Lo Stato Moderno - anno V - n.1-2 - 5-20 gennaio 1948

18 LO STATO MODERNO che per le sue suocessive modifiche, è vero d'altro canto che l'e– 'Spressione « un quinto dei membri di una Camera » presuppone l'esistenza di due Camere distinte; e che i Consigli regionali potranno aver vita solo dopo che la Costituzione abbia iniziato la sua effocac:a. In tale interpretazione conforta del pari la seconda parte deJ'art. 130, giaochè ;'ipotesi che :a :egge co– stituzionale sia stata approvata in seconda lettura da c·ascuna delle due Camere con una maggioranza qualificata presuppone essa pure l'esistenza di due Camere, mentre la Costituzione ha avuto v:ta da una sola assemblea. Escluso pertanto che l'art. 130 prevedesse i'l caso del re– ferendum sulla Costituzione, sorgeva però il problema se even– tualmente esso potesse per analogia estendersi anche al caso -det:a Costituzione: nel senso che si dovesse procedere al re– ferendum qualora entro tre mesi daHa pubbhcazione della Co– stituzione un qu'nto dei membri della Cosb'tuente o cinque– cento mila elettori ne avessero fatto domanda. Uno dei ,principii fondamentali del nostro ordinamento giu,rid:co stab:lisce infatti che b:sogna ,ricorrere al-1' analogia per colmare le lacune della legge, fatta eccezione solo per le leggi ,penali e per quelle eccezionali. Non v'ha dubbio che specialmente in materia di di.ritto costituzionale l'analogia possa essere applicata, con magg'n-e ampiezza forse che non nel campo del diritto privato. Ed invero una fortissima ragione logica stava a sostegno della tesi che l'art. 130 della Costituzione potesse e dovesse per analogia esisere esteso anche alla Costituzione stessa: la profon< l.ae intima ragione g'uridica per cui era sorto fo stesso art. 130, la sua « mem l~is ». Invero con detto a.rt 'co'.o si è vO"uto stabiLire un principio di carattere, generale. e ci0è che le l~i di capitale impo~tanza, quelle che attengono alla co– stituzione de'lo Sta•o. possano essere sottoposte a referendum, ove ne facciano rich'esta delle notevoli parti rappresentative del popolo. Ciò perchè ·i rappresentanti del oopo'.o. l.iberamen– te eletti o per la Co91:'tuente o pér una delle due Camere le– gislative. possono sbagliaTSi o possono tradire il popolo nella esecuzione del mandato politico ,ricevuto: possono cioè, in buo– na o in mala fede. dar vita ad un~ nomna g·uridica, che do– vrebbe essere rispondente alla volontà del popolo, ma che in rea'ltà non è tale; e pertanto è necessario che una consultaz'o– ne diretta successiva si so~tittt'""" alla. cnn•u'taz:one indiretta. preventiva. Una tale esigenza fondamentale, se sussiste per ,,, successive modifiche della legge cosftuzionale, che per neces– sità saranno parziali e meno importanti. a maggior ragione sus– siste per la legge fondamentale e integrale, istitutiva della C0- stituzione. Ma un 9imi-lerag-ionamento, di ca-rattere prettamente giu– _r.d:co, viene ormai a cadere dinanzi a due fatti nuovi, che si sono verificati nella vita parlamentare dopo la seduta del 3 dicembre: la reie-z;:onedella proposta Lucifero, di cui si è fatto cenno alì'inizio, e l'approvazione f:nale della nuova Costituzio– ne nefo. so:enne seduta de: 22 dicembre 1947· con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Il primo fatto dimostra ch;aramente che l'Assemblea ha previsto espressamente la poss,ibilità del referendum sulla Cosctuz:one e l'ha escìusa, per cui non può più ,parlarsi di estendere peu anailog:a l'a~t- 130; il seconck, fatto poi fa sì ohe, anohe ammesso che l'art. 130 fosse per anafogia applicabile aclla Costituz,ione, si dovrebbe sempre escludere il referendum proprio ali term:ni del:a seconda parte de: sud– detto artico'.o. Invero, poichè •:a Costituzione in terza let– tura è -staita approvata dai::'Assemblea, con 453 voti favo– revoli, ohe rappresentano ben più di due terzi dei membri del!.J'Àssemblea,sono salve tutte le garanzie di un largo con– -senso e di un ponderato esame de.la :egge, per cui una suc- -<:esS:'Va consultazione popo'.are non è richiesta. Un.'ca autorità che poteva stabilire· legalmente la sotto– posizione deila Costituzione a referendum era la Cost:tuente stessa; poichè essa ha espressamente escluso tale ipotesi, cade il p1oblema dal punto di vista giuridico. Anche dal punto di vista extrag:uridico però, cioè dal p,unto di vista pratico e poLitico, si giunge alla medesima con– clusione. Non si può, è vero, contestare il fondamento delle ragioni di coloro che sostenevano ìa opportunità della nuova consu:tazione popolare, basandola sul faao che la Costituente ha ecceduto il suo mandato di un ilnno. A parte però la con– siderazione che tale term'ne non era perentorio e cioè che nessuna sanzione era stabilita per la sua inosservanza, si deve soprattutto rilevare che nell'attua:e momento un referendum sarebbe stato soltanto un incentivo ulteriore al divampare deJ.la lotta J?Olitica,g'à così vivace: ciò che sarebbe andato a scapito degli interessi essenziali della Nazione, la quale ha: bisogno di ve:ler pre~t'J consol:darsi in senso democratico la sua situazione costituzionale. A parte quellv che possa essere il g:udiz:.o comp:eto sulla nuova Costituzione, credo che ogni persona onesta debba con– venir~ nel suo intimo su questi due punti: 1) che si tratta di una Costituzione democratica; 2) che, data la sua elasticità. essa si presta a tutte le estensioni possibili e che oualsia~; di– fetto in essa contenuto è successivamente riparabile. E se in ipotesi il popolo ch:amato a dare i-l suo g'udizio in un nuovo referendum, avesse detto di no, quali ne sareb– bero state le conseguenze? Un sommovimento generale. che awebbe turbato la ,ri,nascente democrazia italiana e avrebbe offerto alfa ·estirema destra o a'la estrema sinis-braun'ocoa,sione quanto mai favorevole per sfruttare il responso a prop•io van– tagg'o e per tentare d'impadroni,rsi del po'.ere. Ammesso poi che tutto si fosse svolto bene. chi potrebbe g'urare che la' se– conda Costituz,ione sarebbe stata migl'ore della prima? L'e– sempio de'.fa Francia msegni. E lì la democraz:a ha un'a:tra tradizione che non la nostra, appena risorta dopo venti anni di dittatura. A tal ,rigua,rdo mi torna in mente la figura del generale Kutuzov, così come la inrertpretò Tolstoi in « Guerra e ·pace »· L'avversarfo di Napoleone era perfettamente convinto che i piani strategici delle· battaglie non servissero gran che: le bat– tag,1ie andavano come dovevano anda-re, ind'pendentemente dai-:C,previsioni e dai calcoli fatti nel piano strateg:co; natmal– mente un piano strategi<X> era indispensabile, perchè a,ltr:men– ti come si faceva a dar battag:ia? I: modo però come i:ì piano strategico fosse fatto interessava mediocremente il comandan– te deE'esercito russo. Parafrasando questo ragionamento, d:.rò che una Costi– tuzione è necessario che ci sia. Non arriverò al fatahsmo di Kutuzov, affenmando che la storia d'Italia si svolgerà come è destinato che si svolga, indipendentemente dal modo come è stata fatta la sua Costituzione democratica, Ma aggiungerò che non sono tanto 4 principii astratti delia Carta costituziona– le che contano, quanto il modo con cui il ,popolo italiano e la sua olasse chrigente li interpreteranno e li applicheranno. Non si dimentichi fesempio de:Ia Coslf.tuzione tedesca di We:mru del 1919, che a detta dei giuristi era il modello de[e Corutu– zioni democratiche più moderne e che tuttavia sboccò ne''.Ja ascesa al potere del nazionalsociaiJismo, da:l quale non fu mai tota:lmente abrogata! Auguriamoci che la nuova. Costituzione italiana non sia il ·modello de1le Carte costituzionali, ma che il popolo italiano. e i suoi parlf.liipolitici l'applichino oon spirito di libertà e oou fede nella democrazia. GAETANO RICCI

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