Lo Stato Moderno - anno V - n.5-6 - 5-20 marzo 1948

LO STATO tra cattolicesimo e cristianesimo; tengono la loro fede per la Fe– de, scambiano la rispettosa imparzialità della legge dinanzi al mi– stero imperscrutabile della coscienza umana per agnosticismo fiac– co e falso: quasi la legge potesse, superando il limite che le è in– trinseco, intervenire e giudicare nelle coscienze, entrare nella sfera rlella eticiti\ concreta. Il problema della libertà religiosa. pertanto non trova oggi una migliore soluzione di quella dello Stato di diritto, che garantisca in I arzialmente tutte le libertà, e fra queste la libertà religiosa co– r.,e diritto soggettivo. Certo occorrono determinate condizioni so– ciali - libertà dal bisogno e libertà politica di associazwne - per– ché questa si realizzi appieno. Si tratta di coordinare q:,este varie ctrchie di libertà fra loro, e d'altra parte di conquistare, paral– lelamente, il diritto alla libertà di coscienza espellendo il Concor– . ,to dalla costituzione italiana. Le vie sono distinte ~ comple– mentari; la più religiosa ed educativamente più alta è quella che non imposta la questione giuridico-politica del Concordato. Si può ,,èi:sare infatti a un'azione di apostolato tale che la con,unità ac– quisti la sua libertà religiosa, e così divenga implicitamente e conseguentemente oziosa ogni disputa sul Concordato, e questo ca– da da sè non rispondendo più alla situazione effettuale. Cosa del rr<tc- che si sta già parzialmente verificando, giacchè il Concor– d"to non _corrisponde più alla coscienza popolare; ma che si sta ,·erificando più per motivi etico-politici che non per motivi reli– giosi consapevoli ed intimi a ciascuno. In quanto però il Concor– dato rappresenta sempre più un limite rigido, protetto da interessi che ostacolano il libero svolgimento della religiosità nelle coscien, ze, non si votrà prescindere da esso e toccherà affrontare la que, stione anèhe sul piano politico, e perciò giuridico, per portarla alla sua più giusta e completa maturazione. * * * Anche la ragione di stato, in quanto appunto si tratta di Stato democratico, cioè di società popolare giuridicamente organizzata, milita per la libertà religiosa. Il Concordato, per quanto illiberale, ,eri non limitava tanto quanto oggi la sovranità dello Stato: oggi le forze confessionali sono aumentate e il Concordato è divenuto parte integrante dell'ordinamento statale. Il limite autoritario che la dittatura ooneva alle forze confessionali non è affatto sosti– tuito dalla tensione libertaria che anima la democrazia, poichè della liuertà si avvale anche il clericalismo (che non la riconosce affatt~ come suo metodo), il quale per di più ha a sua disposizione i mille privilegi concordatari. In sostanza la democrazia ha il fianco .sco– perto in regime concordatario: il Concordato che rafforzava lo stato di Mussolini indebolisce la derr;icr azia del popolo italiano. \..a Chiesa non segue il principio di Voltaire: < Pur non conèivi,– àe11dole vostre idee mi batterò fino all'ultimo percllè te possiare affermare in panta assoluta con le mie», ma il princ1p10 di ~a– cordaire: « Quando io sono il pi,ì debole vi domando la liberi/., perchè è il vostro principio: ma quando io sarò il più forte ve la toglierò perchè è il mio>. Ora la democrazia non può contrattare -.uqueste basi, non può associarsi con alcuno a queste condizioni La democrazia 11011 deve limitare la libertà di alcuno, ma deve sta– bilire una legge uguale per -tutti. ,'erciò, nonostante che il problema della libertà religiosa sfugg; ad ogni particolare soluzione e politica e giuridica, e sempre rie– merga e non si risolva che nell'identica e dialettica sfera ddl1 « religione della libertà> o della « religiosità libera>, poicnè l'art. 7 e il Concordato costituiscono ora i fondamenti del diritto ec– clesiastico italiano bisognerà impostare la questione anche sotto il profilo giuridico. Il che vuol dire da una parte assumere la li– bertà religiosa nel suo duplice aspetto di libertà di coscienza (che implica la libertà di pensiero) e di libertà di culto, come di– ritto soggettivo; e dall'altra parte inserire nella dogmatica giu– ridica il regime ecclesiastico attuale, onde commisurarne il di– vario con quell;ordinamento in cui il diritto soggettivo di libertà sia. pienamente garantito. Presupposto di una simile ricerca è l'esatta valutazione della prassi concordataria sul piano del diritto. La dottrina cattolica più recente ha abbandonato la posizione esplicitamente teocratica; e l'elemento centrale della nuova impostazione dei rapporti fra Stato e Chiesa è costituito appunto dalla prassi concordataria rnoderna. Ma questo non significa affatto che la Chiesa rinunci alla pie– nezza della sua sovranità: con un'argomentazione tipicamente orto- MODERNO 117 dossa Matteo Liberatore, uno dei fondatori della « Civiltà Cat– tolica• e degli iniziatori del movimento neotomista - di qui la sua importanza - rivendica infatti nella Chiesa una « società per– fetta• che si esplica nel potere legislativo esecutivo e giudiziario, e persino nella « potestà coattiva>, che figura come e corollario > del suo perfetto ordinamento giuridico. Tuttavia « come la Chiesa 11ell'ordine suo è indipendente dallo Stato politico, così lo Stato politico 11ell'ordine suo è indipendente dalla Chiesa>. Ma l'ordine dello Stato è più ristretto e meno profondo di quello della Chiesa, onde gli si subordina. Tali sono le linee fondamentali. del diritto cattolico sulle quali si fonda l'imvostazione del diritto insorgente dalla prassi concordataria. Questa viene accettata soltanto come «ripiego• dinanzi ali'« ideale primario> di una Chiesa società per– fetta completamente estrinsecata nei suoi ·diversi poteri, completa– mente realizzata come ordinamento giuridico assoluto ed ecumenico. Rimane saldo attraverso il diritto concordatario il principio della subordinazione dell'ordine dello Stato a quello della Chiesa; il coor– dinamento non implica un'eguaglianza fra i due, ma presuppone sol– tanto una distinzione empirica. I concordati giuridicamente integrano dunque l'ordinamento economico e ne costituiscono come la longa manus. Tale posizione, fissata nella formulazione del Sillabo, non è stata più abbandonata dalla posteriore dottrina cattolica, almeno nei suoi lineamenti fondamentali: e in essa si scoprono la logica e l'origine teocratiche della teoria della « pluralità degli ordinamenti çi1<ridici • sostenuta dal Dossetti per_ includere il Concordato nella Carta costituzionale. Ma la dottrina laica ad una simile interpretazione dei concor– dati reagisce: « Dai principi generali del diritto pubblico (italiano) e dello stesso Concordato - scrive il Falco (2) - risulta ili modo sicuro che non solo lo Stato non riconosce sul terreno gittridico la s11periorità della Chiesa, ma 11eppure le riconosce una potestà giu– ridica 11èpari 11è a11alogaalla propria e non co11sidera la Chiesa come ttn ente esterno allo Stato, o ad esso coordinato, mtro un or-· dinamento gittridico mperiore ad mtrambi; ma afferma invece la propria sovra11ità sulla Chiesa ,e considera l'organizzazione catto– lica (esistente in Italia) soggetta alle proprie leggi; il Concordato è quindi un contratto di diritto pubblico interno, differente, però, sia per la figura giuridica del pontefice quale contraente; sia per l'oggetto, dai contratti di diritto amministrativo, i soli contratti di dintto p11bblicoge11eralmente presi in considerazione dalla dottrina>. Come la Chiesa, condanna la teoria regalista e quella separatista e considera i concordati come elementi particolari del proprio or– dinamento, così lo Stato condanna la teoria, d~lla pluralità degli or– dinamenti e la teoria canonista-teocratica e deriva il valore dei concordati dalle proprie leggi. Non rimane pertanto che consta– tare la identica reciprocità delle posizioni statuali ed eccles[ast1che dinanzi ai concordati, da entrambe le parti attribuiti alla propria sfera giuridica. * * * Così stando le cose. nella questione del valore giuridico dei con– cordati, si tratterà ora di precisare la posizione del Concorda·to del° 1929 nello sviluppo dell'ordinamento ecclesiastico italiano. In sintesi si possono stabilire così i caratteri fondamentali nel nostro diritto ecclesiastico· prima del '29, giurisdizionalismo laico ·e li– berale; dopo il '29, giurisdizionalismo confessionista; col '47 ·con– fessionismo costituzionale. Rocco aveva definito la legislazione pre– cedente il Concordato « u,i sistema di giurisdizionalismo e di sep·a· rati.s»ui insieme, di confessionalismo cattolico e di anticlericalismo :,, Al Rocco sfuggivano elementi complessi e sottili che il Ruffini ave– va analizzato e approfondito studiando la storia della libertà ·re– ligiosa: il Ruffini aveva inteso che separatismo non è sinonimo, sic et simpliciter, di libertà religiosa, che il giurisdizionalismo può avè– re un'accentuazione liberale ma anche una confessionista (J). 'Te– nendo fermi questi principi, la linea· evolutiva del nostro diritto ecclesiastico si chiarifica: fra il confessionismo sancito dallo Sta– tuto, ma in gran parte rimasto sulla carta per l'opposizione libe– rale, e il laicismo della legge delle Guarentigie (che non è leggt. di separazione) non corre profonda differenza. Il Concordato in- (2) MABJO FALCO: Cor,o ·di diritto eccle,ia,tico, Padova, 1938,. voi. Il•, pag .. 21. • , (3) FltANCESCO RUFFINI: Libe.rtà religio,a e -,eparaz.ione fra Stato e Chiua (-1913); in Scritti giuridici_ minori, MIiano, 1936, ·voi: I•.

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