Augusto Aglebert - Della sovranità del voto popolare e del diritto pubblico

25 << Q~P-sto è ~uell? ebe ba fatto dire a Vit·gilio, nel 8.0 hbro dcll Enetde, parlando dei Toscani sollevati contro ~Iessenzio (( nella sua giusta ira , l' Etruria << intera s' è dunque levata , e colla spada in pugno << oggi chiede il suppl~zio del tiranno. n ' u Quest'è una massima talmente certa che si applica non solo ai Pt·incipi che hanno l' alto dominio e la sovranità assoluta sui loro Stati , ma anche a quelli che, in seguito del libero eonsenso dei popoli i quali ~i ,foss~ro dati a loro in servitù, se pure un tal caso st e mat presentato avessero acquistato sopra di essi un dil'itto speciale. Perocchè il dovere della conservazione personale è al disopra di ogni altra obbligazione che si potesse avere contratta , non importa come, d'obbedire ad un altro e di essergli fedele. Perciò ,· quando si tratta di difendere la propria vita, minacciata ingiustamente , non si può esse re ritenuti da impegni, quantunque fortissimi, contl'atti verso il proprio persecutore. Per questo succede che vediamo lo stesso potere paterno perdere i suoi diritti all' obbedienza de' figli quando il padre ne;! abusa in verso di loro. Il che fece dire a · seue~a u sebbene sia vero che nn figlio deve obbedire in tutto a suo padre pure non gli dee obbedire in quelle cose .dalle quali ne ·può risultare eh e cesserebbe d ' esser padre ( Seneca controvers. Lib. 111). n << Tutti questi esempi ci provano che non vi ha legame così foete , nè impegni così indissolubili, che non possano essere sciolti , a fronte della obbligazione naturale imposta a ciascuno di difendersi contro ogni potere oppressore. Ed è chiaro che quando pure la potenza temporale dei ~e venisse loTo. imm~diatamente da Dio come talum banno ardito dt sostener- · lo~ si avreb,be sempre ta't!to di co~ch_iuct:-rne ~ c~1e i l~ro sudditi non possano ma~ esser~ dtsciOlti ?,al gmra~en: to di obbedienza. I d1fenson anche p1u fet·ventl dt t ,

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