Critica Sociale - Anno IV - n. 22 - 16 novembre 1894

340 CRITICA SOCIALK mi11i elle non ha11110 p1•wtituilo a 1e1·i,i;io di u,ia cla,uc la ,cien:a che 1wofcs1ano, mi fa wr,re11ire le parole del Pagliarici - aU'cpoca più lri&ta dell'inquisizione: e ò qua.si impossibile essere oggi cristiano e morire nel proprio letto •· Si dil'cbbo che il Col.li~ <leUamagi,tratura italiana 1ia il Directortum lnquisitorum di Nicola 1-..!Jmerie - l"inqui4itoro ge,.erale di Aragona. Ma i rogl1i ed i mauacri non impedfrouo il trio11fo della IU(orma. Trionfera,rno co11lro il 1ocia!is11w le leygi tece;io11ali di 0, 0 il])i1 Jt piti callivo gion,o negli annali ciel c1·i1tianesimo fu quello in cui ,,.· stparù dalla scien:a. l'ou·ebl>'e.uercal,, t,•i,mmli clclla 1cdicontc ctvillà 1>o,111tc101 Saluti o baci. 1'uo BADALONI. CA1ll.8SIMO, Cutrogiova11nl, t0. Ilo letto della tua comta,ma. Non me ne s01-p,·e,ulo; e li sh·ingo 10l0 la mano in segno <li completa 1oli<la– ,.,.tllt. M'i11tereua cono.rec,-c l'optflcolo che Jta dclermitiato la comta,ma e li p,'ef}o di mantlarmelo. 7'uo NAPOL&ONS Col,,UANNJ. Quest"ultimo desidorio dell'autore degli Avr;enimtnli di Sicilia non 1>0trebb'ossoro omal soddisratto che dal– l'Ecc.mo Procuratoro Oonorale, il quale ci trattiene l'edizione doi Sobillatori como corpo di reato. LOGOGRlFO. Subito dopo la condonna obblnmo mandato ali' Italia elci Popolo lo seguente, tosto pubblicata: 9 nonmbre. CAIU881MO PAPA, Poicllò annuncerai In. miu. condanno. inramnnto di lori, usami la flnoz1.1L di domnndaro una cosa: C'ò qual– cuno del 1mbblico che ha nsslstito all'udienza. il qunle sappia por quale dlanclno di titolo io fui condannato 1 Mi si imputava di « apologia di reato». I.a citazione non dico,·a altro. lo domnndai con insistenza al Pub– blico Ministero o nl Trlbunnle che mi facessero la grazia di dirmi o.Imeno di quale 1·ealo io avo,•o fatto l'apologia. I roatl, tra Codico o leggi speciali, sono qualcosa più di 500, suporgiù como i rapprosontanti della nazione. E in coscionz.a di galantuomo - ah! dimenticavo cho ho cessato di esserlo - io non sapo,·o di quale fra ossi avessi fatto lo lodi. Ma •Imeno, tlopo I' inlerrognlorio, la discussione, la sontonza - almeno ora si dovrebbe sapere! Forse c'ò qualcuno fra. il pubblico che avrà. capilo! Porse c'ò qualcuno cho, essendo nello con8donzo del Pubblico Ministero o di Alcuno dei giudici, pot.-:.i.loro carpire questo «: sogroto d'untcio » e conftdarmelo. lo gli prometto, por conto mio, la più assoluta discro– zlono o gli rlcamb1orò come meglio posso lo squisito favore. Perchè, erodilo, dirotloro carissimo: essere un dolin• quento comune, rursi legare, perdere il diritto oletto– ralo sono tutto coso gravissimo; tu mi ,•cdi quanto io sono contrito; ma co n'ò una più dura, più umiliante di tutto: od ò non sa)>ero, non potor sapere il JJCJ'Chè di tutto questo! Qui lo spavento tlel malvagio non si combina più colla sicurezza doll'innoconto. Dovo v&a finire l'osoru- plÒr~~~i~l~:~f:!:r~ od abbimi tuo aff,mo FlLll'l'O TIJRA TI. Fino all'om di andaro in macchina (15 novembre) non g'è ancora trovato. fra tanti legali ed altre persone Biblioteca Gino B1an o intelUgenti che assistoUero al processo, chi ci volesse o potesse forniro Il richiesto schiarimento. Porse, trattandosi di e segreti d'ufficio », sono tutti intimiditi dal caso Maresc&lchi. L'uno et universo ju.re . ~lontre noi qui colpivano, malgrado le nostro pro– teste, con lo loggl ,·otato por gli anarchici e viola.te da. noi prima. ancora. cho il logislaloro lo pensasse, a To1•ino un invoroslmllo Tribunnlc, cho do,·o ispirorsi nllo in– genuo 1radlzlonl di quei Luigi di Francia. che rende,ano giustizia sotto lo quorcio, o cho dimostra una spiccata tondenza colloginlo 1>orlo o.uro cli Sardegna, pronuncia sul caso identico ul nostro, nel processo del Sorgete!, In propria. incom1>otonzn,poi motivi che qui riferiamo ad ovontunlo (f) utilità di alti-i compagni di sventura. (Soz. v1.1 del Tribuna.lo di To1•ino,contro Oggero, autore, Spandro o J.azzarl tipografi, 6 novembre). Attosochò..... talo fatto (apologia di rento e incita– monto all'odio tra lo classi per mezzo della. stampa) ò lotterntmonto contemplato dalli articoli 24 o 17 del n. Editto sulla. stampa. secondo cui.... ,,a pu~ito -~l carcero non maggioro di un nnno o con pene d1pohz1a secondo I casi. B talo disposto dell'articolo 2-& è ancora attualmonlo in vlgoro, nonostante il vigente Coc.lico penalo porchè ntrart. 4 della leggo 22 novembre 1888, cho d1' lo racollà por pubblicare dotto Codice, si ebbe cura di indicare quali fossero i disposti doll"Editto stati abrogati e l'art. 2-& vi b nella sua integrità riportato quale u~a. dolio disposizioni non sostituite, ma. con– servato; È poi ovidonto la. competenza della Corte d'Assiso a :~~sc3er;:.:r~~lkl~'!rJ~nJ!r:r:11 ~!is<li~!~bi!5TSS:opoi~ tata modiftcazlono all'art. 9 dol Codice di procedura penalo, In modo che por nit~ .appartenesse ~l~a Cort~ d',\sslso con l'intervento do1 giurati In. cogn1Z1onedo, delitti provodutl dnl so,•raricordato art. 24 dall'Editto; Ben ò voro elio all'art. 247 Codice penale puro ò contomplalo o previsto Il ratto di colui elio pubblica.– ment o ru. l'apologlG.ioca., od incitn. all'odio, occ.; mu. to.lo disposto di leggo, di fronte A.lrnrt. 4 della.. leggo con c ui t'u pubblicato il Codico penalo, dovrass1 solo applicare qunndo la pubblicazione avvenga. con altro mozzo J>Otondocosi coosistoro l'uno o raltro disposto Ji loggo a secondo. dol diversi casi.... ( 1 ) E rillono il Tribunale trattarsi di reato di compo– tonza dolla Corto d'Assisio, non ostante la 1•ecc,lte legge 19 luglio 1891 11. 316. clw nou raooi,~ af JJJ"C$C!!le ccu~ apJ>licabilc. Invero delta logge non d1clua1-a già che 1 roati da puniro socondo gli articoli 17 e 24 dolla leggo sulla stampa sinno tla. allora In poi di compotcnz~ dei Tribunali; invece, tlopo aver disposto al n. I che I de– litti di cui 11111 nrlicoli 2-16 o 2.-'7 COdico penale, so commessi col mozzo dolla stampa., saranno puniti collo peno di cui ai dotti orticoli, aumentate della m9:là;_ nel• l'a11.icolo 3 dichiara cho 111 compotenza. per g1ud1caro Joi reati di cui al n. I spetta al Tribunale penalo. Pertanto, 110n potendosi 1ci11dere ma clooemto,i con.- 1iderare coordinale I.ali due cli11xni.:ioni, bon si scorgo corno lo medesime non possano essere applicato per fatti commossi anleriormonlo alla. promulgazione di talo logge, polchò In tal caso,; darebbe la ,-ctt-oallfoitii a<t tma dispo1i;ione ptmitiva che é più (Jravc di quella contemvk,ta dalla legge sulla stam1,a, m vigore all'e– poca del comme110 1·eato, o si progiudichorobbo il diritto cho a.lii Spandro, l.nzzari od Oggoro spetta, per lo con– sidomzion1 sovra svolto, di ossor giudicati secondo h,l logge sullt" stampa, anzichò secondo il Codice penalo comuno; Cho quolla logge del 10 luglio 1891, nnzichè escludoru, ,•iono a conformnro cho, por I fatti commessi por mezzo della stampa antorlormonto ad ossa. logge o della natura. ( 1 ) OmeUlamo gli allrl argomenli eulla eteM."\lesi, perc::hè con• rorml eu cl() - J>rlma delle leggi ec-reilo1111l- le 1>roounzle della ('Meulone. - Vedi ('a'tl, Uo1111, lt glua-no llfU, nella. Concuto11e (h1ftt1 t8'3. pii[, ·*·

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