Critica Sociale - Anno XX - n. 5 - 1 marzo 1910

CJU'J'fCA SOCIAl,J.: berg), ma nelle cnm1>agnc discende fino a 134. Ora anche tcucndo conto di un notevole numero di sem– plici integra1.ioni del reddito privato, 1fl pensio11c 1..·ompleta rappresenta. pur sempre solo il minimo in• dispensabile per non morire di fame ed h1t quindi, m sostanza, piìt l'essenza di un soccorso che di unrt pensione. Tenendo conto dell'età dei pensionati e del rap• porto tra essi e In popolazione della stessa età, si ricavano due conclusioni: 1° che clfettivamcntc il maggior numero approfitta della pensione dopo il r,5° anno, ancorchè la legge abhia tenuto il limite 1>iì1basso; 2° che una larga 1>arlcdclln po1)0lazione concorre a ~odore del beneficio della legge. Prendinmo il resoconto del !!107.· r pensionati si distrihuivano così: Pensionati secondo l'età e la popolazione. uom'nl G.-,-70 " IS,!l oltre i 70 anni 30,2 In media il quarto della popolazione, al di là dei 110anni, gode dei bcnefizii della legge, però ne ap• profittano piit largamente i centri minori dei mag• . giori. Lacombe ( 1 ) 1 esaminando per gli anni 1892-1804 la distribm~ione elci pensionati secondo l'importanza dei Comuni da cui dipendevano, cletermi1tll\'f~ questa progressione: Copenhagen 1-'rederikslJerg Città di proviucla . Piccole città . Distretti rurali 0.62 °' 0 abitanti 0,90 ,, 1/,1 1,80 2180 A queste conclusioni si giunge in una nazione poco densa di popola1.ione, con condizioni economiche relativamente buone o con aghitezza diffusa. Impor· tanclo lo stesso sistema in uno dei nostri paesi, l'onere salirehhe a cifre notevolissime. Il B11lleti1t de l'Office dii Travail calcolava, nel 1897, che, se si fosse trasportato il regime vigente allora dalln Oaoimnrcn, in Francia, si sarebbero avuti 005.000 pensionati e 90 milioni di spcsn (:). Ripe• tendo il medesimo calcolo per Pltalia, oggi, tenendo conto ciel sussidio che om ò piìl elevato e delle mi· nori restrizioni nell'assegnamento clclle 1,cnsioni, il numero dei pensionati sarebhc 1>ocomeno di 800 mila e la spesa assai prossima ai IGO milioni annui, nel– l'ipotesi però poco vel'Osimile che nell11tnlin si ab– biano tanti po,·eri qunnti ve no sono in Danimarca. [ calcoli nostri, come i calcoli francesi, sono solo approssimativi, ma possono dare un'idea della con– seguenza finnnzinria del regime delle pensioni pub– hlichc acclimatato nei nostri paesi. Ora, <tuali sono i risultati socini i di questo speciale regime nel paese stesso che 11ha sperimentato? Ad alcuni di ossi - alla ripercussione sulle imposte o sulla puhhlica assistenza - abbiamo gii'I. accen1rnt~. Il Co,·dt Trapt, al penultimo Congresso delle assi– curazioni sociilli, notava che un simile regime per– mette una nmrninistrazione semplicissima, che può essere facilmente tenuta dallo Amministrnzioni co– munali, 1>oichè mane,, ogni contabilità per i versa– menti individuali. Mo, nello stesso tempo, denuncinvfl il grave pericolo di distruggere l'interesso a rispar– miare qualcosa. colle proprio forze pei giorni clolla ,•ecchiaia, e appoggiava la sua O!Jservnzione con la progressiva decadenza dell'assicurazione per la vec– chiaia nella Banca degli operai di Copenlrngen. Nel (1) l,.\CO)IIU:: ,~, ,·th•nlfu 011n·ii,·t1. 100:.. p. 3j0. (1) H1dl,tht dt l'Olffn liii T1•nrC1II, PRr\8, 1~91. p. 76e. 1891, alla vii:;ilia dellll nuova legge, ~li assicurati erano r;r;r:, nel rnoo erano ridotti il soli !S.'J. • luder.11e11 notl\ che hL legge danese ha provocato soddisfazione pili che malcontento, e la po1•olazionc la distinse ncttame11tc dttll'as!Sistonza puhhlica. " Il sussidio nlla ,·occhiaia è eonsidernto come una ricorn• pensa della soeiet:'i all'operaio laborioso e onesto, che non è in grado di gua!lagnare di che , 1 h•ere nei suoi ultimi ~iorni. Non ,·i è dubbio che, per la maggior parte, il sussidio non si!L R favore cli indig-cnti, che avrebbero preferito trascinare 1111n \'ila miserabile o mancare di O,!.:'ni cosA, piuttosto che ricorrere alla 1rnbhlicn. assi!Stenza ( 1 ) n· · Maurire Hetlom, a sua \'Oltn, pur ,iiudicanclo il sistema in sè de111oraliz1.antc per l'individuo e ro\'i– noso poi bilnncio dello Stato (' dei Cornuni 1 constllta il successo del regime delle pensioni gratuite iu Da· nimaren, ma lo attl'ihuisce alht convcrg-enzn cli due condizioni affatto particolari del paese: la preoccupa• ziono della dig11ità personale ncl1'01>eraio e una scru• polosa diligenza ed una nssenza di fo\'oritismo d;i parlo delle autorità comun ali. .Nei ,,aersi, in cui l'una delle due pre1.iosc qufllit.il non è 1mtil o 1'1\ltrn è in embrione, il rc~im e d{rnes e sarehhe J)('l'icolosissi1110. Di qucsli pericoli 110ll si è fH'COCCU()Hll\ 'l11ghil– tcrr11, che, dovt.l11do, nel 1908, risoh·ere il prohlc111:t delle pensioni di \'CCChiflia, dopo tentativi sfortu11nti e studi molteplici, si determinò a fa\'ore del sistema delle 1>cnsioni di Stato. I criteri delhi nuon, leJ?gc, la cui applicnionc è cominciata al principio del l!:>09, non si nllontamrno ,ta quelli delle altre legislazioni eia noi crsaminntc, però, in alcune 1>arti, In legge in!:'lese è meno lihe– ralc di esse. )lentre 1 in Australia, il diritto a pensione è fiss11to a G5 anni e può essere ridotto a 60, mentre in Oa- 11irnarca esso è, fin dal 1891 1 a GO; in Inghilterra non incomincio che ai 70 anni. La limita1.ionc è assni g'l'tlV(', Oltre la condizione dell'età, per riCC\'Cre la pen– sione bisogna essere da almeno \ 1 C11L'a1111i c ttadi110 hritannico cd essere eia altrettanto residente nel ltcgno Unito. Non è r ichiesta l'indigenza assoluta, ma il reddito persona.le non può t3upcrnrc le 30 stcr· line per anno. Sono esclusi dalla pensione quelll che ricevono carità legale o l'hanno ricc\'uta dopo il 1H·imo gen– naio IU08 In Danimarca non bisogna riC0\'ere cariti"t legale da un quinquennio per avere diritto a. pen– sione mii, un tempo, bisognavano dieci anni. Anelle nella leg·islazione inglese ò pcnetrntn ht considerazione morale, giacchè si perde il diritto a pensione se " si trascura\·a ahitualmente di larnrarc, secondo In ca1>acità, op1>ortuuitìt e bisogno, pel man– tenimento di sò e delle persone legalmente a carico 1,. l condannati per delitto importnnte il carcere senza 01>zionc pecuniaria o una pena maggiore non possono nè rice"erc nè continuare a percepire In pensione, !Se giìt. la percepivano. e ciò per hl durata di dicci anni. So t-1i è condannali all'età di 60 anni od oltre per la legge sulla u 1 )briachezz11 1 l'autorità giudiziaria J)11ri pri\'are del diritto a pensione, ma nou per pili di un decennio. La pensione concessa non ò fissa. Essa è gnnlunh\ secondo i redditi personali. Può essere di cinque scellini setlimnnali o di uno solo 1 secondochè il red– dito del pensionato sia o al disotto di 21 sterline all'anno o di :ii. Anche qui abhiruno il criterio del· l'integrazione del reddito perso1rnle 1 in\'CCe della pen• sione ,•ern e propria. !.'organizzazione del senizio ò ins1>iratn, insieme-, dal sistema nustrnliuno e da quello chrnoac. (I) ,U'Dl:RiU;~: S11brtntio11 ,ì In r/,llltlif t11 IHIIIIIH(1rl·, P""· 'l9. (c\11110 <la Bv.1.1.01,1).

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