Critica Sociale - Anno XV - n. 17 - 1 settembre 1905

266 CRITICA SOCIALE come - 11er ragioni intuiti\'C - si ò ratto in altri si– mili casi. Ca Commissione, dunque, presenterebbe le seguenti proposte che il Ca1·li110 intercala coi commenti che puro trascriviamo, e che noi commentiamo a nostra Yolta fra parentesi e clauclite: 1° Abolizione dell'atto d'accusa e dell'interrogatorio davanti al presidente della Corte d'Assise. (Si allude nl– l'interrogatorio1 precedente di vari giorni il dibattimento, e che per lo pìù si risolve in una dichiarazione circa la scolla o la nomina dei difensori). Sopra questa aboli– zio11e, timidamente domandata anni sono dai rirormtsti, ror.;e non ci si spera,·a pili. Sarebbe del resto un'impor– ta:-.ione iuglese. 2° Una più larga parto verrebbe fatta al principio dell'oralità nei giudizi penali, quantunque, e tutti lo J ossono vedere, il principi~ dell'oraliti, nei giudizi pe– nali sia in Italia tutt'altro che offeso e ,,iolato. Nel caso speciale però si intende di porre un limite al hworlo dell'istruttoria !legreta. (Evidentemente, aggiungiamo noi, uno può trattarsi che di una pili o meno ampia ammis– sione della difesa nell'Istruttoria segreta). 3" Norme più razionali sarebbero stabilite circa le modificazioni dell'accusa nl dibattimento in ogni specie dì giudizio. Savia rirorma questa, poichè presentemente il pubblico .Ministero non può uscire dal cerchio di ferro che gli ,•ie:10 tracciato dalla sentenza. cli rinvio della Sezione d'accusa. (La cristallizzazione dell'accusa nella formula rlella sentenza di rinvio giova qualche volta alla cHresa, ma non crediamo che giovi ugualmente alla giu,;tizia, troppo frequentemente avvenendo che circo– stanze nuove emerse al dibattimento - specialmente col sistema attualo che esclude dall'istruttoria ogni in– terve:ito di difesa - modifichino sostanzialmente la f\– gura del reato). 4° Il potere discrezionale del presidente, limitato al– rassunzionc di nuove provo, verrelJbA attribuito alla Corte ed esteso ai pretori e ai 'frilJunali i ed ò logico: mo. percbò i pretori ed i Tribunali non dovrebbero po– tere servirsi di una prova di innocenza o di colpabllità, sempre nell'intere,u~e dc~ vero, saltata fuori all'ultimo momento? (Giustissimo: ma la riforma dovrebbe accom– J)&gnarsi col correttivo di un correlativo potere, dato anche alle parti, per introdurre dal canto loro, nuovi testi in opposizione - occorrendo - a quelli chiamati dal Presidente in virtt1 di un potere discrezionale, che, non potendo essere nò pro,·ocato nò sindacato, è tentato molto spesso o di non destarsi quando sareblJe neces– sario, o, se si desta, di mancare <l'ogni... d-iscrezione. Notiamo però che, quando l'intervento della cliresa nell'istruttoria venisse ammesso, il pericolo oggi fre– quentissimo di vedere al dibattimento mutarsi radical• mente la situazione giudiziaria sarebbe assai meno te• mibile). a 0 Le questioni ai giurali si J>Orrebberoprima delle arringhe, anzi dovrebbero presentarsi alle arringhe de– fensionali e alla requisitoria. come canovaccio per il loro a,,olgimento. Anche questa riforma era stata per lo passato inutilmente domandata. (Beue anche questo: ma la posizione delle questioni, anteriore alle arl"inghe, non dovrebbe escludere la possibilità di aggiunte o modifi– cazioni anche successive. Perchè le arringhe aHiene spesso che prospettino nuove IJ>Otesidi fatto o di di– ritto, e tanto piò questo potrà anenire quando sia ammessa la modifleabilità della formula della sentenza d~ rinvio. Ben vero che lo nuovo ipotesi potrebbero for– mularsi dalle parti in occasione della posiziono del que- siti: ma, per farle accogliere dalla Corte, le parti doYreb• bero svolgerle: onde un circolo ,·izioso, pel quale le arringhe antecedenti ai quesiti 1 cacciate dalla porta, rientrerebbero dalla finestra). 6° In materia di quesiti, la Commissione studiò molto sulla separazione assoluta del fatto dal diritto, ma non fLl possibile trovare a questo proposito una solu– zione. Anche qui si è dovuto seguire il sistema della giurìa inglese, la quale decide del fatto e del diritto; in Francia invece lo cose vanno diYersamente. Ciò avrebbe condotto la Commissione a riformare radical– mente il sistema delle questioni e a fare obbligo ai pre– sidenti di Corte d'Assise di dare ai giurati le istruzioni giuridiche necessarie alla soluziono dei quesiti. (Badiamo soltanto che le 11 istruzioni giuridiche "non riconducano per altra via nel dibattimento il famigerato riassunto J>rosidenziale. .li ratto o il diritto sono talmente intrec– ciati, come ammetto 1 a quanto J>are, la stessa Uommis– sione ! L'inconveniente sarelJbe però di molto attenuato quando le istruzioni venissero date prima delle arringhe o non immediatamente prima della votazione. -- Quanto alla modificazione del sistema delle questioni, che ci riserviamo di esaminare quando a"remo le proposte sot– t'occhio1 essa è certamente il punto più importante di tutta la rirorma. Ciò che rese enormi, secondo noi, Il verdetto e la sentenza del processo ruurri nei riguardi clolla Linda e del Socchi, fu appunto la formulazione del quesito che riguardava la loro responsabilità corno complici; nel quale, anzichè interrogarsi i giurati sulla inesistenza o meno di un fatto determinato, o di altret– tanti fatti determinati distinti in altrettanti quesiti, si chiedeva loro l'applicazione agli imputati di una defini– zione giuridica, senza alcun accenno a ratti specifici - e ciò, crediamo 1 in violazione anche dell'articolo 495, che vieta nei quesiti le denominazioni giuridiche. Non solo, ma si riproduceva. nell'unico quesito tutto intero l"articolo di legge che definisco in astratto 1 unn dopo l'altra 1 le varie forme di complicità, dandosi cosl luogo a un quesito doppiamente viziato, per astrattezza o per complessità, onde esula noi modo più evidente non sol– tanto la certezza, ma porflno la semplice probabilità cho il pensiero di ciascuno dei sette giurati affermativi abbia dato al proprio sì l'identico significato dol sl de' suoi colleghi, e la maggioranza ne risulta e'fidentemente fit– tizia. Su questo tema il Codìce dovrebbe essere ben chiaro e preciso). 7° Verrebbe abolito il riassunto presidenziale, cioè la seconda requisitoria, cho riesce quasi sempre pili au– toreYole, più efficace e decisiva della prima, e costituisco oggi uno scandalo addirittura. (E questo è uno dei punti particolarmente avuti di mira nella nostra interpol• lanza). 8° La votazione dei giurati si farebbe in sala di udienza, esclusa la presenza del pubblico, e le funzioni per lo scrutinio dei voti, le quali sono presentemente affidate al capo dei giurati, verrebbero attribuite al Presidente. Questa riforma incontrerà prolJabilmente molta oppo– sizione alla Camera, come ò stata vivamente combat– tuta nel seno della Commissione. Infatti, meno il Presi– dente c'entra, e meglio ò. (Pienamente d'accordo!). 9° 11 potere moderntore della Corte pel verdetto af– fermativo verrebbe esteso anche alle circostanze ag– gravanti e si eserciterebbe noi caso in cui il verdetto non sia deliberato a voti unanimi e h, Corte ritenga a sua volta ad unanimità che i giurati Ri sono ingannati. Questa. parte di moctiftcazione del nostro Codice di

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