Critica Sociale - Anno XIII - n. 4 - 16 febbraio 1903

62 CRI'fICA SOCIALE 2° La ripartizione dei prodotti non avviene mai Completamente - o almeno in cnsi rarissimi - per giusta metà. Io non dico che la ripartizione per giusta metà rappresenti la giustizia Ideale - spesso, se e.ncht!scru1>oloaamenteattuata 1 essa sarebbe insuffi– ciente a garantire al mezzadro quel tenore di vita al quale ogni uomo che lavori deve poter aspirare; ma sta in ogni modo che, sia essa o non sia l'ideale, in pratica non viene osservatit. Accade sposso che il contadino debba di suo non WtltèipaJ'e ma fornire le sementi dei cereali. Sul prodotto della vite si preleva. quasi sempre, prima di ogni altra ripartizione, una decima a favore <lei padrone, ta foglia gelsi, che rappresenta un cespite notevo– lissimo dell'azienda agricola, Rpparticne quasi dap– pertutto esclusivamente al padrone. Su questo prin– cipio ò basata In. divisione del raccolto dei bo;,,zoli. li padrone concede al contadino, per ogni oncia di seme bachi, una. dotazione di foglia assolutamente inferiore al bisogno. La differenza necessaria ò posta per metà a carico del contadino, <1uanclola riparti zione del prodotto avviene per metà o in ragione di tre quinti nl padrone e due al contadino: nel solo caso che del prodotto gli venga un solo terzo, i I contadino ò lihemto da ogni peso di foglia. Anche in questo Cflso, però, egli deve un contributo per le spese di riscalcln111ento, di suffumigi, e pagare al }>adrone l'affitto dei graticci o tavole al prezzo inve– rosimile di -10 o 50 centesimi l'mrn (non valgono pili cli 4 o 5 lire nuovi). Una volta rnccolti i bozzoli, la parte colonica non spetta al mezzadro in verfl. proprietà: di questa, così come della pnrt.o pnclronaJe, ò il padrone solo cho può disporre: il mezzadro ,,iene costituito in credito del prezzo della. sua parte. Un tal prezzo è però sem1>re inferiore a. quello che il pnclrono percepisce: la diflèrenza che il padrone trattiene si giustifica colla considerazione che a lui spetta una provvigione così per aver procurato Ja venclibl 1 come per aver corso J1nlea nel caso di vendita a fido. È vero cho la sta.Ila - so il mezzadro ha bestie di suo - gli 1>rocura un po' di latte e <1ualeho vitello. Ma. le disgrazie sono assai frequenti, e del resto lo stalhltico è dal contadino fornito al fondo senza compenso speciale. Questi - per non dilungarci oltre - i punti pili importanti quanto alla. ripartizione elci prodotti prin– cipaU. 3° Il mezzadro è colpito da a11gherie, aloune deJle quali notevolissime e gravissime. Paga quasi universalmente - e non qua e là s1>0- radicamento e in via di eccezione, come qual cuno ha fatto credere all'ou. Sonnino - il fitto della ca.sa di abitazione. Questo affitto, avuto riguardo al valor locatizio delle case, è tanto elevato, che, se anche si volesse dichiarar legittimo in principio il pagamento di un affitto, come dovuto corrispettivo cli un godi– mento nella misura in cui viene pagato dovrebbe dichiararsi se mpre eccessivo ed equivalente almeno in parte a.cl una vera e pro1>riaprestazione in denaro destituita d.i ogni giustificazione. Nò va dimenticato. A. proposito delle case, che per circa quaranta giorni ogni anno gli ambienti migliori sono adibiti alla coltivazione dei bachi 1 i quali si insediano da pa– droni nella casa e mandano la famiglia del conta– dino acl abitare la stalla e il fienile. .8 obbligato dalla consuetudine - o quanto mono misure dirette a tuielare I C-Ontadtnldi fronto al ttHAblll, che r1111- preac11tano uo,e \'0118 au dieci la plì1 Ingorda ll>OCUlazlone. msoiina risalire al Qo,crno austriaco per lroYarO almeno 1111aoocnno alla ncceultit di un tale 11rov1•c<Umcnto. ~:d ò lu una circolare della I. IL Dclegazlonc di )1ll11110,24 agosto 18!13.(JAC1:-.1, L« pr<>p1·itlll (<>11aia,·i.<1, ecc.), Be neo non può rifiutarsi - a prestare egli stesso e le per~ eone di sua famiglia ogni sorta di servizii al padrone che villeggi sul fondo o vi dimori per sorvegliarne la coltivazione. Deve ogni anno consegnare un determinato numero di polli e di capponi cli un peso fissato nel minimo (che direbbe il buon re Enrico nr?), nonchè tante dozzine d'uova - il che ove non faccia, gli è anno– fatto a debito il valore corrispondente. Trasporta senza compenso al mercato - molte volte lontano dieci o dodici chilometri - la ()arte padro– nale dei prodotti del fondo, ed è obbligato, a ri– chiesta, a compiere ogni altra carreggiatura dietro un irrisorio compenso. Dove è frequente la coltura a prato - ed anche su tali plaghe ò in questa mia provincia molto dif– fusa Ja mezzadria - il mezzadro ha l'obbligo, come appenclizio al proprio contratto, cli IR.vornre gratui– tamente, o quasi, al padrone una data estensione cli prato, detta di banco, concimando, falciando l'erha, rastrellando e seccando il fieno o trasportandolo al fienile paclronalo. Il padrone può infine richiedere il mezzadro della prestazione di giornate di lavoro - quasi general– mente senza altro limito che la propria discrezione - pagandole con salarii cli 60, 70 o 80 centesimi l'in– verno, di L. 1., 1,20, 1 1 30 l'estate ( 1 ). L'obbligo di questa prestazione diventa intollerabile quando il padrone, accanto alla. masseria, conduce fondi per conto proprio esclusivo - tenuti in. casa, come si dice. - rn questi casi la pretesa delle giornate è senza limito: nello settimane in cui il lavoro ò 1>iù urgente il mezzadro deve assai spesso farsi sostituire nella. coltivazione cle'suoi campi da un giornaliero avventizio pagato a 2 lire, a 3 lire fors'anco, per an– elarne a guadagnare lui presso il padrone una. sola. Si dir?~da taluno che lo stesso suo interesse vieta al pa– drone cli distogliere il mezzadro dalla solerte colti– vazione del suo fondo, ma. non ò vero. Il profitto che il padrone ricava dalla azienda in economia, fo. condat a da l lavoro non pagato ciel mezzadro, lo com– pensa a.cl esuberanza del minor redclito 1 che perciò getti l a m ezzadria. Questi sono gli aggravii principali. Ma non vi è plaga o Comune 0 1 son per dire, podere in cui il genio proprietllrio non abbia saputo escogitare nuovi carichi, tra i quali alcuni cli tanto odiosa strava– ganza, che a petto scom1>aiono le trovate del diritto feudale. Oggi poi - e Io stesso on. Sonnino ne ò testimonio - incominciano qua e là gli accenni alla necessità che la stessa fondiaria veng-n) almeno in parte, caricata al mezzadro. Ciò a sollievo di quella che a mc è capitato più volte cli sentir 1>ia.gnucolo samente qualificare u. la povera 1>ossidenza ,,. 4° Il sistema di contabilità. colonica ideato dal Codice civile (art. 1662), buono nclPiclea. fondamen• tale, non ò però, così com'è concretato, tale eia pro– teggere il contadino contro la 1>ur bliLtOfrequente improbità pridronale e nella pratica riesce ad essere non altro che un obbrobrioso stromonto di ingiustizia e cli rapina. Per l'art. 1662 locatore e mezzadro devono tenero due libri, uno per ciascuno, nei quali stanno le par– tite reciproche di debito e credito: i due libri fanno egualmente prova in giudizio, 1>roe contro le parti. E questo ò bene. i\Calo stesso art. 1662 non contiene alcun precotto piì1 particohlrcggi1tto sulln. iscrizione delle partite, nò ò stabilito alcun tel'mine entro il quale, a far tem1>0 dal giorno in cui la partita si ò verificata, la partita stessa si debba iscrivere. Mi spiego: oggi 5 gennaio il padrone somministra al colono un quintale di 1') 110Ye11uto cllst'rn<lrrr riueste glornl\te Jl('rlh10 a r,:, eNlte~lml l'lm·crno e 7!1l'l'l!intc.

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