Critica Sociale - Anno XXI - n. 3 - 1 febbraio 1911

CRI'l'lCA SOCIALE 45 mercato di lavoro base !)0r l'accertamento del corso delle mercedi, poichè si parlava di " media corrente nei principali porti m partendo dal tacito infondato presup– posto di una identica situazione del mercato delle mer– cedi nei porti indeterminatamente indicati come princi~ pali: si sarebbe venuti così a creare probabilmente una ulteriore condizione di privilegio per la gente di mare arruolat~ nei porti seconclarì. La fissazione di autorità della mercede minima doveva avvenire solo su reclamo di una, o di entrambe le parti: in tale caso il Consiglio di vigilanza sui servizi marittimi (nel quale erano rap• presentati anche gli armatori e le ai;sociazioni dei lavo– ratori del mare) doveva " rilevare la misura media ~or– rente del salario ,, i in caso di inadempimento, il Consi– glio doveva disporre il pagamento ai lavoratori della differenza fra la mercede dovuta e quella corrisposta, mediante ritenuta sulla sovvenzione. Per l'orario di lavoro si ricorreva a un criterio Msai diverso da quello adottato per la retribuzione: si affi– clava senz'altro al Consiglio di vigilanza la cura di de• terminare u le ore di lav~ro giornaliero degli equipaggi n, ma, mentre per la mercede non era previsto alcun inter– vento di parti o di classi, p13rgli orart era prescritto che il Consiglio di vigilanza doveva " sentire gli inte– ressati ,, (?). Secondo principi analoghi a quelli ispiranti la notevole legge francese ·17 aprile 1907, si rendeva ob– bligatoria una speciala mercede per le Ol'e supplemen– tari di lavoro. Per impedire un sopra.lavoro, a somiglianza di quanto dispongono le legislazioni inglern e francese, si prescriveva che per ogni nave fosse fhsata la forza. minima di equipaggio; per tutelare i marinai riguardo agli alloggi, si indicavano come minime obbligatorie le condizioni di alloggio prescritte per gli emigranti; per la 1 ' panatica"' con incerta, norma si rendeva obbligatoria solo la " affissione a bordo di una tabella indicante il vitto che deve essere somministrato al personale n; con disposizione pure incerta, si deferì vano al Consiglio di vigilanza le controversie fra i concessionari e il personale. Le norme formulate dalla Commissione reale si tro– vano in parte emendate nel disegno di legge Baccelli (5 aprile 1906); questo estendeva logicamente il principio che la Commissione reale aveva adottato riguardo alla sola mercede: impegnava cioè i concessionarì a fissare sì il salario che l'orario per la gente di mare in misura rispettivamente non inferiore e pari alla media corrente nei principali porti nazionali; è conservato al Consigli~ di vigilanza il còmpito - su reclamo d 1 uua delle parti - cli eseguire la rilevazione della media dei salari e delle ore di lavoro e di determinare il compenso per il lavoro supplementare. La Commissione della Camera che esaminò il disegno (relatore Chimirri) introdusse una notevole modifica– zione - senza esporne i motivi nella Relazione: abbau• donò il pr}ncipio di fare semplice richiamo alle mute– voli condizioni normali del mercato libero di lavoro, per ricorrere al meno logico e meno :opportuno metodo della fissazione completa dei patti di lavoro da farsi d'auto– rità dallo Stato concedente. Cos\ il progetto emenclalo pattuisce che " i concessionarì si obbligano di adottare un contratto tipo di arruolamento degli equipaggi, con– forme al modulo approvato dal Ministero d.ella marina,,; o, senza più dare funzioni arbitrali al Collegio che e3er– cita la vigilanza sui servizi sovvenzionati, si aggiunge - inutilmente - che II te controversie sui contratti di arruolamento saranno decise a tenore delle leggi vi– genti,,. Queste disposizioni furono approvate senza mo– dificazioni e cosl figurano nell'art. 83 del Capitolato alle- Biblioteca Gino Bianc gato alla legge 5 aprile 1908 1 n. l 11e ricomparvero ancora immutate nel progetto Schanzer dell'S maggio 1909. IL progetto Bettola 11 febbraio UIO mantiene il priocipio del contratto-tipo che deve servire di base ai contratti di arruola~enti e, senza prevedere variazioni nello stato del mercato del lavoro, vuole che tale contratto-tipo sia " stabilito secondo le consuetudini vigenti alla data di stipulazione delle convenzioni 11 • Uua formala poco dissimile figura infine nella legge 13 giugno 1910 per la provvisoria siitema.zione dei servizi marittimi: nei capitolati per le Convouzioui provvisorie è ancora convenuto l'obbligo di adottt1,re il contratto tipo di arruolamento, stabilito dal Ministero, secondo le consuetudini vigenti alla dat!t della stipulazione; nei capitolati per le conveazioni definitive - in vista della più lunga durata - la Commissione della Camera, su ri– chiesta dell'organizzazione marinara, aggiunge che nella formulazione del contratto-tipo si delJba tenere conto "<lelle mutate condizioni della. vita di borclo 11 : questa. aggiunta di oscuro significato parrebbe in qualche modo alludere a una. mutabilità del contratto ti1>0, parallela alle mutazioni future nelle condir.ioni del lavorJ; ma. una tale mutabilità non pare compatibile col carattere di stabilità per tutta la durata. della cot1venzione, altri– menti risultante per questo istituto. L'istituzione del contratto-tipo per cura dello Stato consente e prevede una aqsai minuta disci1)lina delle condizioni di la.varo, non solo per quanto rigu.arda le mercedi, ma anche per l'orario, il lavoro supplementare 1 i riposi, la durata del contratto di arruolamento, le moda• lità e i turni di servizio nei porti e sul mare, il vitto 1 ecc.: il contratto•tipo dovrà evidentemente variare in talune clausole secondo i servizi cui si riferisce. L'intervento dello Stato in una cosl compiuta regola– zione dell'elemento lavoro in que3t!\ vasta indllstria è dalla legge previsto come intervento autoritario senza che di necessità. partecipino rappresentanze delle classi cui appartengono i futuri contraenti. Un ben notevole me– moriale presentato dalla Federazione nazionale dei lavo– ratori del mare al la Commissione parlamentare che esa– minò il disegno di legge Bettola ( lav. del mai·e del 1 ° marzo J910) proponeva invece opportunamente che il contratto– tipo fosse combinato da una Commissione arbitrale, com– posta di rappresentanti degli armatori e dei lavorntori, pre· sieduta dal Ministro della marina o dal Presidente del Consiglio della marina mercantile; un tale iuterveuto della classe· operaia era giustificato anche pel fatto che il contratto tipo - se anche avrà carattere di minimo - farà (come avviene di ogni concordato di lavoro) gra– vitare le mercedi verso le tariffe, eliminando le gra– duazioni delle mercedi secondo le circostanze individuali che si presentano nei mercati liberi. Tuttavia l'inter– vento delle classi interessate, benchè non previsto dalla legge, si verifica in realtà: l'organo dei lavoratori del mare narra di varì convegni dei rappresentanti di classe per la preparazione del contratto. Qt10sto avrà probabil– mente grande influenza ptLre sulle condizioni di lavoro della marina libera. * * * La legge 13 giugno 1910 sui set·vizì marittimi risolve pure per la marina sovvenzionata una questione, che si è ognora presentata assai grave in tutti i grandi porti, quella della mediazione del lavoro. Sono noti gli abusi e le raffinate forme di sfruttamento cui dà luogo Peser– cizio privato della mediazione per l'arruolamento della gente di mare ed è noto quale strumento di degradaziona esso sia per la connessione fra i sensali e le taverne di

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