dell<1, decaduta autorità dello Stato. Se un partifo_può ·ideare ed eseguire rappresaglie - • può •, intendià:moci, materialfnente, chli, sempre in .un paese bene ordinato, e cioè semplicemente civile,. ogni attività. di partito dovrebbe. svolgersi nel rispetto dell'or,– dinamento ·gi•ridico - quando quel partito diventi Go– verno ·non può ·a'Ve-re più che ùn còmpito, se voglia man– ,tenere allo Stato!. ài cui tiene le r~dini, il. car~ttere di ...

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