Critica Sociale - Anno X - n. 18 - 16 settembre 1900

CRITICA SOCIALE 275 clorveldc: " t alla federazione rhc dobbiamo l'unità., nel Belgio,elci nostro partito. JÌ. corto che, se aves– simo voluto imporro, per esempio, ai socialisti di Ùflnd e a quelli di HruxeJles una. identica disciplina o lo medesimo reg-olo d'organizzazione, avremmo ur– tata la coscienza rispettiva di due temperamenti assolutamente diversi e provocato scissioni irrepara– bili. 1t lasciA.nclo a ciascuna dello nostre regioni la piit completaautonomiae contentandoci cli svilup1)aro dni Congressi l'opinione comune che scatlll'iscc dalle stesso constatazioni di ordine economicoo di ordino politico, che riesciamo a determinare la linea di con– dotta generalo del partito, senza alcun rischio di veder sorgere fra noi il menomo clis C'nso." Così il Vanclerveldo. E il Belgio, si pensi, ò largo quanto un fazzoletto: l'[talia ò un lcmmolo, o cli quante, o come diverse, tele composto! Questa larghezza autonomisbt, cho sola consente a un partito di dare tutto ciò cho può dare, di cspa.n– clersie di rafforzarsi, mantenendo la saldezza unitaria della compagine, ha penetrato tutte quant e le deci– sioni del Congresso. rn mancanza del.la parola c'è, quel che piì1 monta, Ja cosa. I~: facile scovarla così nei deliberati riflettenti l'aziono amministrativa, come in quelli, lunghi e numerosi, sull'n:donc economica. J\la l'argomento attiene troppo a tutta .la vita o al– J'avvcnirc del nostro partito, e ci porge troppo bene la tessera 1)01' rispondere a taluno critiche, fra le meno melense, mos o al Congresso eia giornalisti borg-hcsi, pcrchè ci lasciamo pcrsuaclcrc a stroppiarlo frettolosamente in una fine d'articolo. Al l. 0 di ottobre, dunque. t-k. I SINDACATI DIMESTIERE IN FRANCIA e il nuovo disegno di legge ur. La seconda parte ciel disegno di legge che esaminammo tratta delle sanzioni. Anche questo sono censurate dalla maggioranza dei Sindacati che espressero la loro opi– nione, i quali tutti reclamano l'abrogazione degli arti– coli 4M e 415 del Codice penale, o taluni anche del– l'articolo 1389 del Codice ci\'ile, il solo che permetta oggi al\lopemio sindacato licenziato di citare il padrone por r{sarcimento tlel danno se l'operaio prova la colJ)a del padrom_•, ì~ dunque, questo, un articolo fondamentale del nostro Coclice e non ru poca mera\'iglia \'edernc chiesta la sop1>ressione dalla II Unione dei Sindacati delln Senna. n· Si vede eia ciò quanto è poco l')eria l'op1>osi1,ione di questi Sindacati. Quanto agli art. •114 e 415 del Coclico penale, ò diffi– cile, chi lien riilctt.i,chiederne la soppressione. J Sìnda– cuti, col disegno di legge, possono diventare una vera sovranità. economie,~; ò dunque un enorme diritto, quello che ,•ien dato loro; essi \'Cngono collocati molto al (liiOt)rn.del diritto comune. Ora, ~li articoli 414 e 415 non puni.icono che l' abu.io lici diritto loro concesso: "' le 111i1iaccie, vie lli fatto, violenze, allo sco1>0di produrre o far produrre una cessazione ·concorhlta ciel hworo, di co:-itriugere al ria\1.0 o al ribasso dei snlltri, o di recare offesa. al libero esercizio delFindustria e ciel lavoro,,. ( 1 ) Oi fronte a diritti così grancli, como quello, conccs.50 toro, di fissare in modo obbligatorio lo condizioni del ( 1) COlll(' siano lntcrprclalo e A. che 11er,·11.110 - In ltallA. - le l\lrnlogh(' C8J>r•'!ll!1011\dl'(l'11 flrllcoH 165 e IGG(h-1 noetro Codlco flCllA.IC, ò <'O~Muotn ... , In fl!ml1•11 ! (.\'u!(1 (fel/11 C't<LTl('a\). lavoro 1 non si pub 1>retendere di essere 1)0sti sotto il semplice diritto comune <1nando si tmtta cli respon.sabi– lità. che da quello SJ)eciale diritto scaturiscono. D'altronde, la Relazione indica le condizioni sotto le quali gli art. 414 o 4JJ sono nJ)plicabili: "solo nei ca.:,i in cui i fatti q111lSi•delittuosisono accom}}agnati da cir– costanze costitt1enti delitto: Yiolenze, \'iO di fatto, mi– naccie1 manoYrc frn.udolenti; es8enclo Oene inteso che nù la coalizione, nò lo sciopero, nò l'interdizione del lavoro o il boycottaggio costituiscono lit minnccia o la violenza, quali risultano dall'art. 4H. Heciprocamente, se il 1>aclroneusa minaccia o \'iolcnzc per far uscire gli operai da un Sindacato 1 sarà punito con pene correzionali. t e\'idente che questo caso ò ra– rissimo ( 1); il padrone ricorre piuttosto al semplice li– cenziamento o rifiuta di n.ssumero l'oJ)eraio sindacato. In quest'ultimo caso, l'art. IO del disegno «i legge permetto al indaca.to di citare il padrone per rifacimento di danni; e, reciprocamente, gli operai si esporrebbero alla stessa. sanzione se tentassero di rendere obbligatorio il diritto cli associazione, boycottando il JHtdrone che ricu– sasse cli licenziare OJ>erainon sindacati. Certo, la proYa sarà JJiù facile contro il Sindacato che contro il padrone. 11 Sindacato, infatti, per ragqilmgere quello sco1>0, è costretto generalmente a ricorrere a manifestazioni ap– parenti, come flffissi,1>ubblicazione di deli1'erazioni 1 ccc., mentre il padrone può far senza di tali mezzi. La facilità con cui 1mò colJ)irsi il nuo,•o Sindacato nelle sue risorse servì di argomento agli a,·vorsari del disegno cli legge; essi ,·edevano mr1.ggiorsicurezza. nel fatto di non pos• sedere risorse conosciute. Questa flicurer.za. 1 tuttavia, non ò che 11.pparente; s1>esso i Sioclacn.ti poterono ugualmente per.seguitarsi, sciogliendoli o chiamn11do res1>onsayrn gli amministratori. SarìL necessario, quando il 1>rogetto verrà. cliscus~o, definire le condìzìoui nelle quali un )ladrone }}Otrll. ve– nire convinto d'a\•ere licenziato o rifiutato di assumere un operaio J>Orchò sindacato. ~ chiaro che vi h:inno fatti che consentono di caratterizzare questo quasi-delitto, sia che si riJ)eta, come è detto nella Relazione, sia cho abbia luogo in danno di un solo operaio; le circostanze precedenti il licenziamento possono venir assodato per testimoni; il fatto, in date condizioni 1 di licenziare il segretario del Sindacato, quando, come spesso avviene, l'organizzazione operaia dipende da lui, può ugualmente essere un elemento di prova. Tali le disposizioni di questo disegno di legge, che ,•uol dare, come ,•cdemmo, una maggior tJOtenza ai Sin– clacati. Accennammo alla relativa debolezza di <tucsti organismi della Chl'lSO operaia o alla loro troppo gmnde ignoranza dcll' 1t.ttun.le legislazione. Col permettere 101·0 un'azione pili v1tsta, col da.re agli operai una rcs11ons1t· bilità che finora non elil.Jero,col farli direttamente par– teci)}i alla ))roduzione nazionale, mentre altre misure, dovute ai decreti J)Jillerancl, li mettono in grado di con– correre alla formazione di leggi, di cui potranno poi, e.'lsi stessi, a mezzo del }}a.trouato,esigere l'applicazione, si compie una ril'orrna che rivoluzionerà. le condizioni del diritto operaio e porrà. il proletariato sulla via elle lo guida alla. conquista della sovranità. economica. PAOLO DRAlUS, (') Anche II C'Odlr(' lfRlltrno slablllsce <1ur111a ree111rocanza; mR le 8IAll!Jtlche crlmlnall e'lnCArlCAIIO di dlll\O'llraro f'IIO IR t1181>011IZIOIIO <'Oniro I 11at1ronl rn In (''180 hl runzlono <Il \IUelle llnestrc dipinte, 11cr purJ1 8lmmctr1r1, (1!10 i.I ,·ettono tl\lorn ~ugl1 edifici, e elle non !!Il nvru110 lllll1. (.\'Qf/f ilt//(1 ('H!1'U'A),

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