Critica Sociale - Anno XX - n. 16 - 16 agosto 1910

252 CRl'l'fCA SOCIALF. minor rischio nssunto dall'interessato, che si prh•ò dei rischi. ma anche dei vantaggi connessi colla mu• tualiH1. Il versamento obbligntorio dell'operaio è fissato in D lirn per gli uomini, 6 lire per le donne, 4 1 50 per i minori di lS anni. Altrettanto versa l'imprenditore. All'infuori del criterio del sesso e dell'età, non si tien conto di altre condizioni pnrticolari. Sono state ab• hnndonate le ripartizioni in classi di salario, intro• dotte fin dalla prima legge germanica. Degli assicurati volontari, i fìtbtiuoli, coltivatori, arti,:iani e piccoli padroni potranno versare 9 lire al minimo, 18 lire al massimo. [nvecc i mezzadri sono autorizzati a discendere a sole 6 lire. rn compenso, i proprietari del fondo saranno costretti a \'ersare pari somma. Il contributo di questi non potl':t essere obbligatorio che fìno ad una somma ma:;sima di 9 lire. A questo proposito, rileviamo una strana incon• gn1enza della legge francese. l~sen stabilisce pei mez. zt1dri il pieno diritto al contributo padronale, ma poi nggiunge: salvo conveuzioui coutmrie. Non è l'unico punto contrndclit.torio che la leg~e contenga. Lo Stato, per suo conto, non ng:,:-iunge quote da capitalizzare, ma concede un assegno ,,italizio di GO lire, all'atto della liquidazione della pensione. Questo rnrsamento è suhordinato all'av,·enuto pagn• mento di 30 quote annunli. N('l caso che queste siano superiori a 15, lo Stato interviene ancora, ma la sua partecipazione corrisponde a L. 1,r10 JJer ogui anno di premio di assicurazione pagato. I duo anni di scr\'izio militare si computano n fa. ,•ore dell 1 operaio. Lo Stato interviene anche a favore degli assicurati \'Olontari 1 ma in modo dh•crso. Jnvece di assegnare una quota di pensione, concorro a formarla colla ca• pitalizzazione, e precisamente ,·ersando, a favore di ciascuno degli iscritti, un supplemento di Quota, pari ad un terzo delle somme eia esso versate . .li versa– mento, per le quote dello Stato, avviene unicamente n capitale alienato, e cessa quando si sia raggiunto, n f1t\'Ol'Cdell'assicurato, un reddito annuo eguale alle GO lire concesse per le nitre categorie. I.e quote di assicurazione sono prelevate dall'im– prenditore sul snlnrio. Ad esse sono aggiunti i suoi contributi obbligatori. Ad imitazione della Germania, la Francia effettua questo complesso ser\'izio mediante una carta di iden• tità personale, una carta annuale per l'applicazione delle marche - le marchette - prO\'a e corrispetti"o dei versamenti eseguili. I versamenti e l'apposizione delle marchette pos• sono, oltrechè dagli imprenditori, e!!sere effettuati presso le Societit di J\lutuo soccorso, le Casse di ri– ispnrmio ordinarie e altre Casso ,autorizzate dalla legge. Di csen1.ioni dall'assicurllzionC non se ne conce· dono. Però lllcunc potrebbero effettuarsi a traverso In dicitura dell'articolo te,-zo: " Coloro: che dimostreranno dl essere già aderenti o di J)ngaro la loro quota ad una Società. di Mutuo soc– cor:10o di previdenza che concedo pensioni i coloro, che dimostreranno di uer contratto un Impegno per la com• pra O la costruzione di un'abitazione a buon mercato o per l'ncqulsto di una piccoli\ proprietà, potranno otto• nero l'autorizzazione cli continuare a investirvi I ,•ersa– montl personali imposti da questa legge." Nell'assicurazione germanica si ha la restituzione delle quote versate, in alcuni casi : l'abbandono del hworo da 1,artc di donno elle prendono nrnrito 1 il decesso prima della pensione. Nella legge francese si corrisponde invece qunlche assegno agli orfani e alla vedova. A.i figli dell'assicurato, che non abbiano raggiunti i 16 anni, si danno, per sei mesi, 50 lire, se sono in tre, 60, per cinque mesi, se sono in due, 50, per quattro mesi, se il figlio ò unico. Alla ve– dova: senza figli inferiori ai 16 nnni, si danno 50 lire per tre mesi. Tutti questi sussidi sono vincolati da un fatto: che, cioè, l'assicurnto abbia già effettuato i versamenti nella. mil:mra dei tre quarti cli quelli prescritti. Perchè le vedove francesi di salariati stranieri pos– sano, coi figli, godere dei vantaggi della legge, deb– bono compiere l'atto di naturalizzazione. J~, gincchè abhiamo accennato ai rapporti cogli 01,erai stranieri, rileviamo un particolare che ha im• portanza per la nostra non indifferente emigrazione nella Francia meridionale e nel Lionese. Gli operai stranieri hanno i medesimi do,•eri degli operai in– digeni, non ne hanno gli stessi diritti. Essi non pos• souo fruire dei versamenti padronali e degli asscg11i dello Sb~to, se non nel caso che e~uale trattamento facciano i paesi di of'igine ai salariati francesi. Così gli operai finiscono per pagare il fio di dcficien1.e, di cui non hanno colpa alcuna. Per la gestione dei versamenti e la preparazione delle J>cnsioni, la logge non crea speciali stabilimenti, per affidare ad essi la maggior parte delle operazioni. Oli assicurati 1>ossouoscegliere, come credono meglio, o l'uno o l'altro di sei gruppi di istituti per i loro conti individuali. Sono autorizzate: la Ca~s{l, 11a1io· m,le delle pensioni per le, vecchiaia, le Societù o lo Uuioni cli M. S. 1 le Casse d-iparlimeulali o ngionali di pe11sio11i, le Casse padronali, le Casse dei Sinda• cali di. garanzia, lo Casse Pe11sionidei Sindacati 1)1'0· fessiouali. La gestione finanziaria. di questi Jstituti ò però fatta dalla Cassa depositi, e p1·estiti. Gli [stituti autorizzati banno una certa lihertà cli azione. Essi debhono bensì curaro gli investimenti del capitali entro alcune categorie fissate, ma queste sono così varie ed ampio che non si può affermare venga a scomparire og11iautonomia. A meglio garan• tirla, è tassativamente prescritto che la Cassa clepo• sili e 11restif'i debba eseguire - e non può dispen· sarsene - gli ordini di ncquisto o di Yendita pre• scntati dalle Casse. Per l'esame di tutte lo questioni che hanno atti– nenza col funzionamento della. legge, è costituito, presso il Ministero del Lavoro, un Consiglio supe– riore, colle rappresentanze di tutte le categorie di cittadini interessate all'applicazione della legge. '.l'uttc le formalità descritte - ad eccezione di quelle di indole generale - hanno di mira la pre– parazione futura delle l>Cnsioni.Ma esistono tutte le numerose età che non possono più, col sacrificio quotidiano, garantirsi 1111 briciolo di pane tranquillo per i loro vecchi giorni. Sono esse che costituiscono un pericolo e un ostacolo per ogni assicuraz.iono ohbligatoria. Abbandonarle non sarebbe giusto cd umano. Assicurare ad esse, che non hanno f\ttto \"Cl'· snmcnti di sorta, che non ebbero contributi padro– nali, una pensione pari a quella degli assicurati che si sottopongono ad un poso diuturno, non sarebbe equo e, sovratutto, urterebbe contro difficoltà flnnn• ziarie insormontabili. Ln legge francese - come già quella germanica - 1>rOv\'ede a siste mare il p eriodo transitorio. E Sllrebbe interessante esamiun.ro tutte le minute prov– \'ldenze che si stabiliscono, n. seconda dell'età, per garnntire qualche modesto assegno. Ma un tale esame analitico, per necessità minuto, ci porterebbe tro))pO oltre. Ci piace solo rile\'are che - a somiglianza delle altre legislazioni - quella francese dichiara incedi• bili e insequestrabili le pensioni e gli assegni ncqui• sta.ti in virtù della J>resente legge. Solo un'eccezione è am messa, per il pagamento di diarie in Istituti pub• blici ospitalieri, che abbiano ricoverato il pensionato.

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