L'Unità - anno VIII - n.10 - 8 marzo 1919

• L'UNITA Gl' infortuni agricoli I Sindacati per gli infortuni operai e le Mutue improvvisate :;ono gli enti, che si sono più audacemente opposti a che nella legge e nel regolamento sugli infortuni agricoli, vi fos– sero limitazioni all'attività delle mutue. [n re– gime di anarchia. sotto una legge vaga e monca e scmm. sanzioni - ecco che comin– ciamo a capire la radice di certe lacune ! - ogni illecita speculazione diventa possibile. Le camorre in Italia sono sempre pronte a fare del .. liberismo, quando loro conviene, salvo a dichiararsi protezioniste, quando loro conviene. Secondo il Decreto Legge 23 ago~to 191 i sugli infortuni agricoli, il regolamento avrebbe dovuto essere approvato « entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente Decreto». [ cinque mesi passarono: e il regolamento, natu– ralmente, non venne. E:-so è stato approvato solo con Decreto luogotenenziale 21 novembre r918 1 finalmente pubblicato il 2 r dicembre 1918. A quanto dispone l'art. 171 del Regolamento, il 10 maggio di quest'anno la legge dovrebbe andare in vigore. Ma è probabile che anche questo termine passi inutilmente. Così vuole un'antica tradizione, per la quale, in fatto di assicurazioni sociali, promettere e non n.antc– nere o mantenere a metà, dopo molto tempo, nominare commbsioni su commissioni. a,·\ iare studi su studi, far l!tampare soffietti sui ministri che « audacemente » si an-ia.no ad « ardite riforme », è la saggia politica dei nostri uomini di go\'emo. Il ritardo, almeno, a\'csse il \'antaggio di fare si che i provvedimenti fos~ero il frutto di discussioni ponderate I E cosi è infatti. Ma le discussioni sono quasi sempre ponderate con lo scopo di adulterare quel che di buono con– tenevano le idee primitive, e far servire queste idee a nuove cuccagne. Questo è il caso anche del regolamento sugli infortuni agricoli. Chi gestirà le assicurazioni agricole? Nell' lTnilà del 13 dicembre 191; noi esa– minammo già, nelle sue linee fondamentali, il testo del Decreto legge, e ne rilevammo le evi– denti lacune, che speravamo il regolament0 riuscisse, almeno in parte, a colmare. Ma le lacune sono rimaste tali e quali: anzi, il rego– Ia1nento ha, sotto alcuni riguardi, accentuati i difetti della legge. La lacuna più, diciamo cosi, incredibile, è la mancanza di qualunque sanzione, sia penale, sia pecuniaria, contro chi violi la legge. La Commissione incaricata di redigere il Regola– mento aveva avuto qualche preoccupazione per questa mancanza. Ma il Consiglio di Stato, in un parere di cui torneremo a parlare, dichiarò che il regolamento non poteva disporre pena– lità, non avendone avuta espressa delegazione legislativa. E così le sanzioni proposte dalla Commissione furono cancellate nel testo defi– nitivo del regolamento. Motivo per cui gli ammi– nistratori degli istituti di assicurazione, che non ottemperano alle norme di legge, non debbono temere che delle pene ... morali. Il segreto di 1 questa lacuna, ci risulterà quando avremo esaminato quali persone po– tranno mai essere gli amministratori degl' i– stituti. Per gli articoli 2 e 5 del Decreto Legge, le assicurazioni agricole possono essere esercitate dalla Cassa Nazionale, Infortuni e dalle Mutue o dai Sindacati, che prima. del 26 marzo 1917 esercitassero in modo esdusivo o prevalmtt le assicurazioni contro gli infortuni agricoli. Tutto il territorio nazionale viene diviso in compartimenti; i compartimenti in sezioni. Ogni compartimento o sezione è affidato ad un unico istituto, cheagisce ùi regimedi esclusività; e I1as– segnazione è stabilita con decreto reale. Cioè alcuni compartimenti e sezioni saranno asse– gnati alla Cassa Nazionale; e altri comparti– menti e sezioni ai Sindacati ed alle Mutue. Orbene, quali Istituti esistevano in Italia prima del 26'· marzo 1917, ed esercitavano in modo trclusnJOe prtflQ/ente, l'assicurazione agri– cola? Eccoli qua : r. 0 Associazione mutua agricola Piemon– tese contro gli infortuni dai contadin.i e degli operai sul lavoro, Torino. 2. 0 Cassa mutua degli agricoltori per gl'in– fortuni degli operai sul lavoro, Vercelli. 3.° Cassa mutua lombarda, Milano. 4. 0 Unione interJ>rovinciale agricola, Cre– mona. 5.° Cassa mutua agraria, Bologna. 6.° Cassa mutua dei proprietari dei fondi rustici, Firenze. Alcune di queste istituzioni 1 ad es. l'Asso– ciazione mutua agricola Piemontese, hanno una organizzazione molto modesta e rudimentale, tanto che la sua gestione è, quasi per intero, affidata alla Cassa Nazionale Infortuni. Qualche altra, come la Mutua agric1)ia Infortuni di Fi– renze, ha una gestione oltremodo costosa; dal l>il mcio 1915-16 di questa mutua risulta, ad es., che, per L. 15.300 di infortuni pagati, si sono devolute a spe~e generali di ammini– strazione L. 7.643, che ~ono circa il 50 °/n delle indennità per infof'rnni e tale proporzione è senza dubbio molto rilevante. Ma queste mutue, sorte spontaneamente prima che lo Stato sen– tisse il dovere di assicurare gli agricoltori contro gl' infortuni sul lavoro, quando fos– sero riorganizzate e sorvegliate nella loro ge– stione,· potrebbero dare dei migliori risultati. Ma - e qui comincia il marcio - oltre a queste antiche mutue, sorsero nel 'imminenza J~lla nuuva legge altre mutue. Sorsero, non per impulso spontaneo, ma con lo scopo di specu– lare in base alla nuo\'a legge. Furono create dai Sindacati per gli Infortuni degli operai : sindacati che, per la maggior parte, hanno dato peSSimaprova finanziaria, politica, morale e so– ciale. E le mutue, da es~i filiate, non dànno certo maggiori affidamenti dei genitori! A siffatte mutue improvvisate appartiene, per es., !'«Italia Agricola» con sede in Roma, co– stituita il s marzo 1917, sotto gli auspicii del Siodacato Italiano Infortuni. E' un' istitu– zione che non ha mai gestito le assicura– :doni prima del a6 11111rw 1917. Dichiara, è vero, di avere iniziate le sue operazioni con 52 soci ~e 4000 ettari assicurati, ma dovrebbe dimostrare anche di avere incassati dei premi di assicurazione e di avere pagate delle inden– nità! Per avere un saggio dei metodi, con cui questa Associazione - degna figlia di tanto padre - si ,·a accaparrando i soci, basterà osservare un manifesto affi,.so in molti paesi delt' Umbri~. del Lazio e delle Marche. Il quale dice: « Gli agricoltori, che hanno « il vantaggio di avere nel proprio territo– « rio una Mutua, la quale - come ha fatto « fin qui(?)- sappia col minimo dispendio(?) « con la massima celerità (?) provvedere « ai sinistri agricoli, debbono tenere_a che essa « continui la sua gestione sollo I' tinpen'o della « legge,· e perciò tutti i proprietari debbono ac– « correre subito presso il rappresentante locale « di questa mutua, e chiedere di a.s~ciarsi, « potendo ciò ottenere senza gravarsi di alcuna « spesa. (! !), giacchè è in facolt~l loro di chie– « dere che il contratto. per quanto riguarda il « pagamento del premio, decorra dal t O mag– <11e gio t919, giorno in cui - come si è detto « sopra - a11dnl Ùl 111"gore p r tulli la leig-e,che « fa ohbli'go di assicurare i contadini». Cioè, usando termini equivoci, il manifesto da un lato fa credere ai proprietari ignari 1 che essi hanno l'obbligo di associarsi, e d'altro lato permette loro di illudersi che non sttranno gravati d'al– cuna. spesa! Gli elenchi dei soci così raccolti serviranno poi per imporsi presso il Ministero cd ottenere illecitamente la concessione di uno o più compartimenti! Un'altra di queste Mutue, che ha sede in Roma, è la « Terra [talica », costituita 1'8 gm- 11aio 1917, sotto la protezione del Sindacato per l'assicurazione mutua contro gli infortuni tra gl' imprenditori di tagli di bosco. Si trova nelle medesime condizioni dcli'« Italia Agricola». E anch'essa non dovrebbe es~re riconosciuta dal Governo. perchè è stata ben.:.i costituita pri– ma del 26 mar:z:o 1917, ma non ha, prima di questo termine. effettivamente esercitata l'as~i– curazione contro gli infortuni agricoli. Altre mutue di recente fonnazione sono la « Latina Tellus• e la « Reale J\fotua », di cui non si conosce con esattezza neppure la fissa dimora! Oltre a queste mutue improvvisate, vi sono parecchi Sindacati per gli infortuni de– gli operai, che aspirerebbero a gestire anche gli infortuni agricoli: per es. il Sindacato Ca– labrese Infortuni, il Sindacato Veronese, il Sindacato Pugliese. Mancano tutti del requi– sito essenziale di m·er gestito in pre\'alenza gli infortuni agricoli. i\la sono presieduti ufficial– mente o patronati segretamente da senatori, deputati, alti burocratici. E non è detto che a furia di maneggi, di artifici e di pressioni non riesciranno ad ottenere qualche concessione contro il chiaro disposto della legge. Si deve, precisamente, ai protettori e agenti di quelle Mutue ti1 fieri e rispettivi Sindacat'.– progenitori, la lotta condotta contro l'art. 6 del Disegno di legge presentato al Senato, secondo cui pote"ano es:;ère autorizzati a ge– stire I' as.'iicurazione contro gli infortuni agri– coli, solamente i Sindacati e le Mutue costi– tuite uon oltre il 31 dicembre 1913 per prov– vedere in modo esclusivo o prevalente alla assicurazione agricola o forestale. Questa disposizione h1irava ad affidare l'as– sicurazione a quegli enti, che effettivamente gestissero già le a-,sicurazione agricole, e che avendo già alcuni anni di esercizio, dessero garanzie di serietà: e tutti gli enti sorti spon– taneamente, e per ve·ro intento sociale. si erano costituiti anteriormente al 1913 ! Ma quella dis1>0sizione escludeva le Mutue im– }>TO\'visate. ,E i Sindacati, progenitori delle medesime, si opposero vivacemente: ed ecco perchè il termine fu spostato fii :16marzo 1917 l I • limiti e condizioni ! Ad ogni modo il termine non sarebbe stato che uno dei meui per otten:re qualche sicura garanzia C"he gli enti chiamati a gestire l'assi– {"urazione agricola fossero capaci e degni di farlo. Volendo prescindere dalla data di costi– tuzione, occorreva a maggior ragione stabilire nom1e, le quali chiedessero agli enti assicura• tori garanzie sulla s·ruttura, la vitalit.i., il modo di costituirsi e di agire. Il decreto legge, sentendo quest1. necessità, ali' art. 5 s'abilì che )! ·regolamento dovesse fissare « i limiti e le condizioni », per cui le Mutue fl i Sindaca.ti potevano cesere ammessi ad esercitare l'assicurazione. Ebbene qtmti li- 1111ì1 e quesle cqndizio11i no,i so110 stati posti! L1. Commissione compilatrice del regola– mento proponeva un articol~ 49, secondo il quale i Sindacati e le Mutue potevano essere ammessi a proseguire le operazioni cominciate prima del marzo 1917, perchè sodd:Sfacessero a due condizioni: 1) un esercizio· di 12 mesi; poichè il Decreto Legge richiedeva che foS5cro ammessi non gli •Istituti esistml,~ ma quelli esercenti le aS5icurazioni agricole, il meno cho si potesse esigere era un periodo di esercizio 'di un anno: 2) che i contributi riscossi dall'istituzione per gli Infortuni Agricoli, costituissero il 50 per cento delle entrate totali; e ciò per avere la garanzia che gli enti, i quali chiedessero jl riconoscimento, escercitassero effettivamente in prevalenza gli infortuni agricoli, come appunto il Decreto di legge aveva richiesto. Per contrastare queste disposizioni, si disse anzitutto che, chiedendo un anno di esercizio si violav.ano le più sacre nonne costituzionali. Lo dissero proprio quei sindacati, che hanno fatto ~emp~e cose de populo barbaro in fatto di rispetto alle leggi... Ma, stando alla lettera della legge, dobbiamo riconoscere che essi ave– "ano ragione. U decreto legge, infatti, dispo– neva che erano ammessi gli enti mutui eser– centi prima del 26 marzo t91 7 ; se si fosse po~to col Regolamento il termine di 12 mesi ali' esercizio degli enti stessi, il termine del decreto sarehbe stato anticipato dal 26 marzo 1917 al 26 marzo 1916 e siffatto spostamento di data non si poteva compiere, costituzional– mente, col regolamento. . ·caduta questa forma di garanzia, si pote– vano esigere altre garanzie: si 1>0teva,per es., fare obbligo agli enti, che chiedessero il rico– noscimento dal Governo, di presentare un bi– lancio, il quale mostrasse che effettivamente essi gestivano gli infortuni agricoli prima del 26 marzo tç)I 7 1 e il bilancio avrebbe dovuto contenere, esattamente determinate, le cifre dei contributi incassati dai proprietari, e i cor– rispondenti pagamenti di indennità ai conta– dini infortunati, proporzionali ai contributi in– cassati. Qualora una Mutua di recente erezione 59 non solo non a,·esse Ji.sco&tO,ma non a,·esse neanche pagato nulla per infortuni. tale isti– tuto non si sarebbe potuto chiamare eserunt, le assicurazioni agricole, ma esercente sol.1 una indegna :;peculazione; e. cosi, mo 1 te mutue improvsisatc e i sindacati speculatori sareb– bero stati e:,clu<,idal gestire l'assicurazione. e i professori di diritto costitm~ionale di questi sindacati avrebbero potuto dirsi soddisfatti. Invece niente! F.d è istruttivo osservare come abbiano agito gli interessati per far scom– parire dal testo definitivo del regolamento. non solo l'articolo 49 ma, le altre disposizioni, che la Commissione s'era azzardata porre, a ga– ranzia di una onesta gestione delle mutue. Le Mutue improvvisate e i Sindacati spe- . culatori cominciarono con organizzare movi– menti concordanti nella stampa, in adunanze, in convegni, per inAuenzare la Commi.!Ssione incaricata di redigere il testo del Regolamento. In line.1.generale sventola\'ano il vessillo della libertà mutualistica, accusando la Cassa Nazio– nale Infortuni di voler monopoliz1..are la mu• tualità e soffocarla. E poichè, di questi tempi, ogni intervento dello Stato si teme come si può temere un disastro; e poichè mon6poli si minacciano da tutte le parli a ridurre le già tanto limitate libertà dei cittadini di produrre e di commerciare; e quindi il cittadino elet– to e può credere sul serio, che ogni tenta– tivo di sorveglianza. sull'opera di certi specu– latori sia un attentato alla sua libertà; è stato facile, in questo paese in cui basta fare un pò di chiasso per intimorire mezzo mondo, ottenere tutto quel che si voleva da una bu– rocrazia inetta ed amorale. E coloro che ia buona fede credevano che le Mutue e Sin– dacati si agitassero per la difesa della libertà economica, non i,i avvidero che la libertà delle Mutue e dei Sindacati era la libertà dei ladri contro i carabinieri e contro i magistrati. Come libertà non è anarchia, e democrazia non è demagogia, cosi i principi della mutua– lità non vanno sbandierati per potere, alla loro ombra, compiere indisturbati abusi de– plorevoli, e per impedire che un Governo abu• lico faccia una seria legislazione per assicurare la retta applicazione di quei principi. Le prime avvisaglie della agitazione delle mutue speculatrici per la libertà di ingras– sarSi sugli infortuni dei contadini, comincia• rono nel luglio del 1917; nella stampa, ai primi di gennaio 1918, venne presentata una interpellanza. alla Camera, non solo contro il famoso articolo 49, ma contro tutte le dispo– sizioni atte a garantire una buona gestione delle mutue; contemporaneamente, era pre– sentata al Senato un'altra interpellanza. Al movimento parlamentare si aggiungevano un ordine del giorno della Camera di Commercio di Bari (stdt del si'ndacalo Pug1ùu), e un me– moriale presentato al Ministero dcli'[. C. e L., in cui le mutue e i sindacati si op1>0ne,·ano ad ogni limitazione della loro attività e chie– devano anche, imbaldanziti, dei privilegi, come la franchigia postale e telegrafica ! Frattanto i giornali intensificavano il baccano. Ma la Commissione del Regolamento te– neva duro. La stampa onesta incominciava a spiegare al pubblico che cosa si nascondesse sotto la pietra della libertà mutualistica. Occorreva un colpo potente all'opera della Commissione. E il colpo venne dal Consiglio di Stato. Con una relazione dcll'8 maggio e 27 giu– gno 1918 il Ministero dell' tndustria, Com– mercio e Lavoro, chiedeva il parere del Con– siglio di Stato sul progetto di regolamento degli infortuni agric:oli. E il Consiglio di Stato, in un parere del luglio 1918 dava causa del tutto vinta alla camorra delle mutue e dei sindacati. Per fare ciò, non teneva ;,essun serio conto della rela– zione del Ministero dcli' I. C. e L.; non te– teva nessun serio conto dei deliberati del Con– siglio della Presidenza e delle Assicurazioni Sociali: tutto il parere del Consiglio di Stato fu dettato sulla falsa-riga di un memoriale in • data 8 gennaio 1918 dalle Associazioni agra– rie e ind1'stria!t: strette per l'occasione in fe– derazione! Come abbiamo visto, le disposizioni del Decreto legge, confermate dall' art. 49 del Regolamento, esigevano che le assicurazioni agricole fossero affidate ai soli enti che esclushx1mmlr o p,evalmtemeute le gestissero '

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