Lo Stato Moderno - anno IV - n.11 - 5 giugno 1947

LO STATO MODERNO 243 Testo Unico 1n materia ecclesiastica La situazione giuridica e quella politica esigono egual– mente una sistemazione delle disposizioni legislative in materia religiosa ed ecclesiastica. E l'esigenza è altrettanto forma,le quanto sostanziale: formale, nel senso che è necessario unifi– care e integrare le disposizioni ora contenute in più testi, onde trarne un unico principio di interpretazione e una prassi non contradditoria; sostanziale, perchè non possono rimanere aperte questioni che finiscono con l'implicare la confessionalità dello Stato e pongono in pericolo l'uguaglianza dei cittadini, delle associazioni, e, in definitiva, gli stessi istituti democratici e la sovranità popolare che su tale eguaglianza si fondano. Si tratta di un'esigenza che, sia nel suo aspetto giuridico, sia in quello politico, ha un valore essenzialmente tecnico. Dopo il rinnovamento del diritto costituzionale è logica conse– guenza il rinnovamento dei test,i legislativi, o l'emanazione di leggi rivolte all'applicazione del nuovo diritto. Ora, per quanto poco chiara la Carta costituzionale della Repubblica italiana, nel suo spirito e nella sua lettera stabilisce esplicita– mente il principio della libertà di coscienza e di culto. Le limi– tazioni contenute nel Concordato e nelle leggi che ad esso si informano non hanno eguale efficacia giuridica per tre ra– gioni: 1) le limitazioni sono richiamate e non dichiarate esp!.i– citamente ne1la Carta; 2) esse non derivano direttamente daUa sovranità popolare, nè questa, •richiamando i testi in cui sono contenute, le ha accettate nella loro· individualità; 3) il legi– slatore ha dichiarato il richiamo dei testi ricoDDscendo la de– cadenza di ta'.i limitazioni dinanzi ai principi costituziona:i, natura:mente più forti, quando in oont>raddizione con esse. Su questo fondamento giuridico essenziale, sul quale con– \'ennero alla Costituente, e dovranno egualmente convenire al:a prossima Legis!ativa tutti i partiti, è possibile e logico co– struire un testo unico delle disposizioni in materia religiosa ed ecclesiastica. Questo per conseguire quel risultato della pace re:igiosache gli articoli 7 e 14 deJ:a Costituzione, ne'.la vicenda della lòro approvazione, e nella contraddizione delle loro for– mule, banno piuttosto scalzato che fondato. Naturalmente un tale testo legislativo dovrebbe essere preparato così sagacemente da distendere l'attuale turbamento degli animi; anzi dovrebbe evitare che da questo turbamento sorgano tentativi inconsulti di -revisione costituzionale i quali, indebolendo le istituzioni democratiche, non riuscirebbero p1o– babilmente a rendere più coerente la nostra Carta fondamen– tale. sopprimendovi il richiamo ai Patti Lateranensi. Non che una revisione in tal senso non -sia necessaria; ma un tentativo intempestivo risulterebbe pericoloso, oltre che ai suoi fini par– ticolari, alla democrazia. Sulla base di queste premesse è dunque utile iniziare fin d'ora una discussione che promuova negli ambienti politici, e soprattutto fra i tecnici, g'.i studi necessari, dando un' espres– sione sia pure-primordiale, sommaria e schematica a un'esi· genza che ci sembra affiorare negli animi degli uomini più re– sponsabi1i.Non si tratta d'improvvisare le linee di un provve– dimento legislativo, la cui formulazione sarà tanto più labo– riosa quanto più complessa; ma di aprire una·prospettiva. Il fondamento giuridico del nuovo testo legislativo dovrà ispirarsi al primo capoverso dell'art. 14, che afferma '1a libertà di coscienza. Le disposizioni particolari dovranno essere coe– renti con questo principio di diritto _costitutivo e renderlo pra– ticamente esecutivo. Si è voluto porre la firma della Repub– blica ai Patti Lateranensi; bisognerà dunque sostituire le leggi fasciste che li rendevano esecutivi con nuove leggi. La prima conseguenza di questa necessità tecnica sarà ne:l'affermazione dell' « eguale libertà » dei culti (stabilita da:- l'art. 14 della Costituzione). Quindi eguale protezione giuridica, laddove il Codice penale 1930 offre una protezione disuguale. Qui sorge la questione se sia utile o meno la permanenza di tali norme protettive _nel Codice penale. Anche non vO'lendo sot– trarre la materia alla normale disciplina, risulterà utile richia– marla in un nuovo spirito di liberalità e di equità ne: T. U. D'altra parte bisogna garantite i cu.lti dalle facUi sopraf– fazioni dell'esecutivo. Per questo bisogna stabilire l'inviola– bi!ità de!le case di cu'.to e stabilire fermamente i culti am– messi. La figura giuridica di ogni cu:to e cli ogni luogo di cu:to può'essere definita semplicemente con un'unica norma, eguale pe_r tutti i culti. Ciò eviterebbe quella serie infinita di « intese » con i culti acattolici, che implicherebbero tratta– tive, liti, leggi d'esecuzione e una po!emica cronica sulla ii– bertà religiosa, sul!'eguag:ianza dei culti e dei cittadini, sulla confessionalità dello Stato. L'intesa sarebbe raggiunta nello spirito concwatore de:Ia giustizia, secondo le richieste de:Je minoranze religiose, ed eviterebbe quella miriade di « con– cordatini » che frantumerebbe l'unità de:l'ordinamento giuri– dico statua!e. La regolamentazione partico'.are del principio della li– bertà dei cu: ti dovrebbe svo:gersi riferendosi cGJ.' ordine pub– blico solo come punto d4 arrivo. La libertà di culto non turba l'ordine pubblico, ma :a prassi fascista, attraverso la tute:a di questo, limitava la libertà di propaganda e di esercizio dei culti ammessi. In materia di propaganda bisognerà sostituire la legisla– zione attua!mente in vigore con una regolamentazione che porti sul terreno tipico dell'esp!icazione confessiona:e il prin– cipio costituzionale de:;·« egua!e libertà •· « Eguale propa– ganda»: e perciò l'esecutivo - tanto per stabilire un facile termine di confronto - non potrà rendere la propaganda re– ligiosa, :a costituzione di chirue e di comunità religiose più difficile de::a propaganda e del!' associazione ,politica. Una, que tione connessa con l'eguaglianza di propaganda e la libertà effettuale dei cu:ti è quella delle eslmzioni fiscali, dei primkgi economici, dei sussidi statali, ecc.; questione che a sua volta implica, o la soppressione di esenzioni, privi!egi, sussidi alla Chiesa catto.:ica, e cioè la revisione o la decadenza di una gran parte delle disposizioni concordatarie, sollevando un prob:ema proprio nel suo punto più scottante, o la' con– cessione di eguali faci1itazioni per tutti i culti, proporzional– mente a!la !oro entità, da ca'.colare. suI.:,amisura usata <rispetto a:la Chiesa (i cattolici italiani che fanno una questione di nu– mero e di « percentuali », troveranno di loro gradimento que– sto metodo di pura proporzione matematica?). Comunque la soluzione migliore sarà di accordare !' esenzione fisèale ai beni ecclesiastici strettamente connessi con il culto, in quanto improduttivi, e di non accordare sussidi a nessun culto. Come delimitare giuridicamente la libertà di propagan– da? Anzitutto è chiaro che •:o Stato non potrà essere unilate– rale: una vo!ta riconosciuta la libertà di coscienza - e la coscienza è personale, iodividua'.e - non potrà i~norare ac– canto alle confessioni, alle Chiese. gli individui, accanto ai culti re!igiosi le opinioni razionali, le associazioni puramente umanistiche. Non è necessario un corpo di dottrine teologiche per usufruire de::a libertà di propaganda. L'lnghi:terra rico– nobbe l'eguaglianza civile degli atei, la Russia garantisce la propagimda antireligiosa accanto a quel!a re:.igiosa e la stessa coscienza giuridica italiana, col Ruffini, ha già posto da tempo su uno stesso piano i due momenti del!a « credenza » e della « miscredenza». Ed è logico. La propaganda ha sempre duo .~ensi che :o Stato deve egualmente tutelare: ~osi fra i culti,

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