Critica Sociale - Anno XX - n. 16 - 16 agosto 1910

CRITICA SOCI A r,r, òevono assicurarsi contro 1e malattie tutti gli occu– pati: a) in una professione soggetta alla legge sulle fabbriche, compresi i monopoli di Stato e imprese connesse, i mulini e le rivendite dello Stato (Regìe) i b) nello professioni non soggette alla predetta legge, ma. esercìte industrialmente come imprese; e) nelle miniere, cave 1 ccc. e nella lavornzionc di prodotti• minerari; d) nelle costruzioni <li strade, ponti, ferrovie, acquedotti, fogne, trn'3missioni d'energia, ecc.; e) nellf\ produzione e manipolazione di materie infinmmahili, velenose o nocive, di esplosivi, ecc.; /) nei laboratori chimici, fisici e farmaceutici; y) nei macelli e nelle fahbriche di ghiaccio; h) negli esercizi di strade fcrrnte, e lavori e costruzioni mcccnniche inerenti ; posta 1 telegrafo, telefono e loro manutenzione; -i) nelln nnvigazionc e nello costruzioni navilli; I.) nelle imprese di escavazione di porti, ccc., di traghetto, ccc.; m) nelle imprese di vettura e di spedizione; 11)nelle indnstrie accessorie alla produzione ag:ricola e fol'Cstale ; o) ne:rli stabilimenti pubblici; JJ) nelle imprese di Stato, comunali, ccc.; q) nelle officine degli sblbilimenti pubblici di istruzione; r) nelle Associazioni, corporazioni industriali, o nelle Casso di assicurazione fondate colla presente legge; purchè vi siano occupati stabilmcnte 1 come as– sistenti, o anche provYisoriamente, con uno stipendio o mercede non superiore a L. 2500 annue o a L. 8 1 50 al giorno. Sono assicurati anche i lavoranti a domicilio sotto la responsabilitfl dei singoli imprenditori. Per tutti gli altri salariati (domestici, addetti al– l'industria casalinga, agricoltori 1 hraccianti, ecc.), si ha Passicurazione ,•olontaria, previa visita modica. Gli organi pel fuuzionament.o dell'assicurazione sono, per la Germania: t 0 il Comune (Casse comunali) per lo persone soggetto alla legge, non appartenenti ari alcunn delle Casse di malattia riconosciute; 2° Casse locali, costituite dai Comuni, per per– sone soggette alla legge, occupate nei rispettivi ter– rit0ri, a condizione che gli asslcurandi sia.no nlmeno cento e occupati in uuo stesso ramo d'industria o genere di lavoro ; 3° Casse di /aùlwica, costituibili cht ogni datore di lavorn che, in uno o 1>iì1stabilimenti, occupi al– meno 50 persone sogget.te alla legge; 4° Casse <li imprese di cosfruzio11i eclilizie; 5° Casse corporative, per i membri di date cor– porazioni di arti e mestieri, e rispettive famiglie i 6° Casse minerarie; 7° Casse libere, costituite da operai, di propria iniziativa. Inscritto ad una Cnssa., il salariato, colpito da in– validità per malattia, acquista suliifo diritto al sus– ~idio settimanale posticipato. La " malatth, ,, ò in– tesa nel più largo senso, quale che ne sia la causa, purchè non sia - ed è bene - procurata volonta– riamente, da risse, ubbria~hezza, o vita disordinata. Ogni Cassa malattia 1 nei""tre paesi tedeschi, dove l'assicurazione è obbligatoria, deve ui suoi affigliati il seguente minimum di prestazioni: o•:R}IA~•JA AL"STIUA u:rnn•:RIA 1°Cura medica 1 farma- Idem per Id. per 20 settim. ceutica (medicine, acque 20 settlm. minerali, occ.) 1 sussidi te- rapeutici (occhiali, bendo, cinti,<ionti artiflcìali,occ.) per almeno 2G settimane dall'Inizio della malattia. (modificazione 25 maggio 1903, entrata in vigore il 1,:, gennaio 100-1). 2° Sussidio malattia, Sussidio pari alla metà. della mer- pari al GO 0 / 0 cedo media giornaliera, del salario che servl di base per cal- medio por colare il premio; durata, 20 aettim. 26 settimane (massimo 52 settimane). 8° Sussidio allo puer– pere, corno al u. 2°, per G settimane dal parto. - Levatrice e assistenza mo- dica corno al n. 1°. Idem Sussidio pari al 50 ¾ del salarlo medio, base del premio, e per 20 settimane. Idem. 4° Indennità funeraria, L. 105 alla Indennità pari di almeno 60 lire. famiglia. a 20 volte la mer– cede media giorn. 5° Sussidio alle gravido per un massimo di G set– timane, oltre le epcse di cura del medico o della levatrice. Assistenza gra– tuita (cura e sus– sidio) ai membri clellafamigliadel• l'aasicurnto che non posseggano alcuna entrata e per la durata cli 20 settlm:rne. In Germania e in Au~tria, qualora le Casse ab– biano i mezzi, oltre la prestazione 5a dell'Ungheria, possono aggiungere ancora: 1° Sussidio di maggior durata (oltre le 2G set timanc, massimo però 52) o di maggior entità, nrn, in ogni caso, non superiore al 75 °1 0 della media mercede giornaliera j 2'' Sussidio alle puerpere (non malate) fino a 8 settimane. Gli assicurati (questa nonna vige so1)ratutto per le Casse comunali), stati soccorsi per 26 sett.imane, o consecutive, o entro un periodo di 12 mesi, uon possono esserlo piì,, nei 12 mesi successivi, se non per 13 settimane, quando la nuoya malattia abbia la medesima causa. La Cass1l, a. meglio assicurare il risanamento del– l'affigliato, può anche ricornrarlo in Tstituti, meglio adatti alla cura, passando ai congiunti la metil del sussidio. Co11fl'ibufi. - Finora, in Germania., il premio annuo era pagato por 2 / 3 dall'opernio, per 1 /:i dal padrone, e i clelegati nel Consiglio di Amministrazione della Cassa erano ~1 3 operai e 1 /s padronali. l'ende orn il progetto di dividere, come in Ungheria, premio e delegati t\ giusta metil. L·Anstria mantiene lo pro– porzioni di 2 j 3 e 1/ 3 , ma il nuovo progetto (I ~04) propone cli portarla anche qui a metà pei due assi– curat,i. L'ammontare del premio. annuo varia e, mentre, por le Casse Comunali, che danno il minimum delle prestazioni, è dell'I 1 1, - 2 % ciel aalario annuo medio, pel' le Casse locali si aggim intorno al 2 1 / 2 - 3 ~/ 0 per l'operaio e di l 1 /z circa pel padrone (totale 3-4 1 /-i ¼).

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